Common use of Cauzione provvisoria e definitiva Clause in Contracts

Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta dovrà essere corredata – pena esclusione - da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo presunto della fornitura, a garanzia della stipula del contratto, da inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa". La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'A.O.U. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze così come indicato all'art. 75 del D lgs n.163/06 e ss.mm.ii.. Tale garanzia, pena esclusione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta di questa A.O.U. ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso della certificazione di sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. Qualora la documentazione ai fini della riduzione del citato 50% non venga allegata ovvero non risulti idonea, la cauzione sarà ritenuta inadeguata e conseguentemente la Società sarà esclusa dal prosieguo della gara. Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara. La Società aggiudicataria inoltre dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi stabilite. Detta Società, se in possesso delle certificazioni di cui all'art.75 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell' 11 settembre 2007. La cauzione prestata come sopra, deve espressamente prevedere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria pari al 10% qualora l'offerente risulti aggiudicatario e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L. 114/14, con detta cauzione provvisoria è, altresì, garantito il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.. L'importo della suddetta sanzione pecuniaria è stabilito nella misura dello 0,50% dell’importo presunto della gara e comunque non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00). Il concorrente - pena esclusione - ha l'obbligo di reintegrare detta cauzione provvisoria qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento di eventuale sanzione.

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Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta dovrà essere corredata – pena esclusione - da A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, a presentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o versamento presso la Tesoreria o equivalente) pari al 2% dell'importo complessivo presunto della fornitura%, arrotondato per difetto, dell’importo a garanzia della stipula del contratto, da inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa"base d’appalto. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'A.O.U. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze così come indicato all'artall’art. 75 comma 3 del D lgs n.163/06 e ss.mm.ii.. Tale garanzia, pena esclusione, deve D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Aggiudicatrice. L’offerta è altresì corredata, a pena di questa A.O.U. ed avere validità esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario. Si precisa che, ai sensi dell’art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della garanzia è pari all’1% dell’importo netto a base d’appalto, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di del sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del D. Lgs n.163/06 requisito, e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. Qualora la documentazione ai fini della riduzione del citato 50% non venga allegata ovvero non risulti idonea, la cauzione sarà ritenuta inadeguata e conseguentemente la Società sarà esclusa dal prosieguo della gara. Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuta pubblicazione degli esiti lo documenta nei modi prescritti dai documenti di gara. La Società Ditta aggiudicataria inoltre dovràè altresì tenuta, per la stipula dell'atto contrattuale ed ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per un importo presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 dell’importo di aggiudicazione (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari all’importo stabilito nelle modalità dettate dall’art. 113, comma 1, del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.iiD.Lgs. e con n. 163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le modalità ivi stabilite. Detta Società, se in possesso delle certificazioni di cui all'art.75 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell' 11 settembre 2007obbligazioni previste dal presente Capitolato ed al successivo contratto. La cauzione prestata come sopradefinitiva, deve espressamente se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 dovrà prevedere l'impegno la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del fidejussore debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a rilasciare la garanzia fidejussoria pari al 10% qualora l'offerente risulti aggiudicatario e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offertasemplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. La cauzione resta versata definitiva potrà anche essere utilizzata per tutta l’applicazione di penali o per risarcire il danno che l’Amministrazione aggiudicatrice abbia patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la durata risoluzione del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimocontratto. La cauzione definitiva, sino alla definizione di tutte le pendenze. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui alla L. 114/14, con detta all’art. 113 c. 3 del D.Lgsl. 163/2006. . La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 4 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria è, altresì, garantito il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38al comma 1 da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, comma 2 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.. L'importo della suddetta sanzione pecuniaria è stabilito che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella misura dello 0,50% dell’importo presunto della gara e comunque non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00). Il concorrente - pena esclusione - ha l'obbligo di reintegrare detta cauzione provvisoria qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento di eventuale sanzionegraduatoria.

