Common use of CESSIONE E SUBAPPALTO Clause in Contracts

CESSIONE E SUBAPPALTO. Fermo restando che nei contratti ad alta intensità di manodopera come è per il presente, sarà riservato all’affidatario la prevalente esecuzione del contratto. Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo le attività di trasporto, pulizia dei locali e preparazione dei pasti. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di cessioni e trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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CESSIONE E SUBAPPALTO. Fermo restando che L’Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, l’intera fornitura, ovvero parte della stessa, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda. Le cessioni disposte senza consenso o qualsiasi atto diretto ad occultarle fanno sorgere nell’Azienda il diritto a risolvere il contratto, così come previsto dal precedente art. 19. Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei contratti ad alta intensità limiti e con le modalità previste dall’art.116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. E’ vietata a pena di manodopera come è per il presente, sarà riservato all’affidatario nullità la prevalente esecuzione cessione del contratto. Il E’ ammesso il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo nei limiti e con le attività di trasporto, pulizia dei locali e preparazione dei pasti. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto modalità previste dall’art. 106, comma 1, lettera d) 118 del D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Al Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • la Società concorrente, all’atto dell’offerta (modello Alfa), deve indicare la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare; • l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura/servizio subappaltato; • con il deposito del contratto di xxxxxxxxxx, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e call’art.38 D.Lgs n.163/2006), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo L’esecuzione ; • l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione L’Azienda provvederà a corrispondere gli importi delle forniture o dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.isubappaltati esclusivamente alla ditta aggiudicataria., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di cessioni e trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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Samples: Disciplinare Di Gara

CESSIONE E SUBAPPALTO. Fermo restando che nei contratti ad alta intensità E’ vietata la cessione dell’appalto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di manodopera come è per una sola parte della fornitura, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il presente, sarà riservato all’affidatario la prevalente esecuzione del contrattorisarcimento dei danni causati all’amministrazione. Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo le attività di trasporto, pulizia dei locali e preparazione dei pastiè ammesso in conformità all'art. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto 118 del presente capitolatoD. Lgs. n. 163/2006. Il contratto subappalto non può essere cedutocomporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ Amministrazione contraente di quanto subappaltato. Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, a pena di nullitàper le forniture affidate in subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e s.m.i.. Al contratto di subappalto si applicano inoltre che le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo L’esecuzione delle prestazioni forniture affidate in subappalto non può possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del comma 4, dell' art. 105, 118 del D.Lgs. 50/2016163/2006, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei seguenti condizioni: • il concorrente deve indicare le attività, le forniture e/o i servizi oggetto che intende subappaltare; • l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’A.S.P/RC copia autentica del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi venti giorni prima dell'inizio delle forniture subappaltate; • l'appaltatore deve allegare al contratto di esclusione subappalto di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneosopra, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48sensi dell'articolo 118, comma 9, primo periodo8, del D. Lgs. 50/2016 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice; • con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività e/o forniture a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs 163/2006. • non sussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n.575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appaltoai sensi dell'art. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106118, comma 133, del D. Lgs 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 118 del D.Lgs. 50/2016 n. 163/2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e s.m.i.. Nel caso del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di cessioni vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera d), punto 2) del fermi i limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e s.m.i..tecnici per la partecipazione al singolo lotto, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: www.asp.rc.it

