Campo d’azione Clausole campione

Campo d’azione. La disciplina dell’apprendistato è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto. È considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della legge, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale. La durata del periodo di apprendistato è fissata in quattro anni per tutte le tipologie. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all’apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l’altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi. La durata dell’addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto all’attività esplicata nell’apprendimento. Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l’anno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione dell’apprendista, a completo carico del datore di lavoro. Ulteriori giornate di malattia nel corso dell’anno non daranno diritto a percepire alcuna integrazione economica. In caso di ricovero ospedaliero l’azienda corrisponderà il 60% del trattamento economico giornaliero dell’apprendista per tutto il periodo del ricovero.
Campo d’azione. Salvo aggiornamenti Legislativi obbligatori e/o delibere dell’ENBISIT la formazione professionale si svolge all'interno dell'azienda mediante affiancamento o all'esterno attraverso la partecipazione ad appositi corsi Il D.Lgs. 276/2003 rinvia poi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni competenti. La formazione effettuata viene registrata nel libretto formativo.
Campo d’azione. La disciplina dell'apprendistato è regolata dal D.lgs. n. 276/03 e dalla legge di conversione n. 80/05, DL n. 35/05, art. 13, comma 13 bis) e dalle disposizioni del presente contratto. La durata dei periodi di apprendistato è definita nella tabella appresso riportata. Al fine del conseguimento di qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo interruzioni superiori a 12 mesi. La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale regionali o da Enti e Istituti riconosciuti dalle Regioni, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto alla attività esplicata nell'apprendimento. Le percentuali da calcolare sulla paga base nazionale, per determinare la retribuzione dell'apprendista, sono quelle appresso riportate nella tabella seguente: livello /anzianità 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 3 65% 80% 90% 90% 4 65% 80% 90% 90% 5 65% 80% 90% -- 6 65% 80% -- -- Ovvero i minimi retributivi saranno i seguenti: livello /anzianità 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 3 825,00 1.016,00 1.143,00 1.143,00 4 780,00 960,00 1.080,00 1.080,00 5 721,50 888,00 999,00 ----- 6 682,50 840,00 ----- ----- Per quanto si riferisce alla assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge. Per quanto non previsto nel presente contratto si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 276/03.
Campo d’azione. L’apprendistato è un contratto a “causa mista” in quanto accanto al normale rapporto di lavoro è previsto l’obbligo per le aziende di garantire agli apprendisti la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui sono stati assunti. Tutte le aziende di tutti i settori possono attivare contratti di apprendistato con la possibilità di beneficiare di sgravi contributivi e previdenziali agevolando l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e favorendo la loro qualificazione professionale. Se alla scadenza del contratto di apprendistato viene formalizzato con l’apprendista un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le agevolazioni sono previste per un altro anno.
Campo d’azione. L’intervento consisterà nelle seguenti azioni: Investimenti aziendali a beneficio delle aziende agricole che ripristino muretti a secco, senza apporto di malta, cemento e di reti protettive. Investimenti aziendali a beneficio delle aziende agricole che mettono in atto interventi di gestione ecocompatibile e che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000. Saranno attivate le seguenti tipologie di intervento: − realizzazione di aree tampone miste arbustive-erbacee e piccoli invasi con funzione di fitodepurazione, in particolare si intende realizzare fasce di vegetazione naturale erbacea-arbustiva integrata con fossi, stagni, canali inerbiti, ecc. che fungano da aree agricole di contatto tra le coltivazioni e le aree umide; − impianto di filari e siepi; − creazione e ripristino di piccole aree umide, permanenti o stagionali, anche se nonn utilizzate per la fitodepurazione. Affinché sia possibile la colonizzazione da parte degli anfibi, in tali zone umide deve essere vietata l’immissione dei pesci; − impianto di gruppi arborei/arbustivi isolati (superficie massima 0.2 ha, separati da superfici boschive da una fascia larga almeno 20 m)9, composti da specie arboree o arbustive autoctone (querce, latifoglie minori, arbusti della macchia mediterranea, rosacee) o comunque tipiche dei sistemi agro-pastorali tradizionali (es. gelso, azzeruolo, nespolo, sorbo, carrubo). Ciascun gruppo arboreo/arbustivo deve comprendere almeno 3 specie, ciascuna delle quali non deve superare il 40% del totale delle piante; − valorizzazione di zone umide, in particolare realizzazione di torrette per l’avvistamento della fauna selvatica, camminamenti, piccoli invasi.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.