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Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta dovrà essere corredata – pena esclusione - da A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, a presentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o versamento presso la Tesoreria o equivalente) pari al 2% %, arrotondato per difetto, dell'importo complessivo presunto della fornitura, a garanzia della stipula del contratto, da inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa"base d'appalto. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'A.O.U. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 75 comma 3 del D. LgsD.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze così come indicato all'art. 75 del D lgs n.163/06 e ss.mm.ii.. Tale garanzia, pena esclusione, deve 163/2006 la cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice. L'offerta è altresì corredata, a pena di questa A.O.U. ed avere validità esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario. Si precisa che, ai sensi dell'art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia è pari all'1% dell'importo netto a base d'appalto, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di del sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del D. Lgs n.163/06 requisito, e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. Qualora la documentazione ai fini della riduzione del citato 50% non venga allegata ovvero non risulti idonea, la cauzione sarà ritenuta inadeguata e conseguentemente la Società sarà esclusa dal prosieguo della gara. Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuta pubblicazione degli esiti lo documenta nei modi prescritti dai documenti di gara. La Società Ditta aggiudicataria inoltre dovràè altresì tenuta, per la stipula dell'atto contrattuale ed ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per un importo presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 di aggiudicazione (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari all'importo stabilito nelle modalità dettate dall'art. 113, comma 1, del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.iiD.Lgs. e con n. 163/2006, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le modalità ivi stabilite. Detta Società, se in possesso delle certificazioni di cui all'art.75 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell' 11 settembre 2007obbligazioni previste dal presente Capitolato ed al successivo contratto. La cauzione prestata come sopradefinitiva, deve espressamente prevedere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria pari al 10% qualora l'offerente risulti aggiudicatario e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L. 114/14, con detta cauzione provvisoria è, altresì, garantito il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 3875 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 2, del D.Lgs 163/06 codice civile e ss.mm.ii.. L'importo la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l'ammontare della suddetta sanzione pecuniaria è stabilito nella misura dello 0,50% dell’importo presunto cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l'estinzione automatica della gara garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all'art. 113 c. 3 del D.Lgsl. 163/2006. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 4 determina la revoca dell'affidamento e comunque non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00). Il concorrente - pena esclusione - ha l'obbligo di reintegrare detta l'acquisizione della cauzione provvisoria qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento di eventuale sanzionecui al comma 1 da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta dovrà Le cauzioni potranno essere corredata – pena esclusione - costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959, n° 449. A garanzia della del buon fine del servizio e della stipula del contratto l’aggiudicatario costituisce una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo del valore presunto della fornitura, a garanzia della stipula del contratto, da inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa"mediante ai sensi dell’art. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'A.O.U. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 75 del D. Lgs. 1 settembre 1993163/2006 ss.mm.ii: − Assegno circolare non trasferibile, n.385n. rilasciato dalla di intestato a “Servizio di Tesoreria – Unione dei Comuni Sarrabus-Gerrei” − Fidejussione Bancaria rilasciata dalla di − Polizza Assicurativa rilasciata dalla (impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività approvato con DPR 13.2.1959, n° 449) Agenzia di rilascio di garanzietelefono n. fax n. ; Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno contenere, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze così come indicato all'art. 75 del D lgs n.163/06 e ss.mm.ii.. Tale garanzia, pena di esclusione, deve prevedere espressamente le seguenti condizioni particolari: A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta di questa A.O.U. ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso della certificazione di sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della ditta sottoscritta costituirà una cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. Qualora la documentazione ai fini della riduzione del citato 50% non venga allegata ovvero non risulti idonea, la cauzione sarà ritenuta inadeguata e conseguentemente la Società sarà esclusa dal prosieguo della gara. Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara. La Società aggiudicataria inoltre dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per un importo definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale dell’importo aggiudicato ai sensi dell'art.113 dell’art. 113 c.1 del D. Lgs n.163/06 Lgs. 163/2006 s.m.i.; La cauzione definitiva dovrà avere durata di un anno dalla stipula del contratto. Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario e ss.mm.iifatti salvi i maggiori diritti dell'Unione dei Comuni del Sarrabus, l’Ente procederà all’incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell’aggiudicatario, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. e con le modalità ivi stabiliteResta salvo per l’Unione dei Comuni del Sarrabus l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Detta Società, se in possesso delle certificazioni L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui all'art.75 l’Unione dei Comuni del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii.Sarrabus avesse dovuto avvalersi, può beneficiare della riduzione in tutto od in parte, durante l’esecuzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell' 11 settembre 2007contratto. La cauzione prestata come sopradefinitiva, deve espressamente prevedere l'impegno verrà svincolata da parte, dell'Unione dei Comuni del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria pari al 10% qualora l'offerente risulti aggiudicatario e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche Sarrabus dopo la conclusione del medesimoscadenza dell’appalto previo nulla osta, sino a seguito della regolarità dei servizi prestati, ed alla definizione osservanza di tutte le pendenze. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente capitolato o di cui alla L. 114/14, con detta cauzione provvisoria è, altresì, garantito il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.. L'importo della suddetta sanzione pecuniaria è stabilito nella misura dello 0,50% dell’importo presunto della gara e comunque non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00). Il concorrente - pena esclusione - ha l'obbligo di reintegrare detta cauzione provvisoria qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento di eventuale sanzionelegge.