CESSIONE E SUBAPPALTO. Fermo restando che Il Fornitore si obbliga a non subappaltare, in tutto o in parte, il presente Ordine a terzi senza il preventivo consenso scritto di ORGANON. In caso di violazione della presente disposizione ORGANON avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. Resta inteso e convenuto che, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore il quale rimane l’unico e solo responsabile nei contratti ad alta intensità confronti di manodopera come è ORGANON della perfetta esecuzione dell’Ordine, anche per il presente, sarà riservato all’affidatario la prevalente esecuzione del contrattoparte subappaltata. Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo le Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a ORGANON o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate attività in subappalto. Il Fornitore si obbliga, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, a far osservare al terzo subappaltatore tutti gli obblighi derivanti dal presente Ordine e dalle Condizioni. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ORGANON da qualsivoglia pretesa di trasportoterzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’obbligo di indennizzo e manleva di cui al presente punto rimarrà in vigore sino all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione delle relative azioni dei terzi, pulizia dei locali e preparazione dei pasti. La Ditta affidataria è tenuta continuando ad eseguire in proprio il servizio oggetto avere efficacia oltre la scadenza del presente capitolatoOrdine. Resta comunque escluso che ORGANON debba sopportare maggiori costi in ragione di eventuali subappalti. Il contratto non può essere cedutoFornitore, a pena dunque, corrisponderà direttamente ai subappaltatori tutti i compensi loro spettanti con esclusione di nullitàqualsiasi solidarietà di ORGANONin relazione alle obbligazioni nei confronti dei subappaltatori, fatto salvo quanto obbligatoriamente previsto dalla legge. L'Ordine è stato emesso in considerazione delle capacità tecniche del Fornitore. Il rapporto instaurato con l’Ordine pertanto non è cedibile, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto di ORGANON. In caso di cessione del rapporto instaurato con l’Ordine il Fornitore si obbliga a far conoscere al cessionario le Condizioni. Il Fornitore è in ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di ORGANON dell'esecuzione da parte del terzo cessionario dell'Ordine. A tal fine e in deroga a quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i1408 co. 3 c.c., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13, ORGANON dovrà dare notizia al Fornitore dell’inadempimento del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso cessionario nel termine di cessioni e trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera d), punto 290 (novanta) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..giorni dalla conoscenza dello stesso.

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CESSIONE E SUBAPPALTO. Fermo restando che nei contratti ad alta intensità E’ vietata la cessione dell’appalto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di manodopera come è per una sola parte della fornitura, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il presente, sarà riservato all’affidatario la prevalente esecuzione del contrattorisarcimento dei danni causati all’amministrazione. Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo le attività di trasporto, pulizia dei locali e preparazione dei pastiè ammesso in conformità all'art. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto 118 del presente capitolatoD. Lgs. n. 163/2006. Il contratto subappalto non può essere cedutocomporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ Amministrazione contraente di quanto subappaltato. Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, a pena di nullitàper le forniture affidate in subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e s.m.i.. Al contratto di subappalto si applicano inoltre che le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo L’esecuzione delle prestazioni forniture affidate in subappalto non può possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del comma 4, dell' art. 105, 118 del D.Lgs. 50/2016163/2006, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei seguenti condizioni: il concorrente deve indicare le attività, le forniture e/o i servizi oggetto che intende subappaltare; l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’A.S.P/RC copia autentica del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi venti giorni prima dell'inizio delle forniture subappaltate; l'appaltatore deve allegare al contratto di esclusione subappalto di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneosopra, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48sensi dell'articolo 118, comma 9, primo periodo8, del D. Lgs. 50/2016 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice; con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività e/o forniture a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs 163/2006. non sussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n.575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appaltoai sensi dell'art. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106118, comma 133, del D. Lgs 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 118 del D.Lgs. 50/2016 n. 163/2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e s.m.i.. Nel caso del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di cessioni vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera d), punto 2) del fermi i limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e s.m.i..tecnici per la partecipazione al singolo lotto, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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Samples: www.asp.rc.it

CESSIONE E SUBAPPALTO. Fermo restando che nei contratti ad alta intensità E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di manodopera come è per il presentecedere, sarà riservato all’affidatario in tutto o in parte la prevalente esecuzione fornitura oggetto del contratto; in caso di inadempimento CUP 2000 risolverà di diritto il contratto, così come previsto dal precedente punto 7. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta aggiudicataria, che rimane unico e solo le attività responsabile nei confronti di trasportoCUP 2000 di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: • la Ditta concorrente, pulizia all’atto dell’offerta, deve indicare la parte di fornitura che intende eventualmente subappaltare, in ogni caso non superiore al 30%; • la Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura subappaltata; • con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta aggiudicataria deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei locali requisiti previsti dalla vigente normativa e preparazione dal Bando di Gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso dei pastirequisiti generali di cui all’art. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio 38 D.Lgs n. 163/2006, DURC); • il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere cedutodi subappalto deve contenere, a pena di nullitànullità assoluta, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Al contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di subappalto si applicano inoltre le disposizioni tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 alla Legge 136 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto 13/08/10; • la fornitura subappaltata non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza dovrà, comunque, essere preventivamente autorizzato da parte di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabiliCUP 2000. E’ consentitafatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appaltocopia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai sub-appaltatori. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106Ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di cessioni e trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 1062359 del Codice Civile, comma 1)con il titolare del subappalto. Nell'ipotesi di subappalto occulto, lettera d)indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso CUP 2000, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del presente Capitolato compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi, CUP 2000 potrà procedere alla risoluzione del contratto come previsto dal precedente punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..7.

