Clausola di gradimento. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 Legge 27.07.1978, n. 392, il conduttore si impegna fin d'ora a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento l’eventuale cessione del contratto di locazione unitamente alla cessione dell’azienda e a ottenere il preventivo gradimento della Società.
Clausola di gradimento. In considerazione delle responsabilità derivanti dal contesto operativo e tenuto conto del fatto che la prestazione degli operatori si svolge presso il privato domicilio degli utenti, pur rimanendo il processo di selezione del personale e ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle idonee procedure di assunzione in capo alla Ditta aggiudicataria, è fatta riserva all’ASL di esprimere di volta in volta il proprio gradimento circa il personale incaricato dello svolgimento di atti assistenziali inviato dalla Ditta aggiudicataria. Il gradimento da parte dell’ASL deve precedere l’avviamento al lavoro dell’operatore fatti salvi casi d’urgenza e situazioni contingenti. L’ASL si impegna a segnalare eventuali inadeguatezze del lavoratore comandato in rapporto alle funzioni indicate nel programma di intervento e si riserva la facoltà, nel caso in cui risultasse impossibile ovviare a tali inadeguatezze, di richiedere l’immediata sostituzione dell’unità di personale in corso con un’altra rispondente alle caratteristiche previste.
Clausola di gradimento. L’Azienda Sanitaria si riserva di sottoporre il materiale oggetto dei singoli contratti stipulati ad un congruo periodo di verifica della buona qualità dei prodotti, stabilito in 6 mesi, a partire dalla data della prima consegna, sulla base dei risultati ottenuti dall’impiego degli stessi. La non rispondenza del materiale alle esigenze sanitarie sarà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura dei Sanitari utilizzatori. In questo caso si procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento della fornitura ad altra ditta.
Clausola di gradimento. Vi sono, poi le clausole di gradimento, ovverosia quelle clausole che sottopongono al placet o al gradimento di un determinato organo so- ciale, sovente gli amministratori o altri soggetti, l’ingresso di nuovi soci all’interno della compagine sociale. La clausola è diretta ad impedire che determinati soggetti, privi di particolari requisiti, vengano a far parte della compagine sociale. La prassi ha favorito la nascita di due sottocategorie di clausole di gradimento:
Clausola di gradimento. Pur essendo la selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione di procedure per il reperimento, così come la gestione dello stesso sotto ogni profilo, spettante esclusivamente all’aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale si riserva di esprimere il proprio gradimento circa le scelte compiute dall’altro contraente. L’espressione del parere favorevole da parte dell’A.C. in ordine alle caratteristiche non solo tecniche professionali, ma anche delle competenze è condizione fondamentale per lo sviluppo di una collaborazione soddisfacente e mezzo di garanzia preventiva ai fini di una buona gestione del servizio erogato. L’A.C. si impegna ad esprimere parere non favorevole entro e non oltre 30 giorni dall’inizio dell’erogazione delle prestazioni da parte dell’unità personale in considerazione, scaduto il tempo si considererà favorevole il parere. L’aggiudicatario si impegna viceversa a sostituire l’unità personale che dovesse ottenere tale parere sfavorevole. La mancata sostituzione da parte dell’aggiudicatario costituirà grave violazione contrattuale.
Clausola di gradimento. “L'Agenzia regionale” si riserva la facoltà, anche oltre il periodo di prova, di presentare al somministratore richiesta scritta e motivata per giusta causa di sostituzione del lavoratore somministrato, nell'ipotesi di comprovata ed effettiva inadeguatezza delle prestazioni rese, con oneri di sostituzione a carico del somministratore.
Clausola di gradimento. 1. Nel caso in cui il socio privato intenda cedere a terzi le proprie azioni deve chiedere al Consiglio di Amministrazione il gradimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio gradi- mento motivato nei confronti dell'acquirente entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dal socio privato.
3. Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio gradi- mento ove accerti che l'acquirente delle azioni sia in posses- so dei requisiti di capacità economica, tecnica e finanziaria necessari per la gestione del servizio idrico integrato in mi- sura non inferiore a quelli di cui era in possesso il socio privato alienante.
4. In mancanza del gradimento da parte del Consiglio di Ammi- nistrazione, al socio che ha fatto richiesta di trasferimento di tutte o parte delle proprie azioni, è attribuita la facoltà di recesso, qualora la società o gli altri soci non dichiarino entro sessanta (60) giorni dalla data del suddetto diniego al gradimento, di voler procedere alle stesse condizioni all'ac- quisto delle azioni che il suddetto socio intendeva alienare. Nel caso di richiesta di acquisto da parte di più soci, si ap- plicano le disposizioni del successivo art. 8 dello statuto.
5. Gli Enti Locali territoriali devono mantenere complessiva- mente almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale so- ciale per tutta la durata della Società.
Clausola di gradimento. Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all’ottenimento del gradimento dell’Assemblea dei Soci, previo accertamento in capo all’acquirente di una consolidata capacità economico finanziaria da valutarsi sulla base di dati oggettivi, quali:
a) assenza di stato di insolvenza, di perdite di bilancio in tutti i tre esercizi precedenti il trasferimento, di procedure esecutive concorsuali e fallimentari;
b) rilascio di attestazioni di affidabilità da parte di primari istituti di credito;
c) assenza delle condizioni di legge in capo all’acquirente, ai legali rappresentanti, amministratori o dirigenti. Il gradimento viene negato alle imprese concorrenti nel medesimo settore economico in cui opera la Società, salvo che non sia intervenuto un previo accordo con le stesse, deliberato con la maggioranza dell’Assemblea straordinaria. Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata a.r., ai sensi dell’articolo che precede. Il diniego di gradimento deve essere motivato.
Clausola di gradimento. 1. Nel caso in cui il socio privato intenda cedere a terzi le proprie azioni deve chiedere al Consiglio di Amministrazione il gradimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio gradimento motivato nei confronti dell'acquirente entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dal socio privato.
3. Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio gradimento ove accerti che l'acquirente delle azioni sia in possesso dei requisiti di capacità economica, tecnica e finanziaria necessari per la gestione del servizio idrico integrato in misura non inferiore a quelli di cui era in possesso il socio privato alienante.
4. In mancanza del gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, al socio che ha fatto richiesta di trasferimento di tutte o parte delle proprie azioni, è attribuita la facoltà di recesso, qualora la società o gli altri soci non dichiarino entro sessanta (60) giorni dalla data del suddetto diniego al gradimento, di voler procedere alle stesse condizioni all'acquisto delle azioni che il suddetto socio intendeva alienare. Nel caso di richiesta di acquisto da parte di più soci, si applicano le disposizioni del successivo art. 8 dello statuto.
5. Gli Enti Locali territoriali devono mantenere complessivamente almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale per tutta la durata della Società.
Clausola di gradimento. In deroga all'art. 36 Legge 27.07.1978, n. 392, il conduttore rinuncia alla facoltà di sublocare o cedere il contratto senza il consenso della Società, come previsto dal predetto articolo.