Common use of Clausola risolutiva Clause in Contracts

Clausola risolutiva. 10.1 In caso d’inosservanza di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contratto, l’AGEA diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata; b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguite. 10.6 In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: • applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Clausola risolutiva. 10.1 In Fermo restando quanto indicato nell’Art. 2.7, nel caso d’inosservanza in cui dai Sistemi informatici Vodafone risultasse l’inadempimento, anche par- ziale o temporaneo, alle obbligazioni previste dagli artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 con la sola eccezione dell’ipotesi di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contrattocui alla lettera ii) dell’art, l’AGEA diffida 4.4., Vodafone ha la facoltà di: risolvere il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata; b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 Contratto immediatamente e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza cheintegralmente, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosadell’Art. 1456 cod. civ., fatto salvo il pagamento risarcimento integrale del danno; sospendere immediatamente, in tutto o in parte, i Servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’Art. 1460 cod. civ.. Nell’ambito del presente Contratto, ciascuna parte si impegna a: (i) rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli embarghi o le misure restrittive di natura economica, commerciale e finanziaria ammi- nistrate (“Sanzioni”), nonché tutte le leggi e i regolamenti sul controllo delle attività già svolteesportazioni (“Trade Controls”) emanati o applicati dal Regno Unito, nei limiti l’Unione europea, gli Stati Uniti d’America e qualsiasi altro Paese rilevante; (ii) non porre in essere consapevolmente atti che possano causare all’altra Parte o ai membri gruppo di appartenenza della medesima Parte di violare le Sanzioni o i Trade Controls; (iii) fornire all’altra Parte l’assistenza, la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni su eventuali clienti finali, la destinazione, le modalità di eventuale rivendita e l’uso previsto dei beni o servizi oggetto del Contratto; (iv) informare prontamente l’altra Parte di qualsivoglia indagine / violazione effettiva o potenziale della normativa applicabile in tema di Sanzioni e/o Trade Controls o qualsiasi mutamento rilevante nello status di una delle utilità conseguite.Parti del presente Contratto in relazione a; • status ai fini delle Sanzioni, ad es. l’inclusione in un elenco di Sanzioni in qualsiasi giurisdizione applicabile (come indicato al punto 10.6 In ogni caso(i) sopra; • status ai fini dei Trade Controls, ad es. essere ricompresi in una lista di soggetti sottoposti a restrizioni; (v) ha il diritto di risolvere il presente Contratto in caso di violazione di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo; (vi) avrà diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione di quanto precede. Art. 4.7 Obblighi in caso di smarrimento, furto o uso abusivo della Carta SIM Salvo quanto previsto al paragrafo successivo, il presente contratto si risolverà Cliente sarà responsabile dell’uso, autorizzato o meno, della/e sua/e Carta/e SIM da parte di dirittoterzi. In tutti i casi di fruizione del Servizio da parte di terzi mediante la Carta SIM attribuita al Cliente, oltre che negli altri quest’ultimo sarà tenuto al paga- mento dei relativi costi secondo il proprio Piano Tariffario e le modalità e specifiche di erogazione del servizio prescelte. Nei casi previsti dal contratto medesimodi smarrimento, anche per i seguenti motivi: • applicazione furto o sospetto di condizioni retributivemanomissione della Carta SIM, contributive e assicurative inferiori il Cliente dovrà darne immediata comunicazione a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale Vodafone con qualsiasi mezzo, con conferma a mezzo di lavoro e dagli accordi localilettera raccomandata con avviso di ricevimento, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa corredata di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso copia della relativa denuncia presentata alle autorità competenti. Ricevuta la comunicazione di cui all’artal precedente paragrafo, Vodafone provvederà alla disattivazione della Carta SIM. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.)Sino al momento in cui la segnalazione di smarrimento o di furto o di sospetto di manomissione non sarà pervenuta a Vodafone, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento resterà a carico del FornitoreCliente ogni pregiudizio e costo derivante dall’eventuale uso abusivo della Carta SIM smarrita, sottratta o mano- messa. Il Cliente sarà in ogni caso tenuto al regolare ed integrale pagamento dei canoni di abbonamento previsti nel Piano Tariffario di cui al successivo Art. 5 per il periodo intercorrente fra la disabilitazione della Carta SIM della quale avrà comunicato la sottrazione, lo smarrimento o la manomissione e la consegna di una nuova Carta SIM. La nuova Carta SIM dovrà essere richiesta dal Cliente entro 30 giorni dalla data di disabilitazione della Carta SIM oggetto di furto, smarrimento o sospetto di manomissione. In caso di mancata richiesta di sostituzione entro il termine sopra indicato, Vodafone provvederà a disattivare la vecchia Carta SIM e tale disattivazione comporterà la perdita definitiva del numero telefonico associato alla Carta stessa. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Proposta Unica Di Abbonamento, Proposta Unica Di Abbonamento, Proposta Unica Di Abbonamento

