Clausola di Onorabilità Clausole campione

Clausola di Onorabilità a) Con la presentazione dell'offerta e/o l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore6 dichiara: • di prendere atto degli impegni assunti da ENEL S.p.A. e dalle Società da essa controllate direttamente o indirettamente (di seguito “ENEL”), nel Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione (Piano TZC), nella Policy sui Diritti Umani, e di attenersi a principi equivalenti nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti con i terzi; • 7 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali; • 8 di non essere soggetto ad indagini penali in relazione a qualsiasi fatto, materia, condotta penale illecita per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali; • di prendere atto e autorizzare che - ai fini della valutazione della condotta professionale del dichiarante e della Società interessata, ai sensi del secondo e terzo punto della presente lettera a) - ENEL potrà anche acquisire autonomamente ulteriori informazioni, in considerazione della necessaria sussistenza del vincolo fiduciario con la Società interessata. b) L'Appaltatore si impegna ad informare prontamente ENEL ed a fornire qualsiasi documentazione pertinente: 1) nel caso venisse a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali di cui al secondo punto della precedente lettera a); 2) nel caso fosse oggetto di indagini penali di cui al terzo punto della precedente lettera a).
Clausola di Onorabilità. L’Appaltatore10 dichiara: • 11 di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e suo patrimonio, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, reati contro l'ordine pubblico, reati ambientali, delitti di criminalità organizzata, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di protezione dei dati personali, delitti informatici; • di non essere soggetto, per quanto di sua conoscenza, ad indagini penali in relazione a qualsiasi fatto, materia, condotta penale illecita per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e suo patrimonio, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali, delitti di criminalità organizzata, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di protezione dei dati personali, delitti informatici; • di prendere atto e autorizzare che - ai fini della valutazione della condotta professionale dell’Appaltatore, ai sensi del primo e secondo punto della presente lettera a) - ENEL potrà anche acquisire autonomamente ulteriori informazioni, in considerazione della necessaria sussistenza del vincolo fiduciario con l’Appaltatore.
Clausola di Onorabilità a) Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, l'Offerente/Fornitore4 dichiara: 1. di prendere atto degli impegni assunti da ENEL S.p.A. e dalle Società da essa controllate direttamente o indirettamente (di seguito “ENEL”), nel Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione (Piano TZC), nella Policy sui Diritti Umani, e di attenersi a principi equivalenti nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti con i terzi; 2. 5 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali; 1 La dichiarazione è richiesta nei casi di : (1) conclusione di contratti con il fornitore che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari; (2) conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali. 2 La Persona Giuridica. 3 La clausola si applica ai contratti che prevedano l’accesso ai locali ENEL e/o di accedere e trattare dati e informazioni del Gruppo ENEL nonché l’utilizzo, da parte del Fornitore, dei sistemi informatici di ENEL. 4 Il Legale rappresentante della Società per se stesso e per (a) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; (b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; (c) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; (d) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, per la Società ove domicilia la carica e, ove esistente, per le Società controllante e (e) il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; (f) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; (g) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; (h) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, della società Controllante. 5 Per sé stesso e per tutte le persone indicate nella nota 1. 3. 2 di non essere soggetto ad indagini penali in relazione a qualsiasi ...
Clausola di Onorabilità a) Il Fornitore dichiara: • 3 di non essere sottoposto, per quanto di sua conoscenza, a procedimenti giudiziari per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e suo patrimonio, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, reati contro l’ordine pubblico, reati ambientali, delitti di criminalità organizzata, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di protezione dei dati personali, delitti informatici; • di non essere soggetto, per quanto di sua conoscenza, ad indagini giudiziarie in relazione a qualsiasi fatto, materia, condotta penale illecita per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e suo patrimonio, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, reati contro l’ordine pubblico, reati ambientali, delitti di criminalità organizzata, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di protezione dei dati personali, delitti informatici;
Clausola di Onorabilità. L’Appaltatore prende atto che Terna S.p.A. ha stipulato con la Banca europea per gli investimenti, con sede in Lussemburgo, 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, L-2950 Lussemburgo (nel seguito definita genericamente la “Banca”) un “
Clausola di Onorabilità. L’Appaltatore11 dichiara: • 12 di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e suo patrimonio, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, reati contro l'ordine pubblico, reati ambientali, delitti di criminalità organizzata, reati societari, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati in materia di protezione dei dati personali, delitti informatici; • di non essere soggetto, per quanto di sua conoscenza, ad indagini penali in relazione a qualsiasi fatto, materia, condotta penale illecita per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali; • di prendere atto e autorizzare che - ai fini della valutazione della condotta professionale dell’Appaltatore, ai sensi del secondo e terzo punto della presente lettera a) - ENEL potrà anche acquisire autonomamente ulteriori informazioni, in considerazione della necessaria sussistenza del vincolo fiduciario con l’Appaltatore.
Clausola di Onorabilità a) Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, l'Offerente/Appaltatore6 dichiara:  di prendere atto degli impegni assunti da XXXX S.p.A. e dalle Società da essa controllate direttamente o indirettamente (di seguito “ENEL”), nel Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione (Piano TZC), nella Policy sui Diritti Umani, e di attenersi a principi equivalenti nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti con i terzi;  7 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali;  2 di non essere soggetto ad indagini penali in relazione a qualsiasi fatto, materia, condotta penale illecita per reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali;

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  • Clausola risolutiva espressa Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie: a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali; b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata; d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 10 del contratto; f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario; g) ricorso all'abusivismo professionale; h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio; i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto; k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5, comma due, del presente contratto; l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente contratto; m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa; n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni; o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio. p) sopravenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

  • MODALITA’ DI PAGAMENTO 14.1 L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Casa di Cura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Casa di Cura stesse sulla base del ritorno regionale. L’Azienda, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dalla Casa di Cura. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SPA/SDO. 14.2 I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioni. 14.3 Per le prestazioni specialistiche le modalità di gestione del ticket si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020. 14.4 La Casa di Cura, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia. 14.5 L'Azienda sanitaria si riserva di accettare l'eventuale cessione da parte della casa di Cura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda sanitaria si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Casa di Cura cessionaria, a meno che non sussistano specifiche circostanziate ragioni che lo impediscano. Resta inteso che la Casa di Cura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda sanitaria delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. 14.6 Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.