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Samples: Bando Di Gara Per l'Affidamento Del Servizio Educativo Territoriale Dei Comuni Dell’ambito Plus Sarrabus – Gerrei

Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta Ai sensi dell’art.75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., dovrà essere corredata – pena esclusione - da prodotta una cauzione provvisoria provvisoria, versata dal soggetto partecipante e pari al 2% dell'importo complessivo presunto dell’importo dei servizi a base d’asta, ovvero ad € 16.186,21 (euro sedicimilacentoottansei/21); la garanzia, conforme allo Schema Tipo 1.1. del D.M. 123/04, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della forniturapreventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; la garanzia, inoltre, deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta con impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia stessa per l’ulteriore periodo di 180 giorni qualora al momento della stipula sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione. Con riferimento ai requisiti dei fideiussori e al rilascio della garanzia in caso di raggruppamento temporaneo, trovano applicazione gli articoli 127 e 128 del contrattodecreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. L’offerta dovrà essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, da inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa"in caso di aggiudicazione dell’appalto e a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente del concorrente: - in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno pegno, a favore dell'A.O.U. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere della Stazione Appaltante. - mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco nell’elenco speciale di cui all'artall’art. 107 106 del D. LgsD.Lgs. 1 settembre 1993, n.385n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia n. 58, avente ad oggetto: “cauzione provvisoria: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento in materia di sicurezza in fase d’esecuzione inerenti l’intervento realizzazione dell’opera inerenti l’intervento di ristrutturazione dell'intero edificio Policlinico Corpo Trattamenti ed interventi strutturali ed impiantistici per il miglioramento funzionale e di sicurezza dell'area materna infantile” Resta ferma la riduzione del 50% del predetto importo per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle finanze così come indicato all'art. 75 del D lgs n.163/06 e ss.mm.ii.. Tale garanzia, pena esclusione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio norme europee della preventiva escussione del debitore principaleserie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera mm) del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., e dell’articolo 123 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l'operatività in conformità all’art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L’intermediario finanziario deve riportare nell’atto di fideiussione gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 127 comma 3 del D.P.R. n. 207/10, pena l’inammissibilità. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta di questa A.O.U. ed avere validità cui al presente paragrafo determina la decadenza dell'affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della cauzione definitiva sono ridotti al 50% per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di del sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.iiconforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. Qualora la documentazione ai fini della riduzione del citato 50% non venga allegata ovvero non risulti idonea, la cauzione sarà ritenuta inadeguata e conseguentemente la Società sarà esclusa dal prosieguo della gara. Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara. La Società aggiudicataria inoltre dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi stabilite. Detta Società, se in possesso delle certificazioni di cui all'art.75 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell' 11 settembre 2007. La cauzione prestata come sopra, deve espressamente prevedere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria pari al 10% qualora l'offerente risulti aggiudicatario e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L. 114/14, con detta cauzione provvisoria è, altresì, garantito il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.. L'importo della suddetta sanzione pecuniaria è stabilito nella misura dello 0,50% dell’importo presunto della gara e comunque non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00). Il concorrente - pena esclusione - ha l'obbligo di reintegrare detta cauzione provvisoria qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento di eventuale sanzione.

