Common use of CESSIONE E SUBAPPALTO Clause in Contracts

CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta del Committente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10. 2. L’Appaltatore, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore. 3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. 4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti. 5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila. 6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione. 7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti. 8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009. 9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC. 10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.

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Samples: Contratto d'Appalto, Contratto d'Appalto

CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta del Committente, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, 2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo disposto dall’art. 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori: 3. L’appaltatore resta in materia.10. 2ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. L’Appaltatore, in In nessun caso di il subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso potrà essere opposta opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte perfette realizzazioni delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatoreappaltate. 34. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 8 del presente articolo. 4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti3 dell’articolo 5. 5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila. 6. L’Appaltatore Contestualmente alla domanda, l’appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione dell’autorizzazione, nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatriceil certificato della Camera di commercio munito della dicitura antimafia dei subappaltatori, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzionecompetente. 76. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento 5 determina l’inadempimento grave dell’Appaltatoredell’Appaltatore e, pertanto, sarà causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documentimaggior danno. 87. L’Appaltatore L’appaltatore si obbliga impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora espresse la competente Prefettura abbia emesso cui attivazione è collegata all’emissione di un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009articolo 5. 98. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC, e che gli stessi provvedano ad aprire presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi una posizione specifica per i lavori di cui al presente contratto. 109. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia’ fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al d.lgs. 81/2008 s.m.i.

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Samples: Contract for Reconstruction Works, Contratto Per L’affidamento Di Lavori Privati

CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta del Committente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c.dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente della categoria prevalente fino al 30%, fatto salvo il subappalto delle lavorazioni riconducibili alle categorie generali e specialistiche di cui al d.P.R. n. 207/2010 e smi. Salva la deroga di cui al presente articolo, resta comunque fermo il divieto di cedere, anche parzialmente, sotto qualsiasi forma, il contratto d’appalto. L’affidamento di lavori al subappaltatore, sia che si tratti di impresa che di lavoratore autonomo, anche di fatto, senza previa autorizzazione scritta della committenza determina inadempimento grave e, pertanto, sarà causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in materia.10misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. È fatto assoluto divieto al subappaltatore di ricorrere ad ulteriori subappalti. È altresì vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento dei requisiti che non siano riconducibili all’impresa appaltatrice. 2. L’AppaltatoreAi sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori: .................................................................................................................................. 3. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso potrà essere opposta opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte perfette realizzazioni delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatoreappaltate. 34. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 8 del presente articolo. 4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti3 dell’articolo 5. 5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila. 6. L’Appaltatore Contestualmente alla domanda, l’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione dell’autorizzazione, nonché la comunicazione il certificato della Camera di commercio dei subappaltatori, ovvero in sostituzione le correlate autocertificazioni previste dall’art.89 del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6D. Lgs. 6 settembre 2011, resa dall’impresa subappaltatricen. 159, documenti e smi, che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzionecompetente. 76. La mancata trasmissione al Committente dei certificati o autocertificazioni di cui al comma 6 costituisce inadempimento 5 determina l’inadempimento grave dell’Appaltatoredell’Appaltatore e, pertanto, sarà causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documentimaggior danno. 87. L’Appaltatore si obbliga impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora espresse la competente Prefettura abbia emesso cui attivazione è collegata all’emissione di un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009articolo 5. 98. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC, e che gli stessi provvedano ad aprire presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi una posizione specifica per i lavori di cui al presente contratto. 109. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditiziaÈ fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al d.lgs. 81/2008 smi.