Clausola risolutiva. 10.1 In caso d’inosservanza di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente L’INPS può procedere alla risoluzione del contratto, l’AGEA diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata; b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011dall’art. 1456 del Codice Civile, n. 159con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento dei danni, AGEA ha facoltà nel caso di recedere dal inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente contratto qualora fossero accertaticapitolato. Fatto salvo quanto previsto dall’art.136, successivamente alla stipula comma 1, del d.l.g.s. 163 del 2006 a cui si rinvia, sono considerati gravi inadempimenti i seguenti casi: - cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore; - mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del d.l.g.s. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; - perdita in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del d.l.g.s. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la P.A.; - violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore; - violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti; - violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale; - subappalto non autorizzato; - cessione totale o parziale del contratto; - sospensione arbitraria del servizio; - applicazione di penali per un importo pari al 2% del valore del contratto medesimoper inadempienze, elementi ovvero dopo una inadempienza di gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario, debitamente contestata e non adeguatamente giustificata nel corso di un anno solare circa la non perfetta regolarità del servizio; - sopravvenuta diminuzione della cauzione, senza che vi sia reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni; - in caso di inottemperanza agli obblighi relativi a tentativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, della legge 136/2010. In caso di infiltrazione mafiosarisoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle attività già svolteai sensi del presente articolo, nei limiti delle utilità conseguite. 10.6 In la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all’Inps che, in ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: • applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha riserva la facoltà di recedere dal presente stipulare il contratto qualora fossero accertaticon la seconda classificata in graduatoria. Si applicheranno gli articoli 136, successivamente alla stipula 138 e 139 del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguited.l.g.s. 163/2006.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva. 10.1 In Fermo restando quanto indicato nell’Art. 2.7, nel caso d’inosservanza in cui dai Sistemi informatici Vodafone risultasse l’inadempimento, anche par- ziale o temporaneo, alle obbligazioni previste dagli artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 con la sola eccezione dell’ipotesi di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contrattocui alla lettera ii) dell’art, l’AGEA diffida 4.4., Vodafone ha la facoltà di: risolvere il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata; b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 Contratto immediatamente e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza cheintegralmente, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosadell’Art. 1456 cod. civ., fatto salvo il pagamento risarcimento integrale del danno; sospendere immediatamente, in tutto o in parte, i Servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’Art. 1460 cod. civ.. Nell’ambito del presente Contratto, ciascuna parte si impegna a: (i) rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli embarghi o le misure restrittive di natura economica, commerciale e finanziaria ammi- nistrate (“Sanzioni”), nonché tutte le leggi e i regolamenti sul controllo delle attività già svolteesportazioni (“Trade Controls”) emanati o applicati dal Regno Unito, nei limiti l’Unione europea, gli Stati Uniti d’America e qualsiasi altro Paese rilevante; (ii) non porre in essere consapevolmente atti che possano causare all’altra Parte o ai membri gruppo di appartenenza della medesima Parte di violare le Sanzioni o i Trade Controls; (iii) fornire all’altra Parte l’assistenza, la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni su eventuali clienti finali, la destinazione, le modalità di eventuale rivendita e l’uso previsto dei beni o servizi oggetto del Contratto; (iv) informare prontamente l’altra Parte di qualsivoglia indagine / violazione effettiva o potenziale della normativa applicabile in tema di Sanzioni e/o Trade Controls o qualsiasi mutamento rilevante nello status di una delle utilità conseguite.Parti del presente Contratto in relazione a; • status ai fini delle Sanzioni, ad es. l’inclusione in un elenco di Sanzioni in qualsiasi giurisdizione applicabile (come indicato al punto 10.6 In ogni caso(i) sopra; • status ai fini dei Trade Controls, ad es. essere ricompresi in una lista di soggetti sottoposti a restrizioni; (v) ha il diritto di risolvere il presente Contratto in caso di violazione di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo; (vi) avrà diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione di quanto precede. Art. 4.7 Obblighi in caso di smarrimento, furto o uso abusivo della SIM Salvo quanto previsto al paragrafo successivo, il presente contratto si risolverà Cliente sarà responsabile dell’uso, autorizzato o meno, della/e sua/e SIM da parte di dirittoterzi. In tutti i casi di fruizione del Servizio da parte di terzi mediante la SIM attribuita al Cliente, oltre che negli altri quest’ultimo sarà tenuto al pagamento dei relativi costi secondo il proprio Piano Tariffario e le modalità e specifiche di erogazione del servizio prescelte. Nei casi previsti dal contratto medesimodi smarrimen- to, anche per i seguenti motivi: • applicazione furto o sospetto di condizioni retributivemanomissione della SIM, contributive e assicurative inferiori il Cliente dovrà darne immediata comunicazione a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale Vodafone con qualsiasi mezzo, con conferma a mezzo di lavoro e dagli accordi localilettera raccomandata con avviso di ricevimento, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa corredata di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso copia della relativa denuncia presentata alle autorità competenti. Ricevuta la comunicazione di cui all’artal precedente paragrafo, Vodafone provvederà alla disattivazione della SIM. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.)Sino al momento in cui la segnalazione di smarrimento o di furto o di sospetto di manomissione non sarà pervenuta a Vodafone, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento resterà a carico del FornitoreCliente ogni pregiudizio e costo derivante dall’eventuale uso abusivo della SIM smarrita, sottratta o manomessa. Il Cliente sarà in ogni caso tenuto al regolare ed integrale pagamento dei canoni di abbonamento previsti nel Piano Tariffario di cui al successivo Art. 5 per il periodo intercorrente fra la disabilitazione della SIM della quale avrà comunicato la sottrazione, lo smarrimento o la manomissione e la consegna di una nuova SIM. La nuova SIM dovrà essere richiesta dal Cliente entro 30 giorni dalla data di disabilitazione della SIM oggetto di furto, smarrimento o sospetto di manomissione. In caso di mancata richiesta di sostituzione entro il termine sopra indicato, Vodafone provvederà a disattivare la vecchia SIM e tale disattivazione comporterà la perdita definitiva del numero telefonico associato alla Carta stessa. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Proposta Unica Di Abbonamento, Proposta Unica Di Abbonamento, Proposta Unica Di Abbonamento

Clausola risolutiva. 10.1 In Fermo restando quanto indicato nell’Art. 2.7, nel caso d’inosservanza in cui dai Sistemi informatici Vodafone risultasse l’inadempimento, anche parziale o temporaneo, alle obbligazioni previste dagli artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 con la sola eccezione dell’ipotesi di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contrattocui alla let- tera ii) dell’art, l’AGEA diffida 4.4., Vodafone ha la facoltà di: risolvere il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata; b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 Contratto immediatamente e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza cheintegralmente, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosadell’Art. 1456 cod. civ., fatto salvo il pagamento risarcimento integrale del danno; sospendere immediatamente, in tutto o in parte, i Servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’Art. 1460 cod. civ.. Nell’ambito del presente Contratto, ciascuna parte si impegna a: (i) rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli embarghi o le misure restrittive di natura economica, commerciale e finanziaria amministrate (“Sanzioni”), nonché tutte le leggi e i regolamenti sul controllo delle attività già svolteesportazioni (“Trade Controls”) emanati o applicati dal Regno Unito, nei limiti l’Unione europea, gli Stati Uniti d’America e qualsiasi altro Paese rilevante; (ii) non porre in essere consapevolmente atti che possano causare all’altra Parte o ai membri gruppo di appartenenza della medesima Parte di violare le Sanzioni o i Trade Controls; (iii) fornire all’altra Parte l’assistenza, la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, tra cui, a titolo esem- plificativo ma non esaustivo, informazioni su eventuali clienti finali, la destinazione, le modalità di eventuale rivendita e l’uso previsto dei beni o servizi oggetto del Contratto; (iv) informare prontamente l’altra Parte di qualsivoglia indagine / violazione effettiva o potenziale della normativa applicabile in tema di Sanzioni e/o Trade Controls o qualsiasi mutamento rilevante nello status di una delle utilità conseguite.Parti del presente Contratto in relazione a; • status ai fini delle Sanzioni, ad es. l’inclusione in un elenco di Sanzioni in qualsiasi giurisdizione applicabile (come indicato al punto (i) sopra; • status ai fini dei Trade Controls, ad es. essere ricompresi in una lista di soggetti sottoposti a restrizioni; 10.6 In ogni caso(v) ha il diritto di risolvere il presente Contratto in caso di violazione di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo; (vi) avrà diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione di quanto precede. Art. 4.7 Obblighi in caso di smarrimento, furto o uso abusivo della Carta SIM Salvo quanto previsto al paragrafo successivo, il presente contratto si risolverà Cliente sarà responsabile dell’uso, autorizzato o meno, della/e sua/e Carta/e SIM da parte di dirittoterzi. In tutti i casi di fruizione del Servizio da parte di terzi mediante la Carta SIM attribuita al Cliente, oltre che negli altri quest’ultimo sarà tenuto al pagamento dei relativi costi secondo il proprio Piano Tariffario e le modalità e specifiche di erogazione del servizio prescelte. Nei casi previsti dal contratto medesimodi smarrimento, anche per i seguenti motivi: • applicazione furto o sospetto di condizioni retributivemanomissione della Carta SIM, contributive e assicurative inferiori il Cliente dovrà darne immediata comunicazione a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale Vodafone con qualsiasi mezzo, con conferma a mezzo di lavoro e dagli accordi localilettera raccomandata con avviso di ricevimento, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa corredata di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso copia della relativa denuncia presentata alle autorità competenti. Ricevuta la comunicazione di cui all’artal precedente paragrafo, Vodafone provvederà alla disattivazione della Carta SIM. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.)Sino al momento in cui la segnalazione di smarrimento o di furto o di sospetto di manomissione non sarà pervenuta a Vodafo- ne, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento resterà a carico del FornitoreCliente ogni pregiudizio e costo derivante dall’eventuale uso abusivo della Carta SIM smarrita, sottratta o manomessa. Il Cliente sarà in ogni caso tenuto al regolare ed integrale pagamento dei canoni di abbonamento previsti nel Piano Tariffario di cui al successivo Art. 5 per il periodo intercorrente fra la disabilitazione della Carta SIM della quale avrà comu- nicato la sottrazione, lo smarrimento o la manomissione e la consegna di una nuova Carta SIM. La nuova Carta SIM dovrà essere richiesta dal Cliente entro 30 giorni dalla data di disabilitazione della Carta SIM oggetto di furto, smarrimento o sospetto di manomissione. In caso di mancata richiesta di sostituzione entro il termine sopra indicato, Vodafone provvederà a disattivare la vecchia Carta SIM e tale disattivazione comporterà la perdita definitiva del numero telefonico associato alla Carta stessa. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Proposta Unica Di Abbonamento, Proposta Unica Di Abbonamento

Clausola risolutiva. 10.1 In caso d’inosservanza 1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Locatore si riserva il diritto di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contratto, l’AGEA diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve risolvere il contratto di pieno dirittonoleggio, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a: (i) quando il Cliente abbia causato un danno grave mancanza al veicolo tale da precludere la sicurezza dello stesso; (ii) quando il costo di riparazione dei danni riportati dal veicolo, rimes- so alla insindacabile quantificazione del Fornitore ai propri obblighi contrattualiLocatore, debitamente constatata; bsia pari o superiore al 50% del suo valore commerciale desunto dalla rivista Quattro Ruote; (iii) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi quando il Cliente abbia violato anche una sola delle clausole della lettera/contratto di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010noleggio e delle presenti condizioni generali. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2. In caso esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Locatore, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzioneCliente, pertanto su semplice richiesta del primo prowederà all’immediata cessazione dell’uso del veicolo ed alla sua riconsegna nella sede del Locatore o in altro luogo espressamente indicato da quest’ultimo. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura 3. L’esercizio della facoltà di competenza risoluzione da parte del Lo- catore, non libera il Cliente dall’obbligo di pagare i canoni pattuiti fino al termine di locazione. Pertanto i canoni già anticipati non saranno rimborsati dal Locatore, mentre quelli ancora da riscuotere saranno addebitati al Cliente, gli uni e gli altri a titolo di penale irriducibile, salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Locatore. Oltre tali canoni, il Locatore addebiterà al Cliente e quest’ultimo sarà tenuto a pagare l’importo di€50,00 (iva esclusa) a titolo di rimborso spese per la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafiagestione della pratica. 10.5 Al riguardo 4. Dal canto suo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha Cliente avrà la facoltà di recedere dal presente contratto risoluzione anticipata qualora fossero accertatiil Locatore venga coinvolto nei seguenti fatti: (i) ricorso di fallimento; (ii) proposta di concordato preventivo; (iii) sottoposizione dei soci di controllo o degli amministratori a misure cautelari; (iv) revoca delle auto- rizzazioni per l’esercizio del noleggio. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere esclusivamente i canoni pattuiti maturati nel periodo di noleggio effettivamente goduto e fino al momento della riconsegna del veicolo. Resta escluso qual si voglia diritto del Cliente al risarcimento dei danni per il periodo di mancata fruizione del servizio, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguiterinunziandovi quest’ultimo espressamente. 10.6 In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: • applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Rental Agreement, Rental Agreement

Clausola risolutiva. 10.1 In caso d’inosservanza di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contratto, l’AGEA diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata; b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguite. 10.6 In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: • applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di do forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Clausola risolutiva. 10.1 In caso d’inosservanza di uno degli obblighi imposti al Fornitore all’aggiudicatario dal presente contratto, l’AGEA la Stazione Appaltante diffida il Fornitore l’aggiudicatario stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, posta certificata. Se dopo 15 giornigg. (quindici), il Fornitore l’aggiudicatario risulta ancora inadempiente, l’AGEA la Stazione Appaltante risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA . Inoltre, la Stazione Appaltante risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore dell’aggiudicatario ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatataconstatata dalla Stazione appaltante; b) dichiarazioni false del Fornitore dell’aggiudicatario ai fini dell’ottenimento del corrispettivocontributo comunitario o di altri finanziamenti pubblici; c) transazioni finanziarie eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. dall’articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.; 10.3 d) per qualsiasi altro elemento di cui all’articolo 108 del D.lgs. 50/2016. Nei casi previsti ai dai succitati paragrafi 1 e 2, il Fornitore l’aggiudicatario perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza cheesecuzione (fidejussione) costituita in virtù del presente contratto, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguite. 10.6 proporzionalmente agli importi indebitamente versati dei contributi finanziari della Unione Europea e dello Stato membro. In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: • applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis risoluzione del R.D. n. 267/1942 contratto, l’importo dovuto all’aggiudicatario è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione, comprese le spese occasionate dai lavori preparatori delle azioni stesse, fatti salvi il risarcimento dei danni e s.m.igli interessi eventualmente subiti dal contraente a seguito della risoluzione del contratto.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Contract for the Supply and Distribution of Milk and Dairy Products, Contract for the Supply and Distribution of Milk and Dairy Products

Clausola risolutiva. 10.1 In 1. Al verificarsi di una delle condizioni di seguito indicate, l’Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto: a. in caso d’inosservanza di mancato rispetto da parte del Fornitore dei termini per il perfezionamento degli atti occorrenti e propedeutici alle autorizzazioni e notifiche per spedizioni transfrontaliere, per inadempienza o negligenza allo stesso imputabile; b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di anche uno degli obblighi imposti solo dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla Gara di cui alle premesse, nonché per la conclusione dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste; c. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; d. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; e. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; f. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal presente contratto, l’AGEA diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata; b) dichiarazioni false sensi degli articoli 46 e 47 del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge D.P.R. n. 136 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa445/2000, fatto salvo il pagamento quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; g. al verificarsi di una qualsiasi delle attività già svoltecause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, nei limiti delle utilità conseguitein particolare, di quelle previste all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 10.6 In ogni caso, 2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto Accordo Quadro si risolverà intende risolto e AMA avrà diritto di dirittoincamerare la Garanzia, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: • applicazione ovvero di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabiliapplicare una penale equivalente; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (resta salvo il caso diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 3. AMA S.p.A. si impegna, inoltre, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.)1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto medesimosia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, elementi negativi ed ostativicui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il pagamento al ricorrere delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguitecondizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

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Samples: Accordo Quadro

Clausola risolutiva. 10.1 In Ferservizi si riserva il diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., di risolvere il presente Accordo in caso d’inosservanza di: - affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione nonché mancata informativa a FERSERVIZI in ordine ai subcontratti stipulati; - sospensione o rallentamento nell’esecuzione dell’Accordo da parte dell’Affidatario; - violazione di uno una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo FS; - intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423; - intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle Parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi di Ferservizi, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori; - grave inosservanza degli obblighi imposti che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro; - apertura di una qualsiasi procedura concorsuale a carico dell’Affidatario; - violazione da parte dell’Impresa delle disposizioni degli articoli 15, 16, 17, 18; 19; - l’importo complessivo delle penali sia superiore al Fornitore dal 20% dell’importo complessivo del presente contrattoAccordo; - risoluzione dei Contratti Applicativi per inadempimenti totali o parziali ivi previsti per un importo complessivo pari al 20% del valore del presente Accordo; - non disponibilità del catalogo elettronico in punch-out entro 10 giorni lavorativi a far data dalla richiesta formale inoltrata da Ferservizi, l’AGEA diffida così come richiamato nell’art. 7 del presente Accordo. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di Ferservizi a mezzo di lettera raccomandata A/R e comporta l’incameramento della cauzione ed il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC risarcimento di eventuali ulteriori danni. Resta fermo che la risoluzione non esonera l’Affidatario da portare a compimento i Contratti applicativi in essere alla data in cui è dichiarata. Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Accordo dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell’ottica di salvaguardare l’immagine ed il prestigio di Ferservizi e del Gruppo FS nel suo complesso, privilegiando sempre tali indicazioni rispetto al successo dell’attività affidata. L’Accordo Quadro si considererà quindi, automaticamente risolto, con ricevuta riferimento al D.Lgs. 231/2001, in caso di ritorno; seviolazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al citato decreto da parte degli amministratori, dopo 15 giornidipendenti o collaboratori dell’Affidatario, il Fornitore risulta ancora inadempienteattestata con sentenza definitiva passata in giudicato. In questo senso, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casil’Affidatario dà atto: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatatadi aver visionato attentamente e di conoscere il Modello Organizzativo di Ferservizi; b) dichiarazioni false del Fornitore di aver sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori alle problematiche ed ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’artcomportamenti sanzionati dal D.Lgs. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010231/2001. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguite. 10.6 In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: • applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Framework Agreement

