Classificazione Unica. I lavoratori addetti alle aziende cui si applica il presente C.C.N.L. sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 5 gruppi professionali e 12 livelli retributivi, a cui si aggiungono i quadri. Tale classificazione è basata su declaratorie generali con le quali vengono definiti i criteri per l’inquadramento dei lavoratori nei gruppi e su profili professionali con i quali vengono esemplificati i contenuti delle prestazioni lavorative in essi considerate, cui corrispondono i livelli retributivi. Per le prestazioni lavorative, che non trovano esemplificazione nei profili, l’inquadramento sarà effettuato sulla base delle declaratorie generali, utilizzando i profili professionali esistenti aventi contenuto analogo o equivalente. L’inquadramento dei lavoratori secondo il sistema di classificazione unica previsto dal presente contratto, formerà oggetto di esame congiunto tra le Parti in sede aziendale, in modo da garantire ai lavoratori, nei limiti obbiettivi consentiti dalle strutture tecniche produttive aziendali e nel rispetto della Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiore valorizzazione delle capacità professionali e il conseguente più elevato inquadramento anche attraverso percorsi formativi che conducono a forme di polifunzionalità e/o polivalenza coerenti con l’organizzazione del lavoro aziendale. Per favorire questo percorso le Parti firmatarie il C.C.N.L. intendono fornire al livello aziendale alcuni elementi chiave che possano anche superare possibili dubbi interpretativi sulla ratio della presente norma. A tal fine innanzitutto si precisa che:
Classificazione Unica. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Classificazione Unica. Premessa
Classificazione Unica. Le Parti sottoscrittrici concordano sulla necessità che l’inquadramento del personale dipendente sia determinato esclusivamente dal contenuto professionale della mansione, primariamente individuato nella Declaratoria e nel Profilo contrattuale. Quale conseguenza di tale scelta, a parità di professionalità contrattualmente vi sarà sempre parità di retribuzione (Componente Parametrica), indipendentemente dal settore di appartenenza. Tale allineamento retributivo, sarà diversamente integrato solo dalle indennità e dalle maggiorazioni correlate ai rischi specifici, ai modi della prestazione, alla sua eventuale particolare onerosità o al lavoro svolto con particolari profili d’orario.
Classificazione Unica. (Omissis)
Classificazione Unica. I Lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 7 livelli, oltre ai Quadri. Resta perciò fermo che l’assegnazione dei Lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni in concreto esercitate dagli stessi, indipendentemente dalle denominazioni in uso presso l’Azienda.
Classificazione Unica. I lavoratori dipendenti, Quadri, Impiegati ed Operai, sono compresi in un’unica scala classificatoria articolata su 8 livelli.
Classificazione Unica. I lavoratori dipendenti: Quadri, Impiegati ed Operai, sono compresi in un’unica scala classificatoria articolata su 9 livelli. L’inquadramento dei Lavoratori dovrà essere effettuato solo sulla base delle declaratorie, dei profili e delle esemplificazioni previste dal presente CCNL. Resta perciò fermo che l’assegnazione dei Lavoratori ai 9 livelli professionali dovrà effettuarsi esclusivamente rispetto alle mansioni in concreto esercitate dagli stessi. Le esemplificazioni riportano solo il “titolo” della mansione, mentre il “contenuto” deve essere corrispondente alla Declaratoria e al Profilo presenti per il livello professionale. Pertanto, il livello professionale sarà così determinato: - ricercando la declaratoria che indichi l’effettivo livello generale di autonomia, - competenza e responsabilità richiesto dalla mansione; - individuando il profilo che, nella declaratoria, meglio si adatta alle mansioni effettive al Lavoratore, anche rispetto alla sua categoria (art. 2095 c.c.); - nell’individuato profilo, si ricercherà l’esemplificazione che rappresenti il “titolo” della mansione. Per quanto precede, vi potranno essere esemplificazioni anche su più livelli, il cui contenuto professionale sarà determinato dalle rispettive diverse declaratorie e profili. Qualora le mansioni richieste o svolte mancassero di esemplificazione contrattuale, si assegnerà al Lavoratore il titolo in uso, facendo riferimento, ai fini dell’inquadramento, al Profilo ed alla Declaratoria applicabile. Livello Autonomie Qualifiche Mansioni Profili Quadro Elevata ed Estesa Rappresentativa, Organizzativa e Funzionale Quadro Elevate ed Estese Funzioni Direttive Intersettoriali Direttore 1° livello Elevata ed Estesa Organizzativa e Funzionale Intersettoriale Impiegato Direttivo 1° Estese Funzioni Direttive Intersettoriali Responsabilità di Direzione o di Servizi 2° livello Elevata ed Estesa Organizzativa e Funzionale Multisettoriale Impiegato Direttivo 2° Estese Funzioni Direttive Multisettoriali Capo Servizio 3° livello Organizzativa ed Elevata ed Estesa Funzionale Impiegato di Elevato Concetto od Elevate ed Estese Specializzazioni Intersettoriali Gestore Intersettoriale Responsabile di più Uffici o di più Reparti 4° livello Organizzativa, Elevata Funzionale ed Esecutiva Impiegato di Concetto. Operaio Specializzato Gestore Multisettoriale ed Esperto Esecutore Capo Ufficio Capo Reparto 5° livello Funzionale ed Elevata Esecutiva Impiegato di Concetto. Operaio Specializzato Provetto Coordina...
Classificazione Unica. La classificazione unica del personale delle società di intermediazione mobiliare è strutturata in conformità dei livelli di cui al presente articolo.
Classificazione Unica. Le Parti, innanzitutto, esprimono legittima soddisfazione nel constatare che la Classificazione Unica del Personale, così come da anni è applicata nel Sistema Contrattuale “CISAL”, sostanzialmente coincide con le previsioni del