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Samples: Contratto D’appalto

CESSIONE E SUBAPPALTO. 1E’ vietata la cessione dell’appalto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte della fornitura, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all’amministrazione. Previa autorizzazione scritta Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del CommittenteD. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ Amministrazione contraente di quanto subappaltato. Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le forniture affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e che le forniture affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c.dell' art. 118 del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore può subappaltare alle seguenti condizioni: il concorrente deve indicare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10. 2. L’Appaltatoreattività, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo di giustificazione, causa le forniture e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore. 3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. 4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti. 5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila. 6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente servizi che intende subappaltare; l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’A.S.P/RC copia autentica del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione. 7. La mancata trasmissione almeno venti giorni prima dell'inizio delle forniture subappaltate; l'appaltatore deve allegare al Committente dei certificati contratto di subappalto di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti. 8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espressesopra, ai sensi dell’art 6dell'articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 1456 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice; con il deposito del codice civilecontratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, che sarà attivata altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività e/o forniture a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs 163/2006. non sussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della parte contrattuale Legge n.575/1965 e s.m.i. È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via corrisposti al subappaltatore con lettera raccomandata A/R o PECl'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Si applicano, qualora in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria contropartepartecipazione al singolo lotto, nonché né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009gara medesima. 9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC. 10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.

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Samples: Capitolato Speciale

CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta E’ vietata, a pena di risoluzione del Committentecontratto, ai la cessione anche parziale, sotto qualsiasi forma, del contratto d’appalto, salva l’approvazione del Committente il quale, in quest’ultimo caso, potrà comunque dichiarare di non liberare il cedente da responsabilità. 2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo disposto dall’art. 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori: (9) 3. Ulteriori subappalti di lavori, sia ad opera dell’Appaltatore che ad opera di un subappaltatore, dovranno essere specificatamente autorizzati per iscritto dal Committente. In mancanza dell’autorizzazione scritta del Committente il subappalto sarà considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., inadempimento grave in materia.10danno del Committente, il quale potrà agire per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno. 24. L’Appaltatore, in caso L’Appaltatore è tenuto ad inserire nel contratto di subappalto ancorché una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti del Committente. 5. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato dal Committentead esercitare direttamente i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltatiprimo comma c.c.; a tale fine l’Appaltatore si impegna ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore. 6. Il subappalto, ove autorizzato, rimarrà un rapporto obbligatorio interno tra Appaltatore e l’autorizzazione al subappaltatore. L’appaltatore resta responsabile verso il Committente della regolarità delle opere, prestazioni e forniture subappaltate. In nessun caso il subappalto non può in alcun caso potrà essere opposta opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte perfette realizzazioni delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatoreappaltate. 37. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 ai commi 4 e 5 del presente articolo. 4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto(9) Le parti possono anche prevedere il divieto assoluto di subappalto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA con conseguente responsabilità per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguitirisarcimento del danno in capo all’Appaltatore che contravvenga a tale divieto. 5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila. 6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione. 7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti. 8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009. 9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC. 10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.

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Samples: Appalto Di Lavori Privati

CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta E’ consentito il subappalto secondo quanto espresso nel disciplinare di gara: “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del Committenteservizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi di in conformità a quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente dall’art. 105 del Codice; in materia.10. 2mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. L’Appaltatore, in caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non Il concorrente è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di giustificazioneesclusione ma comporta, causa e/o esimente per il concorrente, il divieto di responsabilità per inadempienzesubappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltatecontestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore. 3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. 4. Per le imprese subappaltatrici è richiestoconcorrente indica, ai sensi dell’art. 11 105 comma 1 della legge 125/20156 del Codice, l’obbligo una terna di qualificazione SOA per lavori subappaltatori con ri- ferimento a ciascuna tipologia di importo superiore ad euro 150.000,00prestazione omogenea. Per importi inferiori sono necessari Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i certificati dei lavori eseguiti. 5requisiti previsti dall’art. L’Appaltatore dovrà dichiarare 80 del Codicee dichiararli in gara me- diante presentazione di aver affidato i lavori un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. (omissis)” Non si configurano come attività affidate in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila. 6Codice. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia Alla stipula del contratto l’appaltatore, ai sensi dell’art. all’art. 103 del Codice, deve costituire la ga- ranzia definitiva che, ai sensi dell’art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione cui all'articolo 49, comma 1, del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione decreto legislati- vo 21 novembre 2007, n. 231, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso l’elenco previsto nel precedente punto 6una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione. 7titolo di pegno a favore dell'amministra- zione aggiudicatrice. La mancata trasmissione garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da im- prese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne di- sciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al Committente dei certificati beneficio della preventiva escussio- ne del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del co- dice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’Azienda, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Azienda, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Azienda stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore5° dell’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti. 8periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatoriassume la responsabilità civile e amministrativa della gestione dell’Appalto, fornitori e subfornitorideve tenere indenne l’Azienda, ivi inclusi indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti incaricati di trasportida quest’ultimo incaricati, nolegginell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto. L’Appaltatore è, smaltimento di materiale da costruzione e altresì, responsabile per il ripristino di opere o il risarcimento di demolizionedanni ai luoghi, clausole risolutive espressea cose o a terzi determinati da mancata, ai sensi dell’art 6tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 1456 In ogni caso, e senza eccezione alcuna, l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del codice civileContratto, dovrà manlevare e tenere indenne l’Azienda dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Azienda medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore. 9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC. 10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.