Clausola risolutiva. 10.1 In Fermo restando quanto indicato nell’Art. 2.7, nel caso d’inosservanza in cui dai Sistemi informatici Vodafone risultasse l’inadempimen- to, anche parziale o temporaneo, alle obbligazioni previste dagli artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 con la sola eccezione dell’ipo- tesi di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contrattocui alla lettera ii) dell’art, l’AGEA diffida 4.4., Vodafone ha la facoltà di: risolvere il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata; b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 Contratto immediatamente e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza cheintegralmente, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosadell’Art. 1456 cod. civ., fatto salvo il pagamento risarcimento integrale del danno; sospendere immediatamente, in tutto o in parte, i Servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’Art. 1460 cod. civ.. Nell’ambito del presente Contratto, ciascuna parte si impegna a: (i) rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli embarghi o le misure restrittive di natura economica, commerciale e finan- ziaria amministrate (“Sanzioni”), nonché tutte le leggi e i regolamenti sul controllo delle attività già svolteesportazioni (“Trade Controls”) emanati o applicati dal Regno Unito, nei limiti l’Unione europea, gli Stati Uniti d’America e qualsiasi altro Paese rilevante; (ii) non porre in essere consapevolmente atti che possano causare all’altra Parte o ai membri gruppo di appartenenza della medesima Parte di violare le Sanzioni o i Trade Controls; (iii) fornire all’altra Parte l’assistenza, la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni su eventuali clienti finali, la destinazione, le modalità di eventuale ri- vendita e l’uso previsto dei beni o servizi oggetto del Contratto; (iv) informare prontamente l’altra Parte di qualsivoglia indagine / violazione effettiva o potenziale della normativa applicabile in tema di Sanzioni e/o Trade Controls o qualsiasi mutamento rilevante nello status di una delle utilità conseguite.Parti del presente Contratto in relazione a; • status ai fini delle Sanzioni, ad es. l’inclusione in un elenco di Sanzioni in qualsiasi giurisdizione applicabile (come indicato al punto (i) sopra; • status ai fini dei Trade Controls, ad es. essere ricompresi in una lista di soggetti sottoposti a restrizioni; 10.6 In ogni caso(v) ha il diritto di risolvere il presente Contratto in caso di violazione di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo; (vi) avrà diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione di quanto precede. Art. 4.7 Obblighi in caso di smarrimento, furto o uso abusivo della Carta SIM Salvo quanto previsto al paragrafo successivo, il presente contratto si risolverà Cliente sarà responsabile dell’uso, autorizzato o meno, della/e sua/e Carta/e SIM da parte di dirittoterzi. In tutti i casi di fruizione del Servizio da parte di terzi mediante la Carta SIM attribuita al Cliente, oltre che negli altri quest’ultimo sarà tenuto al pagamento dei relativi costi secondo il proprio Piano Tariffario e le modalità e specifiche di erogazione del servizio prescelte. Nei casi previsti dal contratto medesimodi smarrimento, anche per i seguenti motivi: • applicazione furto o sospetto di condizioni retributivemanomissione della Carta SIM, contributive e assicurative inferiori il Cliente dovrà darne immediata comunicazione a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale Vodafone con qualsiasi mezzo, con conferma a mezzo di lavoro e dagli accordi localilettera raccomandata con avviso di ricevimento, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa corredata di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso copia della relativa denuncia presentata alle autorità competenti. Ricevuta la comunicazione di cui all’artal precedente paragrafo, Vodafone provvederà alla disattivazione della Carta SIM. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.)Sino al momento in cui la segnalazione di smarrimento o di furto o di sospetto di manomissione non sarà pervenuta a Vodafone, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento resterà a carico del FornitoreCliente ogni pregiudizio e costo derivante dall’eventuale uso abusivo della Carta SIM smarrita, sottratta o manomessa. Il Cliente sarà in ogni caso tenuto al regolare ed integrale pagamento dei canoni di abbonamento previsti nel Piano Tariffario di cui al successivo Art. 5 per il periodo intercorrente fra la disabilitazione della Carta SIM della quale avrà comunicato la sottrazione, lo smarrimento o la manomissione e la consegna di una nuova Carta SIM. La nuova Carta SIM dovrà essere richiesta dal Cliente entro 30 giorni dalla data di disabilitazione della Carta SIM ogget- to di furto, smarrimento o sospetto di manomissione. In caso di mancata richiesta di sostituzione entro il termine sopra indicato, Vodafone provvederà a disattivare la vec- chia Carta SIM e tale disattivazione comporterà la perdita definitiva del numero telefonico associato alla Carta stessa. Art. 4.8 Modifica dei dati identificativi del Cliente Il Cliente ha l’obbligo di comunicare per iscritto a Vodafone ogni cambiamento dei propri dati identificativi e, in partico- lare, dei dati relativi alla residenza e/o domicilio e/o alla sede legale e/o altra sede ai fini della fatturazione. Tutte le comunicazioni inviate da Vodafone all’ultimo indirizzo reso noto dal Cliente si reputeranno da questi cono- sciute. Non è ammessa prova contraria, fatta eccezione per la prova della tempestiva comunicazione scritta di un eventuale nuovo indirizzo. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Proposta Unica Di Abbonamento

Clausola risolutiva. 10.1 In caso d’inosservanza di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contratto, l’AGEA diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata; b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguite. 10.6 In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: • applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di do forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Contratto Di Appalto

Clausola risolutiva. 10.1 In caso d’inosservanza 22.1 La Committente avrà la facoltà di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contratto, l’AGEA diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta considerare risolto di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata; b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguitedell’art. 1456 c.c. 10.6 In ogni caso, il presente contratto si risolverà qualora l’Appaltatore risulti assolutamente inadempiente alle obbligazioni dallo stesso contrattualmente assunte. 22.2 L’Appaltatore avà facoltà di considerare risolto di diritto, oltre che negli altri casi ai sensi dell’art. 1454 c.c. il presente contratto in caso di: 1. mancato o ritardato pagamento da parte della Committente dei corrispettivi dovuti nei termini previsti dal contratto medesimoprecedente art. 18, anche trascorsi 15 giorni dal ricevimento di diffida inviata con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC; 2. mancata esecuzione da parte della Committente ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5, entro 15 giorni dalla relativa segnalazione, degli interventi segnalati dall’Appaltatore ed individuati come necessari per i seguenti motivi: • applicazione la sicurezza del raccordo e/o per la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, fatta salva la possibilità, a discrezione dell’Appaltatore, di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale sospendere l’attività al fine di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione garantire la sicurezza del proprio personale. 3. violazione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso previsioni di cui all’artal precedente art. 186 bis 21 inerenti il Codice Etico; 4. nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al successivo art. 25 relativo alla trasparenza dei prezzi o il Committente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del FornitoreContratto. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali 22.3 Qualora una Parte intendesse avvalersi della clausola risolutiva dovrà dare comunicazione all’altra Parte con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere la risoluzione contrattuale decorrerà dopo 30 giorni dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguitericevimento della Raccomandata o PEC.

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Samples: Contratto Per La Prestazione Del Servizio Di Manovra Ferroviaria E Di Servizi Accessori

