Attività diversa da quella dichiarata Clausole campione

Attività diversa da quella dichiarata. Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che il Contraente/Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortuno che avvenga nello svolgimento della diversa attività: - l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non costituisce aggravamento del rischio; - l’indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, secondo le indicazioni contenute nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività costituisce aggravamento del rischio. Attività professionale svolta al momento del sinistro Attività professionale dichiarata Classe A 100% 100% 100% Classe B 85% 100% 100% Classe C 70% 85% 100% A tal fine, per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla classificazione delle attività professionali riportate nell’apposito elenco allegato alla polizza. In caso di attività eventualmente non specificata in tale elenco, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o di analogia ad una attività elencata. Il disposto del presente articolo non si applica comunque alle garanzie Indennità per Immobilizzazione, Indennità per Ricovero Ospedaliero e Rimborso Spese Mediche.
Attività diversa da quella dichiarata. Fermo quanto disposto dagli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 5 - Aggravamento del rischio, 6 - Diminuzione dei rischio e 25 - Rischi esclusi dall’assicurazione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in polizza, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: la diversa attività aggrava il rischio: nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata - l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
Attività diversa da quella dichiarata. Fermo quanto disposto dall’ Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, Art. 5 – Aggravamento del rischio, Art. 6 – Diminuzione del rischio, Art. 2 – Rischi esclusi dall’assicurazione delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni e dall’Art. 2 – Rischi esclusi della presente Sezione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dell’Assicurato dichiarata in polizza, senza che l’Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di sinistro: • l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; • l’indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio. Per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza si farà riferimento alla classificazione dei rischi contenuti nell’elenco qui di seguito riportato.
Attività diversa da quella dichiarata. Fermo quanto disposto dagli artt. 2.1, 2.5, 2.6 e 3.6 se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione all’Impresa, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: - l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO - l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio. Attività svolta al Momento del sinistro Attività dichiarata Classi A B C D/RD Percentuali di indennizzo A 100 100 100 100 B 75 100 100 100 C 60 80 100 100 D/RD 45 60 75 100 A tal fine, per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla classificazione delle attività professionali riportate in polizza. In caso di attività eventualmente non specificata in tale classificazione, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. Qualora l’attività svolta al momento dell’infortunio non rientri e non trovi analogia con quelle di 48 C O N D I Z I O N I G E N E R A L I C O N D I Z I O N I G E N E R A L I previste nell’elenco delle classificazioni delle attività professionali, riportate in polizza, verrà applicato il disposto dell’art. 2.5 .
Attività diversa da quella dichiarata. Fermo quanto disposto dagli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 5 - Aggravamento del rischio, 6 - Diminuzione dei rischio e 25 - Rischi esclusi dall’assicurazione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in polizza, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: - l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; la diversa attività aggrava il rischio: nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se - l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata Attività svolta al momento del sinistro 1 100 100 100 100 2 75 100 100 100 3 60 75 100 100 4 50 60 75 100 A tal fine per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento all’Art. 45 - Tabella delle attività. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata nella suddetta tabella. Quanto disposto dal presente articolo non si applica nei casi di estensione della garanzia previsti dall’Art. 12 - Infortuni occorsi durante il servizio militare.
Attività diversa da quella dichiarata. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Relativamente alla forma di garanzia “A - Famiglia”, qualora nel corso della polizza si verifichino variazioni delle attività lavorative del Contraente/Assicurato, il Contraente stesso deve darne immediata comunicazione. Nel caso la variazione implichi un aggravamento di rischio che comporti l’applicazione di diverse condizioni di garanzia e di premio, l’Impresa ha diritto di chie- dere le relative modifiche delle condizioni in corso. Se il Contraente non accetta le nuove condizioni, l’Impresa ha diritto di recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso si applica quanto disposto dall’ultimo comma dell’art 1898 del Codice Civile.
Attività diversa da quella dichiarata. Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento del- l’attività professionale dell’Assicurato dichiarata dal Con- traente in Polizza, senza che ne sia stata data comunica- zione dal Contraente a Europ Assistance, in caso di sini- stro: l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; l’indennizzo sarà corrisposto in una misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio. Per determinare il livello di rischio dell’attività dichiara- ta in Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell’indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, in riferimento alla classificazione dei rischi prevista. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate esplicitamente saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. ATTIVITÀ DICHIARATA CLASSE A B C ATTIVITÀ EFFETTUATA 100% 100% 100% AL MOMENTO 70% 100% 100%
Attività diversa da quella dichiarata. Fermo quanto disposto dagli Art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”, Art.6 “Aggra- vamento del rischio”, Art. 7 “Diminuzione del rischio”, Art. 43 “Esclusioni”, se nel corso del con- tratto si verifica un cambiamento dell’attività pro- fessionale dell’Assicurato dichiarata in Polizza, senza che l’Assicurato stesso ne abbia dato comu- nicazione ad Europ Assistance, in caso di sinistro: - l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; - l’indennizzo sarà corrisposto in una misura ridot- ta, se la diversa attività aggrava il rischio. Per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in Polizza rispetto a quella effettivamen- te svolta al momento del sinistro e, di conseguen- za, la percentuale di riduzione dell’indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, in riferi- mento alla classificazione dei rischi prevista. Per la classificazione di attività eventualmente non speci- ficate esplicitamente saranno utilizzati criteri di equivalenza e analogia ad una attività elencata. PROFESSIONE DICHIARATA Professione senza Attività manuali Professione con Attività manuali PROFESSIONE SVOLTA AL MOMENTO DEL SINISTRO Professione senza Attività manuali 100% 100% Professione con Attività manuali 60% 100%
Attività diversa da quella dichiarata. Fermo quanto disposto dagli Art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”, Art. 5 “Aggravamento del rischio”, Art. 6 “Diminuzione del rischio”, Art. 70 “Esclusioni”, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dell’Assicurato dichiarata in Polizza, senza che l’Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione ad Europ Assistance, in caso di sinistro: – l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; – l’indennizzo sarà corrisposto in una misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio.

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

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  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.