Clienti professionali pubblici Clausole campione

Clienti professionali pubblici. Sono clienti professionali pubblici di diritto per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti: • il Governo della Repubblica; • la Banca d'Italia Possono, inoltre, richiedere alla Banca di essere trattati come clienti professionali pubblici (Clienti professionali pubblici su richiesta) , sempre all’esito di una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso i soggetti richiedenti: • le Regioni; • le Province autonome di Trento e Bolzano; • i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; • gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: • entrate finali accertate nell’ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro; • aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto; • presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari
Clienti professionali pubblici. Rientrano in questa categoria i soggetti pubblici che soddisfano i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 6, comma 2 sexies, TUF. In base a quanto precede, tenendo conto delle informazioni a nostra disposizione, Le comunichiamo che la categoria che Le è stata assegnata è quella indicata nel Contratto al quale è allegato il presente “Allegato 1”. Tale categoria definirà il grado di protezione regolarmente a Lei spettante, salvo quanto diversamente stabilito. La normativa prevede la possibilità di chiedere, per iscritto, alla SGR di essere trattato diversamente rispetto alla classificazione di cui sopra relativamente ad una particolare operazione di investimento o ad una categoria di operazioni; ciò a condizione che siano rispettati i criteri e le procedure illustrate nell’Allegato 2 della Direttiva XxXXX XX. Trattandosi di una richiesta che, qualora venisse accolta, comporterebbe il riconoscimento di un differente grado di protezione rispetto a quello garantito, essa potrà trovare eventualmente accoglimento soltanto dopo che SGR avrà eseguito una valutazione di carattere sostanziale volta a valutare l’effettiva idoneità ad essere classificato diversamente. E’ inoltre onere del Cliente comunicare alla SGR eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della SGR di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione originariamente assegnata. La SGR si riserva in ogni caso la possibilità di accogliere la richiesta solo per determinate tipologie di prodotti o servizi, oppure non accoglierla affatto. Il Cliente che intenda essere trattato con una qualifica differente rispetto a quella attribuita dalla SGR in sede di sottoscrizione del Contratto dovrà inviare alla SGR apposita richiesta di riclassificazione. Ogni qualvolta intervengano modifiche in relazione al presente Documento Informativo, una versione aggiornata dello stesso sarà pubblicata dalla SGR nel proprio sito Internet.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).