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Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta Il concorrente, per partecipare alla gara, dovrà essere corredata – pena esclusione - da costituire, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, una cauzione provvisoria garanzia, a corredo dell’offerta, pari al 1% (50% del 2% dell'importo %) dell’importo complessivo presunto della fornitura, a garanzia della stipula del contratto, da inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa"dell’appalto pari ad € 115.560,00. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo di Stato al corso del giorno del depositoxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, presso una sezione xxxxxx xx xxxxxxxxx comunale, da effettuarsi sul conto corrente postale n.16185092 intestato a “Comune di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo Villaputzu – Servizio di pegno a favore dell'A.O.U. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere Tesoreria” con l’indicazione della causale “deposito cauzionale provvisorio per appalto mensa scolastica anni 2011/2012-2012/2013” oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa o assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco nell’elenco speciale di cui all'art. 107 all’articolo 1957 del D. Lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia dell’economia e delle finanze così come indicato all'artfinanze. 75 L’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 113 del D lgs n.163/06 D.Lgs 163/2006, è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 5% (50% del 10%) dell’importo contrattuale, mediante deposito cauzionale da effettuarsi sul conto corrente postale n.16185092 intestato a “Comune di Villaputzu – Servizio di Tesoreria” con l’indicazione della causale “deposito cauzionale definitivo per appalto mensa scolastica anni 2011/2012-2012/2013”, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio di ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio di Assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959 e ss.mm.ii.. Tale garanziasuccessive modificazioni, pena esclusionenonché della lettera c) dell’art. 1 della Legge n.348/82. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, deve la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative, provvisoria e definitiva di cui sopra devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta di questa A.O.U. ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso della certificazione di sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. Qualora la documentazione ai fini della riduzione del citato 50% non venga allegata ovvero non risulti idonea, la cauzione sarà ritenuta inadeguata e conseguentemente la Società sarà esclusa dal prosieguo della gara. Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara. La Società aggiudicataria inoltre dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi stabilite. Detta Società, se in possesso delle certificazioni di cui all'art.75 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell' 11 settembre 2007. La cauzione prestata come sopra, deve espressamente prevedere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria pari al 10% qualora l'offerente risulti aggiudicatario e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L. 114/14, con detta cauzione provvisoria è, altresì, garantito il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38all’art.1957, comma 2 del D.Lgs 163/06 C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e ss.mm.ii.. L'importo l’acquisizione della suddetta sanzione pecuniaria è stabilito nella misura dello 0,50% dell’importo presunto della gara e comunque non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00). Il concorrente - pena esclusione - ha l'obbligo di reintegrare detta cauzione provvisoria qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento di eventuale sanzioneda parte della stazione appaltante o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta dovrà essere corredata – pena esclusione - da una cauzione gara. La garanzia provvisoria pari al è fissata nella misura del 2% dell'importo complessivo presunto della fornituraposto a base di La ditta concorrente per poter partecipare alla gara di appalto dovrà quindi dimostrare di aver costituito la cauzione di cui sopra in uno dei modi previsti dall'art. 75 – comma 2 – del D. L.vo 12/4/2006, a garanzia n. 163, ovvero la fideiussione di cui al successivo comma 3. Prima della stipula del contrattocontratto l'impresa appaltatrice dovrà quindi comprovare di avere costituito una garanzia fidejussoria dell'importo e secondo le modalità indicate dall'art. 113 del D. L.vo 12/4/2006, da inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa"n. 136. La cauzione può Il deposito cauzionale, potrà essere costituitaincamerato in analogia alle disposizioni del capitolato generale per le opere pubbliche, nel caso che la ditta aggiudicataria non provveda a scelta dell'offerente stipulare il relativo contratto entro 30 gg. dall'invito alla firma del medesimo. Oltre alle condizioni del presente capitolato, l’impresa appaltatrice sarà soggetto, in contanti quanto possa occorrere o sia applicabile, al vigente Capitolato Generale di appalto per le opere pubbliche, alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10/9/1990 n. 285, del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, alla circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993 n. 24 e alle altre circolare diramate in titoli del debito pubblico garantiti dallo materia di polizia mortuaria, infine alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato al corso del giorno del deposito(R.D. 23.05.1924 n. 827), presso una sezione nonché alle norme tutte che nei capitolati e regolamenti stessi fossero direttamente od indirettamente richiamati, ivi comprese le assicurazioni, di tesoreria provinciale o presso responsabilità civile verso terzi, dei furti, incendi e danneggiamenti. Essa sarà pure obbligata a far osservare dal suo personale le aziende autorizzateprescrizioni suddette e risponderà, a titolo di pegno a favore dell'A.O.U. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale anche agli effetti della penalità di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 199332, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati delle mancanze e violazioni effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze così come indicato all'art. 75 del D lgs n.163/06 e ss.mm.ii.. Tale garanzia, pena esclusione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta di questa A.O.U. ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso della certificazione di sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.iipersonale stesso., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. Qualora la documentazione ai fini della riduzione del citato 50% non venga allegata ovvero non risulti idonea, la cauzione sarà ritenuta inadeguata e conseguentemente la Società sarà esclusa dal prosieguo della gara. Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara. La Società aggiudicataria inoltre dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi stabilite. Detta Società, se in possesso delle certificazioni di cui all'art.75 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell' 11 settembre 2007. La cauzione prestata come sopra, deve espressamente prevedere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria pari al 10% qualora l'offerente risulti aggiudicatario e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L. 114/14, con detta cauzione provvisoria è, altresì, garantito il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.. L'importo della suddetta sanzione pecuniaria è stabilito nella misura dello 0,50% dell’importo presunto della gara e comunque non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00). Il concorrente - pena esclusione - ha l'obbligo di reintegrare detta cauzione provvisoria qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento di eventuale sanzione.

