CARNI Clausole campione

CARNI. Il prodotto fresco assume valenza di significativo interesse nell’incremento della qualità dei pasti. Il consumo di carne scongelata, a patto che la catena del freddo sia rigidamente mantenuta e lo scongelamento avvenga lentamente in cella frigorifera a temperatura compresa tra 0 e + 4 °C, non ha particolari controindicazioni, pur essendo sempre prediletto il prodotto fresco. In sede di appalto costituirà requisito fondamentale la descrizione delle procedure che la ditta porrà in atto nello scongelamento delle carni, a garanzia della sicurezza e delle caratteristiche organolettiche del prodotto. Si richiede preferibilmente carne fresca o in alternativa carne surgelata di ottima qualità commerciale. In questo secondo caso, il prodotto decongelato dovrà essere comunque consumato in giornata, senza alcuna possibilità di ricongelamento o comunque di rinvio di utilizzo. Le carni fresche o congelate di bovino e/o suino e/o equino devono: ✓ provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento comunitario (Reg. CE 853/04); ✓ essere già disossate e confezionate sottovuoto in tagli anatomici pronti per l’uso; ✓ riportare in etichetta le informazioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia; ✓ riportare nella scheda tecnica di prodotto le caratteristiche tecniche dei tagli sottovuoto (peso, diametri trasversali, % di grasso di copertura) in modo che siano facilmente verificabili; ✓ essere conservate in modo che la temperatura interna non superi i +4°C per le carni refrigerate e i –15°C per le carni congelate; ✓ essere prive di odori e colori anomali; ✓ nelle confezioni sottovuoto il liquido in eccesso non deve essere superiore all’1% in peso; ✓ nelle carni congelate non devono essere presenti bruciature da freddo. I requisiti delle pezzature e le conformazioni dovranno essere dettagliate in sede di appalto. ✓ riportare in etichetta quanto previsto dal Regolamento CE n. 1760/2000, dal Regolamento CE n. 1825/2000, dal D.M. 30/08/2000 e successive modificazioni; ✓ provenire da carcasse appartenenti alle seguenti classi secondo la classificazione commerciale di cui al Reg. CE n. 1183/06, L. n.213/97, D.M. 298/98, Circolare Mipaf n. 5/99: o categoria: carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni;
CARNI. E’ escluso l’utilizzo di carni congelate
CARNI. I singoli tagli di carne fresca dovranno essere confezionati in sacchetti sottovuoto ed etichettati nel rigoroso rispetto delle norme vigenti. Il trasporto dovrà essere effettuato in modo tale che la temperatura non salga mai sopra i 7°C.
CARNI. Devono provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti C.E.; - Bovino adulto: animali superiori ai 12 mesi; deve provenire da carcasse appartenenti a: - categoria A o E, - classe di conformazione: U, - classe di ingrassamento: 2; oppure - categoria D, - classe di conformazione: O, - classe di ingrassamento: 2 o 3; Deve presentare grana fine, colorito brillante, colore roseo-rosso, tessuto adiposo compatto e di colore xxxxxx xxxxxxx, ben disposto fra i fasci muscolari che assumono aspetto marezzato, marezzatura media, consistenza pastosa, tessitura abbastanza compatta; - Vitello: animali di età tra 0 e 8 mesi; deve provenire da carcasse appartenenti a: categoria V - classe di conformazione: R, - classe di ingrassamento: 2 o 3; La carne deve essere di colore bianco-rosato, tenera, a grana fine, con grasso di aspetto bianco, consistente, di odore latteo; - Suino leggero : deve provenire da carcasse appartenenti a: - categoria di peso: L (light, leggero) - classe di carnosità: U, deve provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti C.E.; deve presentare colore roseo, aspetto vellutato, grana molto fine, tessitura compatta, consistenza pastosa al tatto e venatura scarsa; - Coniglio : deve provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti C.E.; la carcassa deve presentarsi intera, con testa, senza zampe, scuoiata , eviscerata e dissosata, con breccia addominale completa, reni in sede, grasso perineale di colore bianco, di consistenza soda e quantità scarsa, assenza di fegato e cuore, accettati a parte con peso incluso in quello totale; - la carne deve presentare colore bianco rosato, consistenza soda, assenza di ecchimosi, grumi di sangue, eccesso di sangue o siero, ferite, fenomeni ossidativi; - peso medio: 1,300/1,500 g; - Pollo : deve appartenere alla classe A; deve provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti C.E.; le carni devono essere integre, pulite, esenti da tracce di sangue visibili, prive di ossa rotte sporgenti ed ecchimosi gravi. Di colore bianco rosato uniforme e/o tendente al giallo, prive di odori anomali; la pelle deve presentarsi di spessore fine, di colore giallo chiaro, omogeneo, pulita, elastica, non disseccata, priva di ecchimosi; è ammesso un numero limitato di piccole penne, spuntoni o filopiume sulle cosce o in corrispondenza del petto, cosce, codriolo, delle articolazioni delle zampe e sulla punta delle ali; - Ta...