Clausola risolutiva. 10.1 In caso d’inosservanza Il Comune di uno degli obblighi imposti al Fornitore Vicenza, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, l’AGEA diffida previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a. In caso di inadempimenti della ditta che abbiano comportato l’applicazione di tre penali, l’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto affidando, in danno della ditta stessa, l’esecuzione della parte residuale del servizio, con ricevuta riferimento alla durata contrattuale, alla seconda ditta che segue nella graduatoria di ritorno; segara o ad altro soggetto economico di propria fiducia scelto con procedura d’urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. Qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, dopo 15 giornil’Amministrazione si rivarrà sul deposito cauzionale a titolo di penale e addebiterà la maggior spesa per l’affidamento a terzi dell’esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali con riferimento alla durata delll’appalto. L’ Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi: a) : ▪ interruzione parziale o totale dell’appalto senza giustificati motivi accertati; ▪ grave mancanza inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del Fornitore ai propri personale operante nell’appalto; ▪ mancata regolarizzazione da parte dell’Impresa aggiudicataria agli obblighi previdenziali e contributivi del personale; ▪ inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro; ▪ cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non previsto; ▪ frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; ▪ cessione di Azienda, debitamente constatata; b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) fallimento dell’Impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l’impresa stessa; ▪ grave danno all’immagine dell'Amministrazione Comunale; ▪ nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società di Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti S.p.A. così come previsto dall’art. 3 3, comma 8 della legge n. 136 del 13 agosto 201013.08.2010 e s.m.i. 10.3 ; ▪ in caso di la violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento dell Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/000000- codicecomportamento.pdf e xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/00000- regolamentocodicecomportamento.pdf" La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione Comunale darà per iscritto all’Impresa aggiudicataria presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC). La risoluzione dà altresì diritto all'Amministrazione Comunale di affidare a terzi l’esecuzione dell'appalto in danno all’Impresa aggiudicataria con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto. Nei casi previsti ai paragrafi 1 di cui al presente articolo è facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosaincameramento della cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguite. 10.6 In ogni caso, il presente contratto si risolverà l’eventuale richiesta di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche ulteriori risarcimenti per i seguenti motivi: • applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.idanni subiti.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Clausola risolutiva. 10.1 In Fermo restando quanto indicato nell’Art. 2.7, nel caso d’inosservanza in cui dai Sistemi informatici Vodafone risultasse l’inadempimento, anche parziale o temporaneo, alle obbligazioni previste dagli artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 con la sola eccezione dell’ipotesi di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contrattocui alla let- tera ii) dell’art, l’AGEA diffida 4.4., Vodafone ha la facoltà di: risolvere il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata; b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 Contratto immediatamente e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza cheintegralmente, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosadell’Art. 1456 cod. civ., fatto salvo il pagamento risarcimento integrale del danno; sospendere immediatamente, in tutto o in parte, i Servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’Art. 1460 cod. civ.. Nell’ambito del presente Contratto, ciascuna parte si impegna a: (i) rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli embarghi o le misure restrittive di natura economica, commerciale e finanziaria amministrate (“Sanzioni”), nonché tutte le leggi e i regolamenti sul controllo delle attività già svolteesportazioni (“Trade Controls”) emanati o applicati dal Regno Unito, nei limiti l’Unione europea, gli Stati Uniti d’America e qualsiasi altro Paese rilevante; (ii) non porre in essere consapevolmente atti che possano causare all’altra Parte o ai membri gruppo di appartenenza della medesima Parte di violare le Sanzioni o i Trade Controls; (iii) fornire all’altra Parte l’assistenza, la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, tra cui, a titolo esem- plificativo ma non esaustivo, informazioni su eventuali clienti finali, la destinazione, le modalità di eventuale rivendita e l’uso previsto dei beni o servizi oggetto del Contratto; (iv) informare prontamente l’altra Parte di qualsivoglia indagine / violazione effettiva o potenziale della normativa applicabile in tema di Sanzioni e/o Trade Controls o qualsiasi mutamento rilevante nello status di una delle utilità conseguite.Parti del presente Contratto in relazione a; • status ai fini delle Sanzioni, ad es. l’inclusione in un elenco di Sanzioni in qualsiasi giurisdizione applicabile (come indicato al punto (i) sopra; • status ai fini dei Trade Controls, ad es. essere ricompresi in una lista di soggetti sottoposti a restrizioni; 10.6 In ogni caso, (v) ha il diritto di risolvere il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: • applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il Contratto in caso di violazione di una qualsiasi delle previsioni di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.ial presente articolo; (vi) avrà diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione di quanto precede.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Proposta Unica Di Abbonamento

Clausola risolutiva. 10.1 In caso d’inosservanza Il Contratto si risolverà senza necessità di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contrattodiffida o costituzione in mora da parte dell’Azienda e salvo il risarcimento del danno, l’AGEA diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza ritardo superiore a trenta giorni rispetto ai termini indicati al precedente Art. 6 nella consegna all’Azienda, ai fin dell’approvazione, del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatataprogetto definitivo o del progetto esecutivo; b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivoritardo nell’inizio dei lavori superiore a trenta giorni rispetto al termine indicato al precedente Art. 7; c) transazioni eseguite importo delle penali da ritardo maturate ai sensi dell’Art. 11 superiore al 10% dell’importo dei lavori indicato nel progetto esecutivo; d) errori nella progettazione degli elaborati progettuali che non ne consentano l’approvazione anche in seguito alla richiesta di integrazioni; e) grave errore o negligenza dell’esecuzione dei lavori; f) lavori eseguiti in difformità dalle norme di legge, regolamentari o dai titoli edilizi, paesaggistici o nulla osta di altro tipo rilasciati o perfezionatisi; g) gravi danni al complesso immobiliare durante l’esecuzione dei lavori qualora non vengano ripristinati entro il termine assegnato dall’Azienda; h) cessione del contratto o subaffidamento senza avvalersi autorizzazione dell’Azienda; i) gravi violazioni in materia di banche salute e sicurezza dei lavoratori; j) violazioni agli obblighi contributivi e retributivi per i lavoratori da parte del Sponsor o della Società Poste Italiane nel rispetto da parte dei progettisti o imprese da questo incaricate, laddove non si proceda immediatamente alla loro sostituzione; k) violazioni degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’artlegge in materia di assunzione dei lavoratori da parte del Sponsor o da parte dei professionisti o imprese da questo incaricate; l) violazioni di legge, dei regolamenti o delle prescrizioni degli enti competenti riguardo al contenuto del messaggio pubblicitario. 3 della legge n. 136 Laddove il responsabile del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti procedimento di cui all’Art. 2 accerti che i comportamenti dello Sponsor concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, formula la contestazione degli addebiti allo Sponsor, assegnando un termine non inferiore a sette giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine, l’Azienda su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dello Sponsor rispetto ai paragrafi 1 tempi stabiliti e 2comunque con andamento tendenzialmente lineare, il Fornitore perde integralmente responsabile del procedimento di cui all’Art. 2 gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile del procedimento verifica, in contraddittorio con lo Sponsor, o, in sua mancanza, con la garanzia assistenza di buona esecuzione.due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere all’Azienda. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l’Azienda, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Ferme le suddette condizioni risolutive espresse si procederà altresì alla risoluzione della concessione a fronte di gravi inadempimenti da parte del Sponsor. In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al Sponsor e salvo il risarcimento del danno: 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura 1) resterà fermo il diritto al corrispettivo da parte dell’Azienda per il diritto di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo sfruttamento degli impianti pubblicitari per il Fornitore dichiara di essere a conoscenza cheperiodo loro utilizzo, ai sensi dell’Art. 15; 2) il Responsabile del Procedimento, se del caso avvalendosi del collaudatore, procederà a redigere lo stato di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011consistenza dei lavori realizzati a regola d’arte; 3) l’Azienda applicherà una penale pari all’importo dei lavori ancora da ultimare, n. 159salvo che gli stessi non siano già coperti dai proventi di cui al precedente punto 1 da versare all’Azienda ai sensi del successivo Art. 22, AGEA posto che in quest’ultima ipotesi la penale per il mancato completamento dei lavori sarà pari a € 200.000,00 (duecentomila/00). L’Azienda potrà incassare le penali anche mediante escussione della garanzia fideiussoria prevista all’Art. 21. Lo Sponsor riconosce che le penali sono congrue e adeguate tenuto conto anche del fatto che laddove i lavori non dovessero essere ultimati l’Azienda si troverebbe a dover effettuate imprevisti stanziamenti di bilancio per l’esecuzione di opere non programmate e la cui esecuzione ha facoltà avuto origine per iniziativa dello stesso Sponsor. In qualunque caso di recedere dal presente contratto qualora fossero accertatirisoluzione contrattuale lo Sponsor dovrà immediatamente riconsegnare il cantiere all’Azienda liberando contestualmente tutti gli spazzi pubblicitari. Lo Sponsor a tale proposito rinuncia fin d’ora alle azioni possessorie e d’urgenza, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi autorizzando espressamente l’Azienda a tentativi riprendere in consegna il cantiere e gli spazzi pubblicitari mediante redazione dello stato di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguite. 10.6 In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimoconsistenza, anche per i seguenti motivi: • applicazione al fine di condizioni retributivefar subentrare altro soggetto dalla stessa incaricato, contributive e assicurative inferiori applicandosi anche in questo caso tutte le cautele previste in materia di esecuzione dei contratti pubblici a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.itutela della committenza.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Sponsorship Agreement