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Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta dovrà essere corredata – pena esclusione - da una Le imprese concorrenti, con i documenti che saranno richiesti a corredo dell'offerta, dovranno presen- tare cauzione provvisoria di € 24.000,00 pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto pre- sunto della fornituraconcessione, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli interme- diari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escus- sione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale; la garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve contenere l’impegno al rilascio della stipula cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contrattocontratto per fatto dell’affidatario, da inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa"ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto mede- simo; è ammessa la riduzione della cauzione del 50% per le imprese certificate ai sensi dell’art. La 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; non è ammessa la modalità in contanti per problemi di gestione del denaro dei concorrenti, pertanto detta cauzione provvisoria può essere costituita, costituita a scelta dell'offerente in contanti o del concorrente in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, deposito presso una sezione di tesoreria provinciale Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, autorizzate a titolo di pegno a favore dell'A.O.U. della Stazione Appaltante. Dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva il concessionario è tenuto a prestare una garanzia fideius- xxxxx definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006. E’ ammessa la riduzione della garanzia fi- deiussoria definitiva del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e successive modifi- che ed integrazioni. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze così come indicato all'art. 75 del D lgs n.163/06 e ss.mm.ii.. Tale garanzia, pena esclusione, garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva pre- ventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia la sua operatività entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta di questa A.O.U. ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offertascritta dell’Amministrazione Comunale. I partecipanti in possesso La mancata costituzione della certificazione di sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 del D. Lgs n.163/06 garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo l’acquisizione della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, provvisoria da parte dell’Amministrazione che ag- giudica la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate concessione al concorrente che effettuano la fornitura. Qualora la documentazione ai fini della riduzione del citato 50% non venga allegata ovvero non risulti idonea, la cauzione sarà ritenuta inadeguata e conseguentemente la Società sarà esclusa dal prosieguo della gara. Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuta pubblicazione degli esiti di garasegue nella graduatoria. La Società aggiudicataria inoltre dovrà, garanzia copre gli oneri per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi stabilite. Detta Società, se in possesso delle certificazioni di cui all'art.75 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell' 11 settembre 2007. La cauzione prestata come sopra, deve espressamente prevedere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria pari al 10% qualora l'offerente risulti aggiudicatario e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione il mancato od inesatto adempimento di tutte le pendenze. Ai sensi e per gli effetti obbligazioni del con- tratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle disposizioni obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più durante il periodo della Concessione in confronto ai suoi crediti, salvo l'esperimento di cui alla L. 114/14, con detta cauzione provvisoria è, altresì, garantito il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzio- ne sarà svincolata alla scadenza della Concessione, previa verifica in contraddittorio, che dovrà risul- tare da verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del Conces- sionario. La svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che il Concessionario avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di cui all'art. 38tutti i crediti nei suoi confronti, comma 2 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.. L'importo della suddetta sanzione pecuniaria è stabilito nella misura dello 0,50% dell’importo presunto della gara e comunque non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00). Il concorrente - pena esclusione - ha l'obbligo di reintegrare detta cauzione provvisoria qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento di eventuale sanzionecertificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

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Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta dovrà essere corredata – pena esclusione - da I concorrenti sono tenuti a fornire una cauzione provvisoria garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo presunto della fornituradell’importo a base d’appalto, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n° 163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a garanzia della stipula scelta del contratto, da inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa"concorrente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione Sezione di tesoreria provinciale Tesoreria Provinciale, o presso le aziende autorizzate, a titolo mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di pegno a favore dell'A.O.U. Ortacesus – Settore Servizi Sociali; La fideiussione, a scelta dell'offerentedell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell'elenco nell’elenco speciale di cui all'artall’art. 107 del D. LgsD.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, 385 del 01.09.1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati garanzie e che siano in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia dell’Economia e delle finanze così come indicato all'artFinanze ex art.2, comma 1, del DPR n.115/2004. 75 La garanzia provvisoria, secondo quanto stabilito dall’art.75 del D lgs n.163/06 D.Lgs. n.163/2006, dovrà avere validità per almeno 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e ss.mm.ii.. Tale garanziadovrà, pena esclusioneinoltre, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. 