Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione, Accordo Quadro
Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’artA garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria secondo la percentuale e con le modalità prescritte dall’art. 75 del D.L.vo 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1 2 del d.lgsc.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
a) una validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D.L.vo 163/2006, nonché qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1)contratto, è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria, a titolo cauzione definitiva nel rispetto di cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste quanto disciplinato dall’art. 113 del d.lgsD.L.vo 163/2006. n. 163/06La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente capoverso deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. In ordine alla suddetta garanzia di escussione si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 – 4 e 5 dell’art. 113 del citato D.L.vo 163/2006.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’artdell'art. 75 93, comma 1 del d.lgs. 163/2006D.lgs 50/2016, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’artdell'art. 113 103, comma 1 del d.lgs. 163/2006D.lgs 50/2016, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’artdell'art. 75 93, comma 7 del d.lgs. 163/2006, D.lgs 50/2016 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. S.P.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penalidel contratto. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadrodel contratto. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. S.P.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la le altre disposizioni previste dall’art. 113 dell'art. 103 del d.lgs. n. 163/06D.lgs 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del 93 d.lgs. 163/2006, 50/2016 nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del 106 d.lgs. 163/2006, 50/2016 nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 93, comma 7 del 7, d.lgs. 163/200650/2016, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 9000. Restano ammesse le ulteriori riduzioni dell’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo previste ai sensi della medesima disposizione, secondo le modalità ivi stabilite. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la le altre disposizioni previste dall’art. 113 106 del d.lgs. n. 163/0650/2016.
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Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’art1. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006Garanzia provvisoria: in sede di presentazione dell’offerta, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), è richiesta ogni concorrente dovrà presentare una garanzia-garanzia provvisoria sotto forma di cauzione provvisoria, o fidejussione pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni posto a base di gara (al netto d’IVA) tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, compagnia autorizzata secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i da prestare al momento della partecipazione alla gara. Ai mediante apposita fidejussione, ai sensi dell’art. 113 93 comma 1 3 del d.lgsD. Lgs. 163/200650/2016 e successive modificazioni, nonché da redigere anche in base agli schemi tipo di cui al DM Ministero Sviluppo Economico 19-01-2018 n. 31; tale garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.M. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 123/04 (schema tipo 1.2)58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.Tale polizza sarà direttamente incamerata dal committente nei casi previsti dalle vigenti leggi, l’esecutore delle prestazioni è obbligato fatto sempre salvo da parte del committente ogni ulteriore diritto di richiesta danni anche di immagine a costituire una garanzia fideiussoriacarico della ditta inadempiente a qualsiasi titolo. Si applicano le riduzioni, a titolo di cauzione definitivacui all’art. Ai sensi dell’art. 75 93, comma 7 del d.lgsD.lgs. 163/2006, l’importo della 50/2016. La garanzia e provvisoria sarà svincolata come previsto dall’Art. 93 del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000D.Lgs. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione50/2016. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli merito alle modalità di presentazione si rimanda a fronte dei quali è prevista l’applicazione quanto stabilito nel Disciplinare di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.pgara.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’artL’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria nella misura del 2% come previsto dall’Art. 75 comma 1 del d.lgsD. Lgs. 163/2006n. 163/2006 e s.m.i.; tale garanzia, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1)presentata dall’Impresa in sede di gara, è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, da prestare svincolata al momento della partecipazione alla garasottoscrizione del contratto. Ai sensi dell’artA garanzia dell’osservanza degli obblighi del contratto, l’appaltatore dovrà presentare idonea cauzione, il cui importo e modalità verranno definite nel rispetto di quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del d.lgsD.Lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione163/06. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadrogaranzia fideiussoria, compresa deve prevedere espressamente la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissatirinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 – comma 2 – del Codice Civile, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare l’operatività della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa medesima entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento giorni, a semplice richiesta scritta della richiesta stazione appaltante. I soggetti che possono prestare garanzia devono possedere i requisiti di EUR S.pcui all’art. 127 del D.P.R. n. 207/10. La cauzione resterà vincolata per la ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e viene restituita dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi mediante l’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui AMSEFC SPA nulla ha più da pretendere.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’artLa cauzione provvisoria prescritta dall’art. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006D.Lgs 163/06, nonché che copre la mancata sottoscrizione del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1)contratto per fatto dell’aggiudicataria, è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, stabilita nella somma pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure dei lavori a base d’appalto di sicurezzacui all’art. 3 del presente Capitolato, da prestare al momento della presentare per ogni lotto di partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di La cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste definitiva prescritta dall’art. 113 del d.lgsD.lgs. n. 163/06163/2006 e dall’art. 123 del DPR 207/2010 che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, è stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge. La mancata costituzione della garanzia di cui al secondo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia di Brescia, che interpellerà il concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006. La garanzia cessa d’avere effetto solo alla data d’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (Art. 123 del D.P.R. 207/10). Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 123 del D.P.R. 207/10.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’artA garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, la ditta concorrente come previsto all'art. 75 comma 1 93 del d.lgsD. Lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.1), 50/2016 è richiesta obbligata a costituire una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l’attuazione delle misure a pena di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla esclusione dalla gara. Ai sensi dell’art. 113 comma 1 L’impresa aggiudicataria prima della stipula del d.lgs. 163/2006, nonché del D.M. n. 123/04 (schema tipo 1.2), l’esecutore delle prestazioni contratto è obbligato obbligata a costituire una garanzia fideiussoriafidejussoria, a titolo di cauzione definitiva. Ai nella misura dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 75 103 del D. Lgs 50/2016. La garanzia definitiva, se prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice ric hiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgsD. Lgs. 163/200650/2016, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditatidovranno obbligatoriamente allegare alla garanzia, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI SO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 900045000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in originale o copia autenticata con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000. Nel caso di inadempienze contrattuali partecipazione da parte dell'Appaltatoredi A.T.I., EUR S.p.A. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In particolaregià costituite o ancora da costituirsi, la cauzione garantisce dovrà essere presentata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore i concorrenti. Analogamente per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (RDF) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/06.i Consorzi
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Samples: Servizio Di Pulizia