Clausola risolutiva. 10.1 In Fermo restando quanto indicato nell’Art. 2.7, nel caso d’inosservanza in cui dai Sistemi informatici Vodafone risultasse l’inadempimento, anche parziale o temporaneo, alle obbligazioni previste dagli artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 con la sola eccezione dell’ipotesi di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contrattocui alla lettera ii) dell’art, l’AGEA diffida 4.4., Vodafone ha la facoltà di: risolvere il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata; b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 Contratto immediatamente e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza cheintegralmente, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosadell’Art. 1456 cod. civ., fatto salvo il pagamento risarcimento integrale del danno; sospendere immediatamente, in tutto o in parte, i Servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’Art. 1460 cod. civ.. Nell’ambito del presente Contratto, ciascuna parte si impegna a: (i) rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli embarghi o le misure restrittive di natura economica, commerciale e finanziaria ammi- nistrate (“Sanzioni”), nonché tutte le leggi e i regolamenti sul controllo delle attività già svolteesportazioni (“Trade Controls”) emanati o applicati dal Regno Unito, nei limiti l’Unione europea, gli Stati Uniti d’America e qualsiasi altro Paese rilevante; (ii) non porre in essere consapevolmente atti che possano causare all’altra Parte o ai membri gruppo di appartenenza della mede- sima Parte di violare le Sanzioni o i Trade Controls; (iii) fornire all’altra Parte l’assistenza, la documentazione ele informazioni ragionevolmente richieste, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni su eventuali clienti finali, la destinazione, le modalità di eventuale rivendita e l’uso previsto dei beni o servizi oggetto del Contratto; (iv) informare prontamente l’altra Parte di qualsivoglia indagine / violazione effettiva o potenziale della normativa applicabile in tema di Sanzioni e/o Trade Controls o qualsiasi mutamento rilevante nello status di una delle utilità conseguite.Parti del presente Contratto in re- lazione a; • status ai fini delle Sanzioni, ad es. l’inclusione in un elenco di Sanzioni in qualsiasi giurisdizione applicabile (come indicato al punto (i) sopra; • status ai fini dei Trade Controls, ad es. essere ricompresi in una lista di soggetti sottoposti a restrizioni; 10.6 In ogni caso, (v) ha il diritto di risolvere il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: • applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il Contratto in caso di violazione di una qualsiasi delle previsioni di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.ial presente articolo; (vi) avrà diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione di quanto precede.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Proposta Unica Di Abbonamento

Clausola risolutiva. 10.1 In caso d’inosservanza di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contratto, l’AGEA diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorniCome previsto dall’art. 1456 c.c., il Fornitore risulta ancora inadempientecontratto si risolve con provvedimento motivato, l’AGEA risolve il contratto di pieno dirittoprevia comunicazione del procedimento stesso, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattualiper gravi inadempienze, debitamente constatatatali da configurare i reati di inadempimento o frode (artt. 355 e 356 Codice penale); b) dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivoin caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ aggiudicatario; c) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara; d) qualora gli accertamenti antimafia presso la prefettura competente risultino positivi; e) qualora le transazioni non siano eseguite senza avvalersi con strumenti di banche o pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 124 e successive modifiche ed integrazioni; f) interruzione non giustificata della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti fornitura superiore a 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data dell’ultimo ordine inevaso; g) subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 118 del D.Lgs.163/2006; h) cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/2006; i) gravi e reiterate negligenze nell’espletamento della legge n. 136 fornitura; l) ulteriori inadempienze del 13 agosto 2010.Fornitore dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno; 10.3 Nei m) constatazione di due casi previsti ai paragrafi 1 e 2di non conformità relativi allo stesso prodotto nel corso del medesimo anno; n) comminazione di tre penali per ritardata consegna nel corso del medesimo anno; Nel caso previsto nelle precedente lettera a), il Fornitore perde integralmente Fornitore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda Sanitaria Contraente, sarà chiamate a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altro Operatore economico. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la garanzia risoluzione avviene di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura diritto quando la singola Azienda Sanitaria contraente, concluso il relativo procedimento, deliberi di competenza la richiesta avvalersi della presente clausola risolutiva e di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo tale volontà ne dia comunicazione scritta al Fornitore. Inoltre, l’ASL AT si riserva il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà diritto di recedere dal presente contratto qualora fossero accertaticontratto, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, senza alcun indennizzo nei limiti delle utilità conseguite. 10.6 In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: • applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico confronti del Fornitore., al verificarsi delle seguenti ipotesi: 10.7 Il Fornitore dà attoa) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; b) per rimodulazioni organizzative dettate da norme nazionali o regionali degli assetti delle ASL AL, altresìASL AT e ASO AL che facciano venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste oppure a seguito di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara aggiudicazione di essere gara espletata a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal livello Nazionale o Regionale comprendente i beni oggetto del presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.appalto;