1957 all’art.1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia provvisoria, in qualsiasi forma prestata, deve contenere o essere accompagnata dalla dichiarazione di questa A.O.U. un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n° 385 del 01.09.1993 (che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso della certificazione di sistema di qualità indicata all'art.75 autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 2, comma 7 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii1., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzioDPR n° 115/2004), per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. Qualora la documentazione ai fini della riduzione del citato 50% non venga allegata ovvero non risulti idonea, la cauzione sarà ritenuta inadeguata e conseguentemente la Società sarà esclusa dal prosieguo della gara. Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara. La Società aggiudicataria inoltre dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi stabilite. Detta Società, se in possesso delle certificazioni di cui all'art.75 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell' 11 settembre 2007. La cauzione prestata come sopra, deve espressamente prevedere l'impegno del fidejussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria pari al 10fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs n.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario dei lavori. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs.163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% qualora l'offerente risulti aggiudicatario per le ditte alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di presentazione dell'offertaqualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000. In tal caso, la ditta dovrà allegare, anche in copia fotostatica, il documento che dimostri il possesso di tali requisiti. La cauzione resta versata per tutta la durata sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenzecontratto. Ai sensi e per gli effetti delle non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. All’atto del contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire, a garanzia dell’esecuzione del contratto, una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, da prestarsi nelle forme di legge, in conformità alle disposizioni di cui alla L. 114/14all’art.113 del D. Lgs. 163/2006 e all'art.54, con detta comma 3, della L.R. n.5/2007. La garanzia fideiussoria, secondo quanto stabilito dall’art.113 del D.Lgs. n.163/2006, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria per l’esecuzione determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria è, altresì, garantito il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'artall’art. 3875 da parte della stazione appaltante, comma 2 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.. L'importo della suddetta sanzione pecuniaria è stabilito che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella misura dello 0,50% dell’importo presunto della gara e comunque non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00)graduatoria. Il concorrente - pena esclusione - ha l'obbligo di reintegrare detta cauzione provvisoria qualora venisse parzialmente escussa La garanzia copre gli oneri per il pagamento mancato od inesatto adempimento e cessa di eventuale sanzioneavere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante.

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Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta La cauzione provvisoria per le ditte offerenti, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, è stabilita in € 2.000,00.= . La costituzione della cauzione dovrà essere corredata – pena esclusione - da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo presunto della fornitura, a garanzia della stipula del contratto, da inserire nella busta A – "Documentazione amministrativa". La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente effettuata in uno dei seguenti modi: − in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione il Tesoriere del Comune di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateLissone, a titolo di pegno a favore dell'A.O.U. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere nel rispetto delle norme in ordine alla tracciabilità finanziaria; − fideiussione bancaria o assicurativa assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco nell’elenco speciale di cui all'artall’art. 107 del D. LgsD.Lgs. 1 settembre 1993, n.385n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia dell’economia e delle finanze così come indicato all'artfinanze. 75 del D lgs n.163/06 e ss.mm.ii.. Tale garanzia, pena esclusione, La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di questa A.O.U. ed Lissone. La garanzia deve avere validità per almeno 180 centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offertadell’offerta. I partecipanti in possesso La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto medesimo. La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Gli importi della certificazione di sistema di qualità indicata all'art.75 comma 7 del D. Lgs n.163/06 cauzione provvisoria e ss.mm.ii., possono usufruire del beneficio della riduzione definitiva sono ridotti del 50% dell'importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte ove ricorrano le Imprese in raggruppamento o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura. Qualora la documentazione ai fini della riduzione del citato 50% non venga allegata ovvero non risulti idonea, la cauzione sarà ritenuta inadeguata e conseguentemente la Società sarà esclusa dal prosieguo della gara. Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuta pubblicazione degli esiti di gara. La Società aggiudicataria inoltre dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.113 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi stabilite. Detta Società, se in possesso delle certificazioni ipotesi di cui all'art.75 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell' 11 settembre 2007all’art. La cauzione prestata come sopra, deve espressamente prevedere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria pari al 10% qualora l'offerente risulti aggiudicatario e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L. 114/14, con detta cauzione provvisoria è, altresì, garantito il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 3875, comma 2 7, del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.. L'importo della suddetta sanzione pecuniaria è stabilito nella misura dello 0,50% dell’importo presunto della gara e comunque non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00)D.Lgs. Il concorrente - pena esclusione - ha l'obbligo di reintegrare detta cauzione provvisoria qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento di eventuale sanzionen. 163/2006.

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