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Samples: Capitolato d'Onere

CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta del Committente9.1 Il Fornitore non può cedere nessuno dei propri diritti, né delegare i suoi obblighi ai sensi del Documento d’ordine senza il previo consenso scritto di quanto previsto dall’articolo 1656 c.cSV, che SV non gli negherà senza motivo. SV può, a sua discrezione, annullare qualsiasi tentativo di cessione o delega fatta senza il suo consenso scritto preventivo., l’Appaltatore 9.2 Il Fornitore non può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10. 2nessuno dei propri diritti od obblighi ai sensi del Documento d’ordine senza il consenso scritto preventivo di SV. L’AppaltatoreSe SV accetta il ricorso a un Subappaltatore, in caso il Fornitore: (i) garantirà e sarà responsabile dell’esecuzione di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori tutti gli obblighi subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione ; (ii) rimborserà a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia SV tutti i controlli danni e le verifiche spese di cui all’art. 1662qualsivoglia genere, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore. 3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni ferme restando le limitazioni di cui al comma 8 Paragrafo 12 (Risarcimento), sostenute da SV o da terzi e generate dagli atti o dalle omissioni dei Subappaltatori del presente articoloFornitore; e (iii) effettuerà tutti i pagamenti ai suoi Subappaltatori. Qualora il Fornitore non paghi tempestivamente un Subappaltatore per il lavoro eseguito, SV avrà il diritto, ma non l’obbligo, di pagare il Subappaltatore e compensare qualsiasi somma dovuta al Fornitore con la cifra versata al Subappaltatore. Il Fornitore difenderà, risarcirà e terrà indenne SV da tutti i danni e costi di qualunque genere, senza limitazione alcuna, sostenuti da SV e provocati dal mancato pagamento di un Subappaltatore da parte del Fornitore. 49.3 Nella misura consentita dalla legge applicabile, nessuna persona che non sia parte contraente di un Documento d’ordine sarà autorizzata a far valere o trarre vantaggio da una qualsiasi delle sue condizioni, in base alla legislazione applicabile, alla consuetudine o in altro modo. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo Termini e condizioni generali di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguitiacquisto. 5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila. 6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzione. 7. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti. 8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009. 9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC. 10. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditizia.

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Samples: Termini E Condizioni Generali Di Acquisto

