Cementi Clausole campione

Cementi. Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei. Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla Direzione lavori. I cementi saranno del tipo: -cementi normali e ad alta resistenza; -cementi alluminosi; -cementi per sbarramenti di ritenuta. I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45'dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantità e rapporti di impasto. I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30'dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai cementi normali. I cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45'dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmq. (350 Kg./cmq.).
Cementi. I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi») e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria dei 9 marzo 1988, n. 126 (« Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi »), i cementi di cui all'art.1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art.6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art.20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzia di bontà, costanza del tipo, continuità di fornitura. Pertanto all'inizio dei lavori essa dovrà presentare alla D.L. un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire il cemento per il quantitativo previsto, i cui requisiti chimici e fisici corrispondano alle norme di accettazione. Tale dichiarazione sarà essenziale affinché la D.L. possa dare il benestare per l'approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte, ma non esimerà l'Impresa dal far controllare periodicamente, anche senza la richiesta della D.L., le qualità del cemento presso un Laboratorio ufficiale per prova dei materiali. Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle qualità del cemento dovuto ad una causa qualsiasi.
Cementi. Il cemento dovrà avere le caratteristiche e i requisiti previsti dalla Legge 26 maggio 1965 n° 595 dal D.M. 03 giugno 1968, con le modifiche introdotte dal D.M. 31 agosto 1972, dal D.M. 20 novembre 1984 e dal D.M. 13 settembre 1993, nonchè dalle norme ENV 197/1. Il cemento in sacchi dovrà essere conservato in magazzini coperti, asciutti, al riparo da correnti di aria; i sacchi dovranno essere sistemati in modo da formare cumuli ben assestati, collocati su impalcati sollevati dal suolo, eseguiti con tavole di legno e ricoperti con cartonfeltri bitumati o fogli dipolietilene; i sacchi non dovranno essere a contatto con le pareti del magazzino e saranno protetti con teli impermeabili. I sacchi dovranno essere sigillati e ad essi dovrà essere fissato, a mezzo del sigillo, un cartellino indelebile con indicati la qualità del legante, lo stabilimento del produttore, la quantità d'acqua per malta normale e la resistenza minima a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. I sacchi dovranno essere mantenuti integri fino all'impiego; verranno rifiutati sacchi che presentassero manomissioni. Per i cementi forniti sfusi dovranno essere apposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di scarico dei sili; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni di cui ai punti precedenti; in ogni caso la provenienza e la qualità dei cementi dovranno risultare dai documenti di accompagnamento e l'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori. In caso di uso di cemento sfuso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di uno o più sili per la conservazione e di una bilancia per il controllo dei dosaggi; i contenitori per il trasporto e i sili dovranno essere tali da proteggere il cemento dall'umidità e dovrà essere evitata la miscelazione tra diversi tipi e classi di cemento. I cementi normali e ad alta resistenza saggiati su malta normale dovranno avere i limiti minimi di resistenza meccanica indicati nei D.M. e nelle Norme sopra citate.
Cementi. I requisiti meccanici dovranno rispettare la legge n. 595 del 26 maggio 1965 ed in particolare: Resistenza a compressione: − cementi normali - 7 gg. Kg/cmq 175 - 28 gg. Kg/cmq 325; − cementi ad alta resistenza - 3 gg. Kg/cmq 175 - 7 gg. Kg/cmq 325 − cementi A.R./rapida presa - 28 gg. Kg/cmq 425; - 3 gg. Kg/cmq 175 - 7 gg. Kg/cmq 325 - 28 gg. Kg/cmq 525. Per le resistenze a flessione e le modalità di prova, per i requisiti chimici ed altre caratteristiche vedasi la legge n. 595 del 26 maggio 1965.
Cementi. La fornitura del cemento dovrà avere i requisiti di cui alla legge 26 Maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 3 Giugno 1968 e successivi aggiornamenti che dettano le norme per l'accettazione e le modalità di prova dei cementi.
Cementi. Il cemento dovrà essere scelto, fra quelli considerati idonei, tenendo in considerazione: - le modalità di esecuzione dell’opera; - l’uso finale del calcestruzzo; - le condizioni di maturazione del calcestruzzo; - le dimensioni della struttura; - le condizioni ambientali alle quali la struttura sarà esposta; - la potenziale reattività degli aggregati agli alcali provenienti dai componenti. I cementi dovranno essere dotati di marchio di conformità. L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità sull'imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformità è costituito dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da: a) nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di identificazione; b) ultime due cifre dell'anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità; c) numero dell'attestato di conformità; d) descrizione del cemento; e) estremi del decreto. 1) I requisiti sono espressi come percentuale in massa 2) Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM II/A e CEM II/B, ivi compresi i cementi Portland compositi contenenti solo un altro componente principale, per esempio II/A-S o II/B-V, salvo il tipo CEM II/B-T che può contenere fino al 4,5% di SO3, per tutte le classi di resistenza 3) Il cemento tipo CEM III/C può contenere fino al 4,5% di SO3. 4) Il cemento tipo CEM III può contenere più dello 0,100% di cloruri ma in tal caso si dovrà dichiarare il contenuto effettivo in cloruri.
Cementi. I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n° 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 ("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi") e successive modifiche. A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n° 126 ("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi" - dal 11/03/2000 sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n°314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n° 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, dovranno devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n° 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n° 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. I cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
Cementi. I requisiti meccanici dovranno rispettare l’art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed in particolare: Resistenza a compressione -cementi normali - 7 gg. Kg/cmq 175 - 28 gg. Kg/cmq 325; -cementi ad alta resistenza - 3 gg. Kg/cmq 175 - 7 gg. Kg/cmq 325 - 28 gg. Kg/cmq 425; -cementi A.R./rapida presa - 3 gg. Kg/cmq 175 - 7 gg. Kg/cmq 325 - 28 gg. Kg/cmq 525; Per le resistenze a flessione e le modalità di prova, per i requisiti chimici ed altre caratteristiche vedasi il decreto legislativo n. 50 del 2016.
Cementi. I cementi, da impiegare in qualsiasi tipologia di getto, dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione, qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla normativa vigente. Devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformità - rilasciato da un organismo europeo notificato - ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA), purchè idonei all’impiego previsto nonchè, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595. È escluso l’impiego di cementi alluminosi. Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i locali nei quali esso viene depositato siano asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità. Negli elaborati di progetto, la dosatura di cemento per getti armati deve essere non inferiore a 300 kg per mc di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco). In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la massima compattezza. Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.
Cementi. I requisiti meccanici dovranno rispettare la legge n. 595 del 26 maggio 1965 ed in particolare: Resistenza a compressione: − cementi normali - 7 gg. Kg/cmq 175 - 28 gg. Kg/cmq 325; − cementi ad alta resistenza - 3 gg. Kg/cmq 175 − cementi A.R./rapida presa - 3 gg. Kg/cmq 175 3 Dal 30 giugno 2009 entreranno in vigore le nuove Norme tecniche emanate con D.M. 14 gennaio 2008 pubblicato sul supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008. - 7 gg. Kg/cmq 325 - 28 gg. Kg/cmq 525. Per le resistenze a flessione e le modalità di prova, per i requisiti chimici ed altre caratteristiche vedasi la legge n. 595 del 26 maggio 1965.