COLLABORAZIONI PLURIME Clausole campione
COLLABORAZIONI PLURIME. 1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
COLLABORAZIONI PLURIME. 1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di La possibilità per attività anche rivolte ad un pubblico adulto possono essere svolte sia nella propria scuola che in altra scuola. Le collaborazione con altre scuole si possono prestare non solo quando non vi sono le competenze professionali, ma
COLLABORAZIONI PLURIME. (art.27 del CCNL 26-5-1999)
COLLABORAZIONI PLURIME. 1. Ai sensi dell’art. 57 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007 , il personale ATA potrà prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti nella scuola;
2. Se la richiesta di collaborazione di altre scuole riguarda una qualifica con più di una unità di personale, la stessa sarà portata a conoscenza del personale della qualifica interessata con circolare interna e verrà richiesta la disponibilità ad effettuare la collaborazione;
3. Nel caso in cui siano disponibili più dipendenti, la collaborazione sarà assegnata al personale proposto dal DSGA.
4. L’attività di collaborazione sarà prestata fuori dal proprio orario di lavoro e con compensi a carico della scuola richiedente;
5. Se non vengono presentate disponibilità, la richiesta resterà inevasa.
COLLABORAZIONI PLURIME. Ai sensi dell’art. 57 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007 , il personale ATA potrà prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti nella scuola;
COLLABORAZIONI PLURIME. Ai sensi dell’art. 57 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007 , il personale ATA potrà prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti nella scuola; Se la richiesta di collaborazione di altre scuole riguarda una qualifica con più di una unità di personale, la stessa sarà portata a conoscenza del personale della qualifica interessata con circolare interna e verrà richiesta la disponibilità ad effettuare la collaborazione; Nell’anno in corso, considerata la presenza di personale amministrativo privo di esperienza nella segreteria, si potrà verificare la situazione opposta e cioè la necessità di chiedere formazione ad un’altra scuola, attraverso un accordo di rete. A tal fine sono accantonate risorse dal FMOF, che saranno eventualmente utilizzate se necessario e previa informativa sindacale.
COLLABORAZIONI PLURIME. La retribuzione aggiuntiva del lavoro svolto presso altre scuole segue le indica- APPENDICI Assemblee sindacali in orario di servizio. Ogni lavoratore della scuola, docente o ATA, assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, ha diritto a 10 ore di assemblea sindacale retribuita per anno scolastico. All’assemblea possono partecipare, senza retribuzione, anche coloro i quali abbiano turni di servizio non rientranti nell'orario previsto. La fruizione delle assemblee non può in nessun caso venire impedita. Ogni lavoratore ha diritto di scegliere presso quali sigle seguire le assemblee sindacali. Le OOSS non possono indire più di due assemblee sindacali nella stessa scuola nell’ambito del medesimo mese. Il DS ha il dovere di portare a conoscenza di tutti i lavoratori dell’istituzione scolastica (a meno che l’assemblea non sia espressamente destinata solo a particolari tipologie di personale) la circolare inviata dalla OS richiedente, dettata o inviata per fax, completa e senza aggiunte od omissioni, entro il giorno successivo a quello della ricezione. Per avere la certezza che tutti siano stati avvisati, certezza che il DS è tenuto ad avere per non incorrere nei rigori della norma, la circolare deve essere posta alle firme e fatta circolare tramite il personale addetto. Tale procedura è necessaria anche perché il DS deve avere esatta cognizione delle ore utilizzate dal personale al fine del computo annuo del monte-ore previsto. L’onore della “giustificazione” firmata dal relatore dell’assemblea che attestava la presenza del lavoratore alla stessa, non è più richiesto dal 1988. L’onere dell’avviso alle famiglie compete al personale docente, il quale è tenuto a produrlo due giorni prima dell’assemblea, onde avere riscontro firmato dalle famiglie degli alunni. Ma l’onere del preavviso a carico del docente decade qualora il DS non abbia pubblicizzato la circolare. Il DS è tenuto a fornire alla OS richiedente i locali indicati dalla stessa, salvo cause di forza maggiore verificate e verificabili. Non è, ad esempio, del resto sufficiente che la scuola sia sprovvista di aula magna, dal momento che sicuramente in uno dei plessi scolastici amministrati avvengono le riunioni del Collegio dei Docenti. L’assemblea sindacale, salvo differenti accordi provinciali o di scuola (che non possono stabilire un limite maggiore), non può venire dalla OS richiesta se non almeno 6 gg. prima della data prevista ed alla richiesta dei locali (necessaria solo per la ...