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Pacemaker E Defibrillatori

Clausola risolutiva. 10.1 In caso d’inosservanza Trascorsi otto giorni lavorativi dalla richiesta della Fondazione senza che siano stati avviati i Prestatori richiesti, la somministrazione si intende come non eseguita, con conseguente facoltà da parte della Fondazione di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contratto, l’AGEA dichiarare senz’altro risolto il contratto in danno dell’appaltatore senza ulteriore atto di diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta ad adempiere. La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di ritorno; se, dopo 15 giornidichiarare risolto in danno dell’appaltatore senza ulteriori atti di diffida, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve contratto con il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso Somministratore nei seguenti ulteriori casi: a) grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatataapplicazione di penali per un importo complessivo superiore ad Euro 10.000,00 annui; b) dichiarazioni false persistenza nelle inadempienze contrattuali, nonostante diffida scritta a causa della inesatta, non puntuale o non corretta esecuzione del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivoservizio; c) transazioni eseguite senza avvalersi inadempimento del Somministratore della corresponsione delle retribuzioni ai Prestatori e dei contributi agli enti previdenziali, assistenziali, assicurativi, e/o agli adempimenti fiscali (F24, dichiarazioni, ecc.), fatto in ogni caso salvo il diritto di banche escussione totale o parziale della Società Poste Italiane cauzione; d) gravi e/o ripetute negligenze e inosservanza delle disposizioni di legge; e) ripetuto mancato rispetto delle condizioni economiche, di sicurezza e dei diritti sindacali dei lavoratori assunti mediante i contratti di somministrazione stipulati in esecuzione del servizio; f) cessione, ancorché parziale, del contratto; g) reiterata omissione o ritardo nella somministrazione o nella sostituzione di prestatori di lavoro; h) sospensione o ritardo nell’erogazione delle prestazioni, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa; i) perdita, in capo all’appaltatore e ai soggetti interessati di quest’ultimo, nel rispetto corso di esecuzione del servizio, dei requisiti generali e di moralità professionale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia); j) mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (Tracciabilità Finanziaria), così come previsti al precedente art. 23 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 presente Capitolato. In tali casi, la Fondazione provvederà inoltre a rivalersi anche sulla cauzione definitiva, fatti salvi ulteriori danni e 2spese. La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto nel caso il Somministratore incorra in procedure concorsuali, quali il concordato preventivo, il Fornitore perde integralmente fallimento e altre procedure concorsuali. In caso di raggruppamenti di imprese si applica l’art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016. Resta inoltre salva per la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza Fondazione la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi invocare tutte le disposizioni di infiltrazione mafiosalegge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale nei contratti d’appalto. La Fondazione non compenserà le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguitediritto al risarcimento del maggior danno dimostrabile. 10.6 In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: • applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Service Agreement

Clausola risolutiva. 10.1 In 1. Nel caso d’inosservanza di uno d'inosservanza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi imposti di cui al Fornitore dal presente Capitolato, i Comuni inoltreranno apposita diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine. Tale termine decorrerà dalla data di notifica della diffida. La diffida potrà essere consegnata anche a mano, in particolare nel caso in cui contenga un termine qualificato come essenziale. Decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto dei Comuni all'applicazione delle penalità stabilite, verrà ordinata all’impresa aggiudicataria l'immediata interruzione del servizio, eccetto i casi di comprovata forza maggiore, non dipendenti dall’impresa stessa, facendo comunque salva la facoltà da parte dei Comuni di risolvere il contratto, l’AGEA diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; seai sensi dell'art. 1456 del c.c., dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casicasi di inadempimenti ripetuti: a) grave mancanza Mancata esecuzione del Fornitore ai propri obblighi contrattualiservizio: il ripetersi della situazione prevista al precedente art. 14, debitamente constatatacomma 3, lettera a) punto 2, per oltre tre giorni, anche non consecutivi, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al medesimo art. 14, comma 3, lett. a) punto 2; b) dichiarazioni false Mancata consegna della documentazione: salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, la mancata consegna della documentazione prevista agli artt. 8.1, 10 e 13, o di parte di essa, dopo 30 giorni solari dall’inizio del Fornitore ai fini dell’ottenimento servizio costituisce causa di risoluzione del corrispettivo;contratto. c) transazioni eseguite Gravi e reiterati inadempimenti e inosservanze nell’espletamento del servizio. 2. In caso d'interruzione del servizio causato dalla ditta appaltatrice, i Comuni si rivarranno sulla cauzione. I Comuni, fatti salvi i maggiori danni, potranno inoltre rivalersi sulla cauzione nei seguenti casi: - a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'affidatario; - a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'affidatario. 3. I Comuni mediante comunicazione ufficiale inviata all’impresa aggiudicataria, hanno facoltà di recesso dal contratto o parte di esso, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per sopravvenuta perdita dei requisiti dell’aggiudicatario a svolgere il servizio, senza avvalersi che ciò comporti alcun diritto a qualsiasi forma di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto risarcimento a favore dell’aggiudicatario. 4. I Comuni, in caso di affidamento a consorzi, inoltre si riservano il diritto di richiedere la sostituzione del consorziato esecutore del servizio, in caso di grave inadempimento circa l’osservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’artcui al presente capitolato, in particolare in riferimento agli obblighi di adeguata sorveglianza degli alunni trasportati. 3 della legge n. 136 La mancata sostituzione del 13 agosto 2010consorziato costituisce motivo per la sospensione immediata di ogni pagamento fino ad avvenuta sostituzione, fermi restando gli obblighi di servizio in capo all’impresa aggiudicataria. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguite. 10.6 In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: • applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; • grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; • sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore; • concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Capitolato Speciale

Clausola risolutiva. 10.1 In caso d’inosservanza di uno degli obblighi imposti al Fornitore dal presente contratto, l’AGEA diffida il Fornitore stesso tramite lettera raccomandata/PEC con ricevuta di ritorno; se, dopo 15 giorni, il Fornitore risulta ancora inadempiente, l’AGEA risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo. 10.2 L’AGEA risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi: a) : grave mancanza del Fornitore ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata; b) ; dichiarazioni false del Fornitore ai fini dell’ottenimento del corrispettivo; c) ; transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 10.3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Fornitore perde integralmente la garanzia di buona esecuzione. 10.4 Il Fornitore dà atto che AGEA ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia. 10.5 Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AGEA ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento delle attività già svolte, nei limiti delle utilità conseguite. 10.6 In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal contratto medesimo, anche per i seguenti motivi: applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili; grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da causa di do forza maggiore; concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.), fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore. 10.7 Il Fornitore dà atto, altresì, che l’Agenzia ha provveduto ad inoltrare presso le Autorità competenti le richieste di verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali. Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi negativi ed ostativi, fatto salvo il pagamento delle forniture già consegnate, nei limiti delle utilità conseguite.

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Samples: Contratto Di Appalto