Autovettura sostitutiva Clausole campione

Autovettura sostitutiva. In caso di Incidente, qualora l’Assicurato abbia accettato il ricovero del Veicolo presso una struttura convenzionata con la Società ed abbia autorizzato la riparazione del Veicolo incidentato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura di pari cilindrata, fino a 1.300 cc., per un Massimo di 10 (dieci) giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 (ventuno) anni con 1(uno) anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. Qualora l’Assicurato abbia rifiutato il ricovero del Veicolo presso una struttura convenzionata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 (otto) ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del Veicolo e sulla base del tempario ufficiale della Casa Costruttrice. L’autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e fino ad un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi.
Autovettura sostitutiva. In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni. In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
Autovettura sostitutiva. Noleggio di un’autovettura sostitutiva, di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici, a partire dalla data indicata dall’Assicurato, purché entro un mese dalla data dell’evento, fino ad un massimo di: • 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo; • 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi. L’autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’Art. 4.2 delle Condizioni di assicurazione. Se l’Assicurato non intende far trasportare il Veicolo al punto di riparazione convenzionato, ad eccezione di quanto indicato nella Prestazione “Traino a lunga distanza”: • il trasporto del Veicolo e degli Assicurati verrà effettuato fino al punto di • l’autovettura verrà fornita fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi
Autovettura sostitutiva. In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 3 giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
Autovettura sostitutiva. Qualora a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano l’immobilizzo del veicolo per più di 36 ore con un minimo di 8 ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura a noleggio. Se previsto nelle singole Appendici, l’Assicuratore terrà a proprio carico il costo del noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, per un periodo massimo di giorni indicato in Appendice; in caso contrario, tali costi restano a totale carico dell’Assicurato. Si specifica che: • la prestazione potrà essere erogata solo dopo aver richiesto l’erogazione della prestazione “Soccorso stradale e traino del veicolo”; • qualora l’Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, della prestazione “Spese di albergo”; • non sono considerate ore di manodopera effettiva la mancanza o l’attesa dei pezzi di ricambio, la ricerca guasti e l’attesa per la diagnosi. I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione; Il veicolo sostitutivo a noleggio sarà messo a disposizione dell’Assicurato con le seguenti modalità e condizioni: • tramite le società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa; • secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste dalla società di autonoleggio. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di Carta di credito; • presso le stazioni di noleggio di detta società; • secondo gli orari di apertura della stessa; • senza autista; • a chilometraggio illimitato; • comprensiva della copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.; • di cilindrata 1.400 cc; Sono esclusi dalla presente prestazione: • le spese di carburante; • il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore; • il drop-off (riconsegna del veicolo in un Paese diverso da quello di presa in consegna); • le assicurazioni facoltative; • la franchigia Furto e Kasko; • i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.); • le eventuali multe; • il tempo eccedente i giorni garantiti.
Autovettura sostitutiva. Qualora, a seguito furto o rapina del Veicolo oppure in seguito alla prestazione di soccorso stradale il Veicolo necessiti per la riparazione oltre 8 (otto) ore di manodopera certificate dal Centro Convenzionato o dall’officina/carrozzeria, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice del Veicolo, scelta dall’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura in sostituzione per il periodo di tempo necessario alla riparazione o al riacquisto o all’Indennizzo da parte di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e comunque con i limiti di seguito indicati: Nel calcolo delle ore di manodopera e dei giorni di autovettura in sostituzione non verranno considerati i tempi di: − immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; − ordinaria manutenzione. L’Autovettura in sostituzione sarà resa disponibile alle seguenti condizioni: − di cilindrata 1200 cc a chilometraggio illimitato senza autista; − coperta dalle garanzie assicurative: R.C.A., CDW (eliminazione parziale franchigia Kasko) e TP (eliminazione parziale franchigia Furto); − presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura e alle modalità applicate dalla stessa L’autovettura potrà essere ritirata, compatibilmente con la disponibilità del momento, presso il Centro Convenzionato. I termini di tale disponibilità verranno confermati dalla Struttura Organizzativa all'atto della richiesta telefonica dell'Assicurato. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico le spese. Rimarranno sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, le relative franchigie, le cauzioni, le spese di carburante, di pedaggi in genere (autostrade e simili), nonché dei traghetti, ecc.. L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, sarà tenuto a fornire, entro 24 ore dalla richiesta della prestazione alla Struttura Organizzativa, copia della denuncia fatta alle locali Autorità Competenti. Per la determinazione del tempo di riparazione farà fede la dichiarazione del Centro Convenzionato o dell’officina che deve effettuare la riparazione, fermo restando il diritto della Struttura Organizzativa di richiedere idonea documentazione. La dichiarazione dovrà essere inviata entro 24 ore successive alla richiesta dell’autoveicolo sostitutivo, e dovrà contenere anche i tempi previsti di riconsegna del Veicolo fermo.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: