CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di incamerare garanzia fideiussoria o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Il subappalto è consentito, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006, per tutte le prestazioni oggetto della presente procedura. L’offerente che intendesse subappaltare parte delle prestazioni è tenuto a dichiararlo in sede di offerta e allegare l’idonea dichiarazione alla domanda di partecipazione. A tal fine è stato predisposto ed è utilizzabile l’allegato 4 al presente disciplinare nel quale sono esplicitate le norme di dettaglio e le specifiche per poter dare in subappalto parte delle prestazioni in fase di esecuzione. L’Aggiudicatario che ha presentato richiesta di subappalto, è altresì tenuto a depositare prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, idoneo contratto di subappalto, coerente con la dichiarazione di subappalto presentata e con la legge. In assenza di idonea e valida dichiarazione di subappalto e della copia dell’idoneo e valido contratto di subappalto non sarà consentito il subappalto e l’offerente sarà tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni affidate.
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Samples: Servizio Di Abbonamento a Banche Dati Medico Scientifiche, Appalto Per Servizi Di Sanità Elettronica
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.lgsD.Lgs. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di incamerare garanzia fideiussoria o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Il subappalto è consentito, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 118 del D.lgsD.Lgs. 163/2006, per tutte le prestazioni oggetto della presente procedura. L’offerente che intendesse subappaltare parte delle prestazioni è tenuto a dichiararlo in sede di offerta e ed allegare l’idonea dichiarazione alla domanda di partecipazione. A tal fine è stato predisposto ed è utilizzabile l’allegato 4 al presente disciplinare nel quale sono esplicitate le norme di dettaglio e le specifiche per poter dare in subappalto parte delle prestazioni in fase di esecuzione. L’Aggiudicatario che ha presentato richiesta di subappalto, è altresì tenuto a depositare prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, idoneo contratto di subappalto, coerente con la dichiarazione di subappalto presentata e con la legge. In assenza di idonea e valida detta dichiarazione e/o di subappalto e della copia dell’idoneo e valido contratto di subappalto sua irregolare formulazione non sarà consentito il subappalto e l’offerente sarà tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni affidate.
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Samples: Servizio Sostitutivo Di Mensa
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di La ditta aggiudicataria dell'appalto non potrà a qualsiasi titolo, cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in parte il contratto ad altra impresa. Nel caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopracontravvenzione al divieto, la stazione appaltante avrà la facoltà cessione si intenderà nulla e di dichiarare la risoluzione di diritto nessun effetto nei rapporti con l'Amministrazione. È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'art. 105 del contratto, nonché di incamerare garanzia fideiussoria o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subitoD. Igs. Il subappalto è consentito, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 118 n. 50 del D.lgs. 163/2006, per tutte le prestazioni oggetto della presente procedura. L’offerente che intendesse subappaltare parte delle prestazioni è tenuto a dichiararlo in sede di offerta e allegare l’idonea dichiarazione alla domanda di partecipazione2016. A tal fine è stato predisposto ed è utilizzabile l’allegato 4 uopo si precisa che l'Amministrazione universitaria non provvederà al presente disciplinare nel quale sono esplicitate pagamento diretto al subappaltatore. Pertanto, l'aggiudicatario si obbliga a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le norme di dettaglio e le specifiche per poter dare in subappalto parte delle prestazioni in fase di esecuzione. L’Aggiudicatario che ha presentato richiesta di subappaltofatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, è altresì tenuto l'Azienda sospenderà il successivo pagamento a depositare prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, idoneo contratto di subappalto, coerente con la dichiarazione di subappalto presentata e con la leggefavore della stessa. In assenza di idonea e valida dichiarazione di subappalto e ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della copia dell’idoneo e valido Legge n.136/2010 il contratto di subappalto non sarà consentito dovrà contenere, a pena di nullità, apposita clausola con la quale ciascuna delle parti del contratto stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010. L'Azienda, per il tramite del Responsabile del Procedimento, verificherà che all'interno del contratto di subappalto e l’offerente sarà tenuto sia presente la predetta clausola. L'impresa affidataria è in ogni caso responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda per fatti comunque imputabili ai soggetti a eseguire in proprio tutte le prestazioni affidatecui è stata affidata la suddetta attività.
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Samples: Service Agreement
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, L’Affidatario è tenuto ad eseguire in tutto o in parteproprio la fornitura oggetto dell’appalto. È vietata, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in caso pena di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopranullità, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto cessione del contratto, nonché di incamerare garanzia fideiussoria o di applicare una penale equivalenteai sensi dell’articolo 105, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subitocomma 1 del D. Lgs. Il subappalto è consentiton. 50/2016, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’artsalvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 118 del D.lgsn. 50/2016. 163/2006L’Affidatario, per tutte le prestazioni oggetto della presente procedura. L’offerente che intendesse subappaltare parte delle prestazioni è tenuto conformemente a dichiararlo quanto dichiarato in sede di offerta e allegare l’idonea dichiarazione alla domanda offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di partecipazionealcuna delle attività oggetto del contratto. A tal fine (oppure) L’Affidatario, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti parti del servizio: • • • L’affidamento in subappalto è stato predisposto ed ammesso in relazione alle sole parti di prestazioni indicate dall’appaltatore all’atto dell’offerta, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione. L’Appaltatore è utilizzabile l’allegato 4 al presente disciplinare nel quale sono esplicitate le responsabile, nei confronti del Beneficiario, del rispetto da parte dei subappaltatori delle norme che esso stesso è obbligato a rispettare in forza di norme di dettaglio legge e regolamento ovvero di disposizioni previste dai documenti di gara e dal contratto di appalto. L’Amministrazione rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le specifiche per poter dare in subappalto imprese subappaltatrici e l’Appaltatore, restando sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle Imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle prestazioni in fase subappaltate. Ove fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione. L’Aggiudicatario che ha presentato richiesta di esecuzione del servizio, si riservadi revocare l’autorizzazione al subappalto, è altresì tenuto a depositare prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, idoneo rimanendo esclusa ognipretesa dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano integralmente le disposizioni di subappalto, coerente con la dichiarazione di subappalto presentata cui al l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e con la legge. In assenza di idonea e valida dichiarazione di subappalto e della copia dell’idoneo e valido contratto di subappalto non sarà consentito il subappalto e l’offerente sarà tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni affidatesmi.
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Samples: Procedura Di Affidamento Del Servizio Di Certificazione Delle Spese Per Controllo Di Primo Livello
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E’ È fatto divieto all’aggiudicatario al Fornitore di cedere cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in caso pena di nullità della cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di incamerare garanzia fideiussoria o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subitostessa. Il subappalto è consentito, nel rispetto delle condizioni ammesso nei limiti e dei limiti di cui con le modalità previste all’art. 118 105 del D.lgsD. Lgs. 163/2006, per tutte le prestazioni oggetto n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della presente proceduraStazione Appaltante. L’offerente che intendesse subappaltare parte delle prestazioni è tenuto a dichiararlo Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta e allegare l’idonea dichiarazione alla domanda la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di partecipazione. A tal fine è stato predisposto ed è utilizzabile l’allegato 4 al presente disciplinare nel quale sono esplicitate le norme di dettaglio e le specifiche per poter dare in subappalto parte delle prestazioni in fase di esecuzione. L’Aggiudicatario che ha presentato richiesta di subappalto, è altresì tenuto a depositare almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, idoneo attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, coerente con il Fornitore deve trasmettere la dichiarazione documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di subappalto presentata servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e con se la leggenatura del contratto lo consente. In assenza caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di idonea e valida dichiarazione di subappalto e della ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia dell’idoneo e valido contratto di subappalto non sarà consentito il subappalto e l’offerente sarà tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni affidatedelle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
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