CARNI. Vitello I° taglio; - Vitello II°; - Petti di pollo e di tacchino; - Xxxxxx xx xxxxxx; - Le carni devono essere di macellazione fresca di ottima qualità; - Devono presentarsi ben conservate; - Devono essere di produzione nazionale ,regolarmente sottoposte a controlli veterinari e provenienti da stabilimenti di lavorazione riconosciuti dalla CEE; - Devono essere trasportate in appositi mezzi e perfettamente protette da apposita pellicola per alimenti; Le CARNI DI VITELLO devono presentare infine i seguenti requisiti qualitativi: - copertura e distribuzione del grasso nei luoghi deposito, non superiore ad un centimetro; - Grana fine e tessitura compatta; - Colore rosso chiaro.
CARNI. La carne bovina, suina, di pollo, di tacchino, di coniglio, deve essere fresca refrigerata e di prima qualità, priva di additivi (decreto n° 209 del 27/2/96 e suc cessive modifiche) e di estrogeni, di sostanze inibenti (antibiotici, sulfamidici e disinfettanti), secondo quanto stabilito dalle norme sanitarie.
CARNI. Le carni bovine e suine fresche refrigerate, confezionate sottovuoto, dovranno presentare i requisiti di conformità al D.Lgs. 286/94 e s.m.i. L’etichettatura deve essere conforme alla normativa vigente ( Reg. CE n° 1760/2000 e Reg. CE 1825/2000 così come modificati dal Reg. CE 275/2007 – Reg. CE 361/2008, che ha abrogato il Reg. CE 700/2007 ripreso dal Reg. CE 1234/2007, integrato dal Reg. CE 566/2008). Le carni bovine dovranno provenire da vitello, vitellone e bovino adulto di prima qualità. Non sono accettate carni dichiarate di vacca o di toro o che ne presentino le caratteristiche di colore o di consistenza. I tagli dovranno provenire da classi di conformazione U (ottima = profili convessi, sviluppo muscolare abbondante), con stato di ingrassamento n. 2 (Scarso = sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti) secondo le griglie CEE.
