BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL’ADERENTE Clausole campione

BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL’ADERENTE. ❑ Eredi ❑ Beneficiari (se si intende designare uno o più beneficiari occorre compilare il modulo di “Designazione dei beneficiari” disponibile sul sito web del Fondo e inviarlo in originale a mezzo posta a Previdenza Cooperativa - di aver sottoscritto la ‘Scheda dei costi’ della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione ( soltanto se già iscritto ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi); • circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL’ADERENTE. Autorizzo a prelevare a mio carico all’atto dell’adesione l’importo “una tantum” di € 5,16. % calcolata sulla medesima base contributiva □ Contribuzione a mio carico (aggiuntiva a quella contrattuale) pari al stabilita per la contribuzione Contrattuale. □ In alternativa alle voci dei punti precedenti, Delego l’Azienda a versare solo il TFR maturando. In tal caso sono cosciente che non mi è dovuto il contributo da parte del Datore di lavoro. Delego l’Azienda a trattenere dalla mia retribuzione la Contribuzione e la misura del TFR stabilita dagli accordi Contrattuali e a versarla a PrevAer. □ 100% del TFR maturando (la casella va barrata solo dai Lavoratori con prima occupazione antecedente al 29/04/1993)
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL’ADERENTE. In forza dell’art. 14 comma 3 del D. Lgs. 252/05 “In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche”. Per designare beneficiari compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In mancanza di una diversa volontà dell’aderente che attribuisca la facoltà di riscatto ad un altro beneficiario, il diritto al riscatto della posizione compete agli eredi. Qualora l’aderente barri contemporaneamente entrambe le opzioni (‘eredi’ e ‘beneficiari’) prevalgono gli ‘eredi’. Qualora l’aderente segni l’opzione ‘beneficiari’, la designazione si intenderà perfezionata ed efficace esclusivamente con la ricezione dell’apposito modulo completo. • Verificare l’esattezza dei dati indicati dal lavoratore rispetto alla qualifica indicata. • Controllare che il modulo sia compilato in modo chiaro e leggibile e firmato dal lavoratore [N.B. il lavoratore deve apporre due firme] • Denominazione azienda: In caso di invio multiplo non è necessario ripetere i dati dell’azienda, ma controfirmare sempre il modulo che comprende anche il consenso al trattamento dei dati del datore di lavoro.
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL’ADERENTE. In forza dell’art. 14 comma 3 del D. Lgs. 252/05 “In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche”. Per designare beneficiari compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In mancanza di una diversa volontà dell’aderente che attribuisca la facoltà di riscatto ad un altro beneficiario, il diritto al riscatto della posizione compete agli eredi. Qualora l’aderente barri contemporaneamente entrambe le opzioni (‘eredi’ e ‘beneficiari’) prevalgono gli ‘eredi’. Qualora l’aderente segni l’opzione ‘beneficiari’, la designazione si intenderà perfezionata ed efficace esclusivamente con la ricezione dell’apposito modulo completo.
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL’ADERENTE. Designato al riscatto per premorienza □ (per perfezionare la designazione è necessario compilare lo specifico modulo presente sul sito internet xxx.xxxxxx.xx nella sezione “modulistica”.) Eredi □ La designazione di beneficiario contenuta nel modulo di adesione è ritenuta valida soltanto per la posizione contributiva maturata. Per la designazione di beneficiario per le prestazioni accessorie, ove fossero previste, permane la possibilità per il potenziale aderente di indicare espressamente il/i beneficiario/i con apposito modulo, presente sul sito internet xxx.xxxxxx.xx nella sezione “modulistica”. Il nuovo aderente - familiare fiscalmente a carico - (o chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela se minorenne o incapace) DICHIARA: - di aver ricevuto la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderentedella Nota informativa e l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’; - di essere informato che sono disponibili sul sito xxx.xxxxxx.xx la Nota informativa, lo statuto e ogni altra documentazione attinente al fondo pensione; - di aver sottoscritto la ‘Scheda dei costi della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi); - che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione: ⮚ sulle informazioni contenute nella Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e nell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’; ⮚ con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Scheda ‘I costi della Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa; ⮚ in merito al paragrafo ‘Quanto potresti ricevere quando xxxxxx in pensione’, nella Scheda 'Presentazione' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire; ⮚ circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito xxx.xxxxxx.xx; - di aver sottoscritto il ‘Questionario di Autovalutazione’; - di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridic...

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  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

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