Rapporti di lavoro a tempo parziale Clausole campione

Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale (o lavoro part-time) di cui al D.lgs. n. 61/ 2000 e successive modifiche ed integrazioni, è quello in cui l’orario di lavoro risulti comunque inferiore a quello stabilito dal presente contratto. Il part-time si definisce: - orizzontale, quando la riduzione dell’orario rispetto all’orario a tempo pieno, è prevista con riferimento all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma la limitazione sia in relazione a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; Esso può essere costituito, di norma, nel limite massimo del 10% della forza lavoro salvo diversa percentuale da definirsi in sede contrattazione aziendale, per ogni singola categoria del personale risultante in servizio a tempo pieno, in relazione a tutti i profili professionali compresi nelle categorie previste dal presente contratto e ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività della Struttura Associativa; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, anche già occupati. Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole Strutture Associative secondo i seguenti principi: - assunzione, nell’ambito del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; - trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per volontà di entrambe le parti; - trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati; - priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o viceversa delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già dipendente, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ma pur sempre nell’ambito delle attività della medesima Struttura Associativa. La Struttura Associativa, nel rispetto di quanto sopra sancito, si pronuncerà entro 60 giorni sulle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa. L’eventuale provvedimento di xxxxxxx dovrà essere adeguatamente motivato. La Struttura Associativa, sempre entro il predetto termine, con provvedimento motivato potrà rinviare la trasformazione per un periodo non superiore a tre mesi nei soli casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organ...
Rapporti di lavoro a tempo parziale. (art.46 del CCNL 4-8-1995)
Rapporti di lavoro a tempo parziale. Tenute presenti le norme del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successi- ve modifiche e integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale de- gli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea presta- zione lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscrit- to e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Nel con- tratto devono essere indicati, altresì, lo stipendio convenuto secondo la categoria di inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL, in misura proporzionale alla pre- stazione lavorativa ridotta, rispetto a quella a tempo pieno. La disciplina del presente contratto si applica nel caso di rapporti a tempo parziale caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
Rapporti di lavoro a tempo parziale. Le parti considerano il rapporto di lavoro a tempo parziale un utile stru- mento per favorire l’occupazione e far fronte a particolari esigenze delle Aziende e dei lavoratori. sempreché siano compatibili con la speciale natura del rapporto. In particolare:
Rapporti di lavoro a tempo parziale. Tenute presenti le norme del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale degli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea prestazione lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e contenere l'indicazione delle mansioni e la distribuzione dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno. Nel contratto devono essere indicati, altresì, lo stipendio convenuto secondo la categoria di inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa ridotta, rispetto a quella a tempo pieno. La disciplina del presente Contratto si applica nel caso di rapporti a tempo parziale caratterizzati dall'insieme dei seguenti fondamentali elementi:
Rapporti di lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto è può essere di tipo orizzontale (riduzione dell’orario giornaliero), verticale (riduzione delle giornate di lavoro) o misto (sistema misto fra orizzontale e verticale).
Rapporti di lavoro a tempo parziale clau- sola elastica 23
Rapporti di lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di: - favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto all'attività dell'Organizzazione; - consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Organizzazione. Il rapporto a tempo parziale sarà applicato nelle singole associazioni secondo i seguenti principi: - volontà di entrambe le parti; - in caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. L'Organizzazione risponderà entro trenta giorni alle richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale risposta negativa, su richiesta del lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle Rappresentanze sindacali. I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro quindici giorni dalla richiesta ricevuta. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:
Rapporti di lavoro a tempo parziale. Art. 22 - Contratti di formazione e lavoro