AUTO AZIENDALE Clausole campione

AUTO AZIENDALE. Le Società si riservano di fornire autovetture aziendali al personale che utilizzi l’autovettura per ragioni di servizio, previa accettazione esplicita da parte del dipendente dell'assegnazione dell'auto aziendale e del regolamento di utilizzo, formalizzando l’eventuale rifiuto.
AUTO AZIENDALE. Art. 18 bis
AUTO AZIENDALE. L’azienda può mettere a disposizione anche un’auto aziendale. I costi operativi sono a carico dell’azienda. I lavoratori sono tenuti ad inserire i dati richiesti nel registro dei viaggi della vettura.
AUTO AZIENDALE. In considerazione degli incarichi loro assegnati e del fatto che agli stessi è richiesto l’utilizzo dell’autovettura per percorrenze chilometriche di norma elevate per ragioni di servizio, la Società, a decorrere dalla data di firma del presente contratto e fino al 31/12/2015, assegnerà un’autovettura aziendale agli Ispettori Tecnici, Commerciali e Amministrativi e ai Responsabili delle Aree Sinistri che ne facciano richiesta. A decorrere dall’1/1/2016 la Società assegnerà l’autovettura aziendale ai Dipendenti di cui sopra che non abbiano fatto richiesta entro la data su indicata del 31/12/2015. Resta inteso che, a tal fine, ciascun Dipendente dovrà fare pervenire la propria scelta rispetto al modello di cui all’Allegato 10 entro e non oltre il 30/6/2015. Tale autovettura sarà ad uso promiscuo, di cilindrata 1.600/1.700 c.c. e potrà essere scelta tra uno dei modelli riportati nell’Allegato 10 (che comprende anche l’indicazione di autovetture di cilindrata superiore). In considerazione degli incarichi loro assegnati e del fatto che agli stessi è richiesto l’utilizzo dell’autovettura per percorrenze chilometriche di norma elevate, per ragioni di servizio, la Società assegna un’autovettura aziendale agli Ispettori Tecnici, Commerciali e Amministrativi e ai Responsabili delle Aree Sinistri. Tale autovettura è ad uso promiscuo, di cilindrata 1.600/1.700 c.c. e può essere scelta tra uno dei modelli riportati nell’Allegato 10 (che comprende anche l’indicazione di autovetture di cilindrata superiore). L’Allegato 10 sarà di norma aggiornato entro il mese di marzo di ogni anno. Resta inteso che:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).