CESSIONE E SUBAPPALTO. 1. Previa autorizzazione scritta del Committente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c.dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10.della categoria prevalente fino al 30%, fatto salvo il subappalto delle lavorazioni riconducibili alle categorie generali e specialistiche di cui al 2. L’AppaltatoreAi sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori: 3. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso potrà essere opposta opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte perfette realizzazioni delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatoreappaltate. 34. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 8 del presente articolo. 4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti3 dell’articolo 5. 5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila. 6. L’Appaltatore Contestualmente alla domanda, l’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione dell’autorizzazione, nonché la comunicazione il certificato della Camera di commercio dei subappaltatori, ovvero in sostituzione le correlate autocertificazioni previste dall’art.89 del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6D. Lgs. 6 settembre 2011, resa dall’impresa subappaltatricen. 159, documenti e smi, che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali della Ricostruzionecompetente. 76. La mancata trasmissione al Committente dei certificati o autocertificazioni di cui al comma 6 costituisce inadempimento 5 determina l’inadempimento grave dell’Appaltatoredell’Appaltatore e, pertanto, sarà causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documentimaggior danno. 87. L’Appaltatore si obbliga impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora espresse la competente Prefettura abbia emesso cui attivazione è collegata all’emissione di un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009articolo 5. 98. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC, e che gli stessi provvedano ad aprire presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi una posizione specifica per i lavori di cui al presente contratto. 109. E' ammessa la cessione del credito effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria e creditiziaÈ fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico- professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al d.lgs. 81/2008 smi.

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Samples: Contratto D’appalto

CESSIONE E SUBAPPALTO. 1Ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n°163.e ammesso il subappalto esclusivamente nei limiti della quota massima del 30% dell'importo dell'appalto. Previa autorizzazione scritta del CommittenteE' vietato all'appaltatore cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione di tutte o di una parte delle prestazioni contrattuali, ai sensi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione appaltante. I concorrenti all'atto dell'offerta devono indicare i servizi che intendono subappaltare ad altre Ditte rientranti nelle tipologie previste dalle norme di quanto previsto dall’articolo 1656 c.c., l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni nel limite stabilito dalla normativa vigente in materia.10. 2gara. L’Appaltatore, in In caso di subappalto ancorché autorizzato dal Committente, non è liberato da responsabilità sull’esecuzione dei lavori subappaltati, e l’autorizzazione al subappalto non può in alcun caso essere opposta concessionario dovrà provvedere al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non esecuzione a regola d’arte delle opere subappaltate. Il Committente sarà in ogni caso autorizzato a esercitare direttamente o tramite persona di propria fiducia i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1 c.c.: a tal fine l’Appaltatore si obbliga ad ottenere l’espresso consenso del subappaltatore. 3. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. 4. Per le imprese subappaltatrici è richiesto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge 125/2015, l’obbligo di qualificazione SOA per lavori di importo superiore ad euro 150.000,00. Per importi inferiori sono necessari i certificati dei lavori eseguiti. 5. L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver affidato i lavori in subappalto solo ad imprese iscritte nell’elenco approvato e reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contratto Antimafia Sisma – Anagrafe Antimafia degli Esecutori – Sezione de L’Aquila. 6. L’Appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia deposito del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione nonché presso il Comune interessato almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e dovrà, entro lo stesso termine, trasmettere altresì la comunicazione del Ministro dell’Interno dell’avvenuta iscrizione presso l’elenco previsto nel precedente punto 6, resa dall’impresa subappaltatrice, documenti che certificazione attestante il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura e Comune competente a mezzo degli Uffici Speciali possesso da parte della Ricostruzione. 7. La mancata trasmissione al Committente Ditta individuata dei certificati requisiti richiesti nelle norme di cui al comma 6 costituisce inadempimento grave dell’Appaltatore, il quale non potrà dare seguito all’esecuzione delle opere da subappaltare fino al momento in cui non verranno consegnati i necessari documenti. 8. L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art 6. 1456 del codice civile, che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale con lettera raccomandata A/R o PEC, qualora la competente Prefettura abbia emesso un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo, provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009, provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori economici interessati alla ricostruzione post sisma 2009. 9. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC. 10gara. E' ammessa fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro trenta giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti alla Ditta a cui è subappaltato il servizio, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale ed è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte delle Ditte a cui è subappaltato il servizio nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le Ditte a cui è subappaltato il servizio, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi la cessione documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'appaltatore che si avvale del credito subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto e, analoga dichiarazione deve essere effettuata a banche da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o intermediari finanziari disciplinati in materia bancaria consorzio. Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro dieci giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di qualsiasi infrazione al presente articolo, unico responsabile verso il Comune e creditiziaverso terzi è individuato nell'appaltatore.

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Samples: Service Agreement