Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.
Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
DIRITTO La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”. L’odierna resistente eccepisce, in primo luogo, con riferimento al contratto ***594 il difetto di legittimazione passiva in quanto il rapporto oggetto di contestazione, e con essi tutti i derivanti diritti di credito, sono stati ceduti – in epoca anteriore all’estinzione anticipata – ad altra società la quale ha emesso il relativo conteggio estintivo Nel caso di specie l’estinzione del contratto è avvenuta successivamente alla cessione del credito come emerge dalla documentazione in atti. Il Collegio di Bologna, come evidenziato anche dalla resistente, si è già espresso nei confronti dell’odierna banca convenuta in molteplici ricorsi aventi analogo thema decidendum, rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione passiva della cedente allorquando, dalla documentazione in atti, emergeva che il contratto di finanziamento era stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione. Sulla base degli orientamenti assunti dal sistema ABF, il difetto di legittimazione passiva è rilevabile ex officio, applicando al procedimento ABF i principi affermati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 2951 del 16.02.2016) per cui “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (sull’applicazione nel procedimento x. Xxxxxxxx xx Xxxx, xxx. x. 0000/00 del 04.05.2017). Con la pronuncia n. 6816/18, il Collegio di Coordinamento ha pertanto escluso la legittimazione dell’originator cedente laddove la cessione del credito sia anteriore all’estinzione del finanziamento, a meno che non abbia assunto il ruolo di servicer gestendo direttamente la procedura di estinzione e di riscossione, in base all’assunto che l’indebito è sorto “nel momento dell’estinzione del finanziamento”. Nel caso di specie non vi è alcun elemento da cui possa trarsi il ruolo di servicer della parte resistente. Il Collegio di Bologna si è già espresso in ricorsi analoghi nei confronti dell’odierno resistente (cfr. per tutte Collegio di Bologna, decisione n. 3342/19 del 4.02.2019), rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione passiva in quanto dalla documentazione agli atti emergeva che il contratto di finanziamento era stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione. Alla luce di quanto sopra, con riferimento al detto contratto il ricorso non può trovare accoglimento. Con riferimento al contratto ***855, va osservato che a seguito della sentenza Lexitor il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità. Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE. A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato. A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB. Venendo al caso di specie, la domanda presentata ha ad oggetto il rimborso proporzionale delle voci di costo di cui all. E lett. C), D), F) e G). Nella documentazione contrattuale è presente una descrizione delle voci di costo relative alle commissioni addebitate al cliente (cfr. art. 6). L’ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata dall’art. 9 del contratto di finanziamento e prevede che l’importo di cui alla lett. D) sia rimborsabile per la sola quota non maturata secondo i criteri e nella misura prevista nel “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”. Tale piano, qui trasmesso da parte resistente non sottoscritto dal ricorrente, riporta la quota rimborsabile degli oneri di cui alle lett. B) e D), precisando che la quota parte rimborsabile dell’importo delle “commissioni reti distributiva” è individuata nella misura massima del 60% e calcolata “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento” e che il Cedente “avrà altresì diritto al rimborso degli oneri assicurativi non goduti” di cui alle lett. F) e G) del contratto. Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto al 29.02.2020, decorsa la 48a rata sulle 120 complessive. Con riferimento alle spese di istruttoria, dalla descrizione contenuta nella clausola si evince che la stessa remunera attività prodromiche alla stipula del finanziamento e tipicamente riconducibili agli adempimenti istruttori, per cui, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. in tal senso, la decisione del Collegio di Bologna n. 24041 del 14.11.2018) viene considerata up front da rimborsare con il rimedio della curva degli interessi. La voce “commissioni rete distributiva” viene previsto sia rimborsabile per la sola quota non maturata secondo i criteri e nella misura prevista nel “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, allegato al contratto. Il suddetto piano, prodotto in atti da parte resistente e non sottoscritto dal ricorrente, individua la quota parte rimborsabile dell’importo della commissione in esame nella misura massima del 60% e calcolata “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento”. La parte del 40%, up front, pertanto, deve essere restituita secondo il criterio della curva degli interessi. La controversia in oggetto riguarda un contratto analogo a quello oggetto di attenzione del Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10003 del 11.11.2016, che ha ritenuto valido il criterio contrattuale presente nel Piano annuale. Nel caso di specie, si evidenzia che l’intermediario ha restituito al ricorrente la somma di € 272,42 in fase di conteggio estintivo, corrispondente a quanto previsto dal richiamato “Piano” in corrispondenza alla rata successiva, la 59 a, a quella del mese di estinzione. Si rileva, inoltre, che l’intermediario ha offerto evidenza in sede di controdeduzioni del riconoscimento di un ulteriore rimborso, mediante assegno circolare (cfr. all. 3), in favore del ricorrente per l’importo complessivo di € 898,02 a titolo di rimborsi delle “commissioni rete distributiva” e dei premi assicurativi, calcolato al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio e sulla base del c.d. “criterio lineare” nei termini di cui al Collegio di Coordinamento 6167/2014, comprensivo di € 20,10 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso e degli interessi legali. In relazione al rimborso degli oneri assicurativi, è orientamento costante dei Collegi ritenere che il rimborso degli oneri assicurativi possa avvenire secondo la metodologia indicata ex ante nel contratto. Nel caso di specie, nel richiamato “Piano annuale” allegato al contratto il rateo di rimborso degli oneri assicurativi, previsto alla 59a rata, è pari a € 210,55. Parte resistente dà atto dell’avvenuto rimborso di complessivi € 341,24, importo superiore a quanto previsto pattiziamente, calcolato sulla base del c.d. “criterio lineare” nei termini di cui al Collegio di Coordinamento 6167/2014. Alla luce di quanto sopra, con riferimento al contratto ***855 il ricorrente, effettuate le compensazioni, ha diritto al rimborso di euro 260,83 come risulta dalla seguente tabella. durata finanziamento 120 TAN 4,96% Criterio di rimborso Importi Rimborso da effettuare Rimborsi già effettuati Residuo rate scadute 58 rate residue 62 % rest. (pro rata temporis) 51,67% % rest. (criterio finanziario) 28,99%
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
Diritti di proprietà intellettuale 1. Le Parti si impegnano a dichiarare espressamente la reciproca col- laborazione nelle pubblicazioni scientifiche e a darne adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 2. Le Parti valutano insieme l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni derivanti dall’attività collaborativa. 3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui all’articolo 4 e fatti salvi i diritti morali e pa- trimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività in- tellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi di- ritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in vol- ta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e re- golati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vi- gente.
Diritti PRIMA DI SCEGLIERE
Diritti sindacali 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione. 2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico. 3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento. 4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto. 5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato. 7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Base giuridica del trattamento per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.