CARNI. La carne bovina, di pollo, di tacchino, deve essere fresca e di prima qualità, priva di additivi e di estrogeni, sostanze inibenti (antibiotici, sulfamidici e disinfettanti) secondo quanto stabilito dalle norme sanitarie. Le carni devono essere in perfetto stato di conservazione; presentare una struttura compatta, consistente e non viscida, essere di odore gradevole, non rancido, tagliarsi facilmente. Le carni devono essere confezionate in atmosfera modificata o sottovuoto con scadenza di almeno 7 (sette) giorni. Il vuoto deve essere totale, non presentare liquidi disciolti, macchie superficiali di colorazioni anomale; le carni sottovuoto devono possedere i requisiti merceologici previsti per le carni non confezionate. Il colore della carne, rosso scuro, finché la confezione è integra, deve ritornare rosso brillante passato poco tempo dall’apertura dell’involucro. I tagli devono essere confezionati dopo un’accurata rifilatura in modo tale che al momento dell’utilizzo si abbia uno scarto massimo del 6 – 7%. La confezione deve avere le seguenti caratteristiche: • involucro integro, ben aderente alla carne e indice della presenza di sottovuoto • etichetta conforme al Dl. 109/92 e successive modifiche. La carne non deve essere congelata, né scongelata. Le confezioni devono riportare: un’etichetta chiara e leggibile indicante la data di lavorazione e confezionamento, la data di consumazione raccomandata, la ditta produttrice, il numero di macello riconosciuto CEE, l’ASL territoriale dell’azienda produttrice, la specie, il taglio, lo stato di freschezza della carne, il peso. L’etichettatura delle carni biologiche, così come per le altre tipologie, deve tener presente la normativa nazionale che regola l’etichettatura della categoria di prodotto. Le etichette devono essere applicate sulle singole confezioni pronte per la vendita al dettaglio e devono contenere le indicazioni relative al metodo di produzione biologico e quelle presenti sull’attestato di macellazione che riguardano il numero di matricola dell’animale, il sesso, l’età di macellazione, il peso della carcassa, l’allevamento di provenienza, il luogo in cui è avvenuta la macellazione e la data della stessa. I materiali di imballaggio devono essere trasparenti ed incolori, resistenti a sufficienza per proteggere i contenuti durante la manipolazione ed il trasporto; essi non devono alterare i caratteri organolettici della carne o cedere sostanze pericolose, devono, cioè, rispondere ai requisiti della norma...
CARNI. Carni bovine • Polli • Fesa di tacchino

Related to CARNI

  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • Trasparenza 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Oggetto dell’incarico 1. L’Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing. ………………. - Dirigente presso la Direzione Lavori Pubblici - conferisce all’ ………….., di seguito denominato Affidatario, rappresentato da ………………..che, nella sua qualità di ………………………...con domicilio anche fiscale in …………………. 2. L’Amministrazione Comunale si riserva di confermare l'affidamento per: direzione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori, dopo che la succitata progettazione esecutiva avrà ottenuto le prescritte approvazioni. 3. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l’Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa del corrispettivo aggiuntivo. 4. L’Affidatario è responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l’Amministrazione deve sopportare in relazione all’esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l’esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie. 5. Ove nel corso della Direzione Lavori dovesse sorgere l’esigenza di procedere alla redazione di varianti si provvederà all’affidamento delle medesime con la sottoscrizione di un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito provvedimento di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo. 6. Per l’esecuzione dell’incarico, l’Affidatario può avvalersi delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la propria personale responsabilità fermo restando l’importo del compenso di cui ai successivi articoli, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Sottoscrizione Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all’Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente. Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell’articolo 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. In tale caso, alla domanda di sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni. La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte del sottoscrittore il conferimento (i) al Collocatore, di un mandato con rappresentanza affinché quest’ultimo possa provvedere, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto Abilitato la richiesta di sottoscrizione e (ii) al Soggetto Abilitato, di un mandato senza rappresentanza affinché quest’ultimo, su istruzioni dell’Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a: - sottoscrivere le Azioni della SICAV e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; - richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV; - espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato. I Soggetti Abilitati, in qualità di mandatari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All’atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma. I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un Collocatore o di un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il mandato loro attribuito si intende automaticamente conferito al relativo sostituto.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Struttura Il presente CCNL si compone di una “Disciplina Generale”, contenente gli istituti comuni del rapporto di lavoro e di una “Disciplina Speciale”, contenente le particolari disposizioni del lavoro previste per i singoli settori di applicazione del Contratto.

  • RIMBORSO SPESE MEDICHE Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21. Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per: 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato; c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici; d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato; e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione. Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.