Autofinanziamento Clausole campione

Autofinanziamento. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
Autofinanziamento. Autofinanziamento dell’esercizio (o cash-flow)
Autofinanziamento. Per autofinanziamento (Cash-flow) si intende la somma dell’utile netto aziendale con ammortamenti ed eventuali accantonamenti a fondi rischi, detratti gli eventuali utilizzi degli stessi fondi rischi a copertura di perdite occorse nell’esercizio. L’importanza di questo indicatore nasce dal fatto che rappresenta il valore di cui diminuirebbe il debito finanziario aziendale nel corso di un esercizio, se si verificassero le seguenti ipotetiche e puramente teoriche condizioni: ▪ il valore del circolante netto di fine esercizio sia uguale a quello iniziale (che Magazzino, Clienti, Fornitori e tutte le altre poste operative a breve, dopo la normale rotazione conseguente alla gestione, tornino ad avere a fine anno una somma algebrica pari a quella di inizio anno, è pressoché impossibile, ma che i valori siano simili è invece abbastanza verosimile); ▪ non siano effettuati nuovi investimenti in immobilizzazioni; ▪ l’utile netto venga reinvestito. Naturalmente la realtà aziendale è complessa, e non sono mai soddisfatte tutte insieme le predette condizioni, tuttavia l’autofinanziamento rimane un indicatore significativo della capacità dell’azienda di ripianare più o meno rapidamente i propri debiti. Tutto ciò premesso, l’autofinanziamento non viene valutato in valore assoluto ma rapportato all’indebitamento aziendale o, in alternativa, al totale del capitale investito. Il rapporto inverso, indebitamento diviso autofinanziamento, fornisce un indice la cui interpretazione è abbastanza intuitiva: può essere letto come il numero di anni necessari al ripianamento dei debiti (sempre che siano approssimativamente verificate le condizioni elencate in precedenza). Si può intuire che un valore di questo ultimo indice superiore ai 10 anni sarebbe valutato negativamente, mentre un valore al di sotto dei 6-7 anni risulta in media un valore piú che accettabile. AUTOFINANZIAMENTO % = UTILE NETTO + AMMORTAMENTI + (ACCANTONAMENTI – UTILIZZI) INDEBITAMENTO
Autofinanziamento. Una parte delle attività dell’equipe di ricerca si è indirizzata al recupero di finanziamenti utili a sviluppare nuove ricerche. Accanto ai progetti a finanziamento esterno già esistenti (PURE, Mapping Mobilities, Grenzakten, Personalentscheidungen) si sono aggiunti tre nuovi progetti (o integrazioni di progetto) finanziati su fondi esterni: - App Hidden Trento (Rospocher, Valseriati, Cecchinato, Paris), progetto che ha ottenuto da parte di APT di Trento e Camera di Commercio del Trentino un finanziamento di 8.000 euro. Un ulteriore finanziamento di 18.000 euro è garantito dal Museo Diocesano per lo sviluppo di due nuovi percorsi. - Schools Beyond Regions and Borders. Active Citizenship for Tomorrow’s Europe, progetto transregionale di educazione civica e alla cittadinanza, promosso dall’Università di Trento, il Centro italo-tedesco per il dialogo europeo, FBK, grazie a un finanziamento di Regione Trentino-Alto Adige, Villa Vigoni, ITAS, ISA. ISIG (Cau) e FBK-Junior hanno ottenuto un finanziamento di 22.500 euro per la costruzione di una piattaforma digitale e per sviluppare alcune linee di intervento - cheSpreco!, progetto finanziato CARITRO sul bando CARITRO Reti, Scuola, Territorio (9.000 euro), presentato da ISIG (Xxxxxx) in collaborazione con FBK Junior e Xxxxx.Xxxx per promuovere la riduzione dello spreco alimentare attraverso il dialogo tra curiosità per il passato e urgenze del presente.
Autofinanziamento. 1. Il Comune agevola le iniziative dei/delle cittadini/e per a reperire risorse per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione di tali risorse e sul loro corretto utilizzo. 2. Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, il Patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche a carattere temporaneo o permanente, purché accessorie rispetto al programma di azioni e interventi previsti dal Patto e finalizzate all’autofinanziamento.