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CESSIONE E SUBAPPALTO. Fermo restando che Ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n°163.e ammesso il subappalto esclusivamente nei contratti limiti della quota massima del 30% dell'importo dell'appalto. E' vietato all'appaltatore cedere o subappaltare ad alta intensità altri l'esecuzione di manodopera come è per il presente, sarà riservato all’affidatario la prevalente esecuzione del contratto. Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo le attività tutte o di trasporto, pulizia dei locali e preparazione dei pasti. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo L’esecuzione una parte delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contrattocontrattuali, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessapreventivo consenso scritto dell'Amministrazione appaltante. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, artconcorrenti all'atto dell'offerta devono indicare i servizi che intendono subappaltare ad altre Ditte rientranti nelle tipologie previste dalle norme di gara. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario In caso di subappalto al concessionario dovrà depositare il provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune interessato almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e dovrà, entro lo stesso termine, trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte della Ditta individuata dei requisiti richiesti nelle norme di gara. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro trenta giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti alla Ditta a cui è subappaltato il servizio, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale ed è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte delle Ditte a cui è subappaltato il servizio nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le Ditte a cui è subappaltato il servizio, trasmettono alla stazione appaltante almeno L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai qualiprima dell'inizio dei servizi la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, da apposita verifica, risulti assicurativi e antinfortunistici. L'appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza dei motivi o meno di esclusione eventuali forme di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. Analoga controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto e, analoga dichiarazione dovrà deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’artIl Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro dieci giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 105 del D. LgsTrascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel In caso di cessioni qualsiasi infrazione al presente articolo, unico responsabile verso il Comune e trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..verso terzi è individuato nell'appaltatore.

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CESSIONE E SUBAPPALTO. Fermo restando che nei contratti ad alta intensità E’ vietato alla Ditta aggiudicataria cedere ed altri l’esecuzione di manodopera come tutta o parte della fornitura. Non è ammesso il subappalto. L’aggiudicatario, entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, sarà invitato a far pervenire presso la Regione Puglia – Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva – Settore Affari Generali- EmPULIA - Viale Caduti di Tutte le Guerre, 15 - Bari, le schede tecniche e le certificazioni (cfr. precedente paragrafo 3) e n. 5 risme di carta per tipologia di fornitura da sottoporre a collaudo. La carta presentata per il presentecollaudo deve essere confezionata in modo tale che siano evincibili per chiunque il produttore, sarà riservato all’affidatario la prevalente esecuzione del contratto. Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo le attività di trasporto, pulizia dei locali tipologia e preparazione dei pastila grammatura. La Ditta affidataria è tenuta Regione Puglia provvederà: • a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche della carta indicate nella scheda tecnica con quelle richieste al precedente paragrafo 3; • ad eseguire le prove necessarie in proprio merito alla compatibilità della carta fornita con le fotocopiatrici, le stampanti ed i fax. Nel caso la carta non superi il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La predetto collaudo la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione provvederà a comunicare per iscritto le concernenti ed appropriate giustificazioni all’aggiudicatario e sarà richiesta la fornitura all’operatore economico risultato secondo classificato, che deve anch’esso sottoporre a collaudo la carta offerta. Si procederà in tal modo fino all’ottenimento di un collaudo con esito positivo. Le Amministrazioni Aderenti avranno facoltà di procedere ad una verifica a campione2 sui prodotti consegnati per tutta la durata della Convenzione. Esse potranno concernere le caratteristiche definite in: • Tabella 1 –Specifiche carta naturale • Tabella 2 – Specifiche carta riciclata Le verifiche saranno effettuate a cura di un Laboratorio accreditato SINAL con sede nella provincia in cui al comma 4è ubicata la sede legale dell’Amministrazione richiedente la verifica. In caso di verifiche aventi esito negativo per il Fornitore, art. 105su richiesta dell’Aderente, D. Lgs. 50/2016il medesimo deve tassativamente provvedere a ritirare la carta oggetto della consegna risultata non conforme e non ancora utilizzata sostituendola con altra rispondente alle caratteristiche dichiarate, entro 30 gg. il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa suddetta richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di cessioni e trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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CESSIONE E SUBAPPALTO. Fermo restando che E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del Contratto; in caso di inadempimento CUP 2000 risolverà di diritto il Contratto, così come previsto dal successivo art. 9 “Risoluzione e recesso”. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei contratti ad alta intensità di manodopera come è per il presente, sarà riservato all’affidatario la prevalente esecuzione limiti e con le modalità previste dall’art. 116 del contrattoD.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo delle attività previste nel presente capitolato è consentito nei limiti e con le attività di trasporto, pulizia dei locali e preparazione dei pasti. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto modalità previste dall’art. 106, comma 1, lettera d) 118 del D.Lgs. 50/2016 163/2006 e s.m.i.. Al succ. modific. ed integrazioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di CUP 2000 di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto, per la quale l’aggiudicatario dovrà presentare specifica richiesta di autorizzazione a CUP 2000 specificando quali parti del servizio intende subappaltare, è sottoposto alle seguenti condizioni: ▪ la ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare, in ogni caso non superiore al 30%; ▪ l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio subappaltato, unitamente a copia dei curricula delle figure professionali da assegnare all’esecuzione delle attività; CUP 2000 si applicano inoltre le disposizioni riserva infatti di esprimere la propria valutazione insindacabile sull’adeguatezza delle risorse messe a disposizione, come previsto per la ditta aggiudicataria; ▪ con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgsall’art. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c38 D.Lgs n. 163/2006), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo L’esecuzione ; ▪ l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza dovrà comunque essere autorizzato da parte di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabiliCUP 2000. E’ consentitafatto obbligo all’affidatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appaltocopia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai sub-appaltatori. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106ditta concorrente dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di cessioni e trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 1062359 del Codice Civile, comma 1)con il titolare del subappalto. Nell'ipotesi di subappalto occulto, lettera d)indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, punto 2) la Ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso CUP 2000, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del D.Lgspresente Accordo compiute dal subappaltatore. 50/2016 In tale ipotesi, CUP 2000 potrà procedere alla risoluzione del Contratto come previsto dal successivo art. 9 “Risoluzione e s.m.i..recesso”.