Autofinanziamento. Il Centro Servizi dovrà darsi efficaci strategie di autofinanziamento, reperendo in modo sistematico e continuo risorse aggiuntive, necessarie a sostenere le sue finalità istituzionali, le sue attività e il suo sviluppo. Il Centro potrà ricorrere a diverse forme di autofinanziamento: • tariffazione; • sfruttamento commerciale delle risorse; • campagne “corporate”; • sponsorizzazioni e contributi diretti; • risposte a bandi pubblici; • people raising; • project financing. Come parte integrante e sostanziale dell’offerta, le ditte partecipanti dovranno presentare un case statement dettagliato e articolato, oggetto di valutazione, contenente un modello per tutte le forme di finanziamento indicate in precedenza, almeno con: • gli obiettivi strategici e operativi delle attività di reperimento e raccolta fondi; • analisi di scenario: tipologie di sostenitori e fonti potenziali di finanziamento; • tempi, modalità e strumenti di raccolta fondi; • forme e canali della comunicazione in questo campo.
Autofinanziamento. 1. Le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per gli interventi devono garantire la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
Autofinanziamento. 1. Il Comune agevola le iniziative dei Cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo. 2. Il patto di collaborazione può prevedere: a) la possibilità per i Cittadini di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l’organizzazione di iniziative di autofinanziamento; b) la possibilità di veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai Cittadini; c) il supporto e l’avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l’utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate. 3. Al fine di incentivare l’autonoma raccolta di risorse da parte dei Cittadini, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai Cittadini.
Autofinanziamento. Una parte delle attività dell’equipe di ricerca si è indirizzata all’autofinanziamento. Tra i progetti presentati nel corso del 2022 si ricordano: - News of the World and the Making of History: Digital Corpus and Experimental Data Analysis of Xxxxxx’x diaries, richiesta di finanziamento in corso di valutazione presso AHRC (UK), in collaborazione con le università di Manchester e Amsterdam; - Borsa di studio finanziata da Per Via. Museo Tesino delle stampe e dell'ambulantato - Fondazione Trentina Xxxxxx Xx Xxxxxxx per una ricerca sul tema Il Tesino tra storia e memoria; - Finanziamento ricevuto da Museo Diocesano Tridentino - Fondazione CARITRO per lo sviluppo di due nuovi walking tour all’interno della app “Hidden Trento”; - Alle radici del Trentino contemporaneo. Xxxxx Xxxxxxx e le sfide della modernizzazione, richiesta di finanziamento per il Bando Caritro post-doc; partner: Fondazione Museo Storico del Trentino, Università di Verona, Archivio Provinciale; - Xxxxxx Xxxxxxx. Un pioniere dell’industria aeronautica dal Trentino all’Italia, richiesta di finanziamento per il bando Ricerca umanistica e sociale della Fondazione Caritro; partner: Provincia di Trento, Soprintendenza per i Beni Culturali; - Alfabetizzazione mediale e fake news, progetto rientrante nel bando Il cinema e l’audiovisivo a scuola finanziato dal MIBACT; partner: Trentino Sviluppo, Trentino Film Commission, FBK Junior; - Cofinanziamento della Forschungsstelle für Zeitgeschichte Amburgo per la settimana di studi e di

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  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

  • Finanziamenti Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata, che accetta, uno o più Finanziamenti. I Finanziamenti saranno erogati in favore della Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo stipulato in esecuzione del presente Contratto, secondo quanto di seguito previsto. Il presente Contratto è pertanto un contratto di finanziamento quadro che regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo che sarà sottoscritto in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.

  • REGOLAMENTO Per l'attuazione del presente Statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione.

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Pagamento Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • CONFEZIONAMENTO Il confezionamento e l’etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge. Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità fino al momento dell’uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi. Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili. Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore. In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara.

  • Funzionamento Le parti sociali di cui all’art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell’ambito dell’EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.