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CESSIONE E SUBAPPALTO. Fermo restando che Il Fornitore si obbliga a non subappaltare, in tutto o in parte, il presente Ordine a terzi senza il preventivo consenso scritto di MSD. In caso di violazione della presente disposizione MSD avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. Resta inteso e convenuto che, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore il quale rimane l’unico e solo responsabile nei contratti ad alta intensità confronti di manodopera come è MSD della perfetta esecuzione dell’Ordine, anche per il presente, sarà riservato all’affidatario la prevalente esecuzione del contrattoparte subappaltata. Il subappalto qualora richiesto potrà riguardare solo le Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a MSD o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate attività in subappalto. Il Fornitore si obbliga, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, a far osservare al terzo subappaltatore tutti gli obblighi derivanti dal presente Ordine e dalle Condizioni. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne MSD da qualsivoglia pretesa di trasportoterzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’obbligo di indennizzo e manleva di cui al presente punto rimarrà in vigore sino all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione delle relative azioni dei terzi, pulizia dei locali e preparazione dei pasti. La Ditta affidataria è tenuta continuando ad eseguire in proprio il servizio oggetto avere efficacia oltre la scadenza del presente capitolatoOrdine. Resta comunque escluso che MSD debba sopportare maggiori costi in ragione di eventuali subappalti. Il contratto non può essere cedutoFornitore, a pena dunque, corrisponderà direttamente ai subappaltatori tutti i compensi loro spettanti con esclusione di nullitàqualsiasi solidarietà di MSD in relazione alle obbligazioni nei confronti dei subappaltatori, fatto salvo quanto obbligatoriamente previsto dalla legge. L'Ordine è stato emesso in considerazione delle capacità tecniche del Fornitore. Il rapporto instaurato con l’Ordine pertanto non è cedibile, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto di MSD. In caso di cessione del rapporto instaurato con l’Ordine il Fornitore si obbliga a far conoscere al cessionario le Condizioni. Il Fornitore è in ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di MSD dell'esecuzione da parte del terzo cessionario dell'Ordine. A tal fine e in deroga a quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i1408 co. 3 c.c., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13, MSD dovrà dare notizia al Fornitore dell’inadempimento del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso cessionario nel termine di cessioni e trasformazioni d’Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera d), punto 290 (novanta) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..giorni dalla conoscenza dello stesso.

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