COLLABORAZIONI PLURIME Clausole campione

COLLABORAZIONI PLURIME. 1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
COLLABORAZIONI PLURIME. (art.27 del CCNL 26-5-1999)
COLLABORAZIONI PLURIME. 1. Ai sensi dell’art. 57 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007 , il personale ATA potrà prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti nella scuola; 2. Se la richiesta di collaborazione di altre scuole riguarda una qualifica con più di una unità di personale, la stessa sarà portata a conoscenza del personale della qualifica interessata con circolare interna e verrà richiesta la disponibilità ad effettuare la collaborazione; 3. Nel caso in cui siano disponibili più dipendenti, la collaborazione sarà assegnata al personale proposto dal DSGA. 4. L’attività di collaborazione sarà prestata fuori dal proprio orario di lavoro e con compensi a carico della scuola richiedente; 5. Se non vengono presentate disponibilità, la richiesta resterà inevasa.
COLLABORAZIONI PLURIME. Ai sensi dell’art. 57 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007 , il personale ATA potrà prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti nella scuola;
COLLABORAZIONI PLURIME. Ai sensi dell’art. 57 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007 , il personale ATA potrà prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti nella scuola; Se la richiesta di collaborazione di altre scuole riguarda una qualifica con più di una unità di personale, la stessa sarà portata a conoscenza del personale della qualifica interessata con circolare interna e verrà richiesta la disponibilità ad effettuare la collaborazione; Nell’anno in corso, considerata la presenza di personale amministrativo privo di esperienza nella segreteria, si potrà verificare la situazione opposta e cioè la necessità di chiedere formazione ad un’altra scuola, attraverso un accordo di rete. A tal fine sono accantonate risorse dal FMOF, che saranno eventualmente utilizzate se necessario e previa informativa sindacale.
COLLABORAZIONI PLURIME. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio ( art. 35 CCNL 2016-2018). Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi (Art. 57 CCNL 2016-2018).
COLLABORAZIONI PLURIME. La retribuzione aggiuntiva del lavoro svolto presso altre scuole segue le indica- APPENDICI Assemblee sindacali in orario di servizio. Ogni lavoratore della scuola, docente o ATA, assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, ha diritto a 10 ore di assemblea sindacale retribuita per anno scolastico. All’assemblea possono partecipare, senza retribuzione, anche coloro i quali abbiano turni di servizio non rientranti nell'orario previsto. La fruizione delle assemblee non può in nessun caso venire impedita. Ogni lavoratore ha diritto di scegliere presso quali sigle seguire le assemblee sindacali. Le OOSS non possono indire più di due assemblee sindacali nella stessa scuola nell’ambito del medesimo mese. Il DS ha il dovere di portare a conoscenza di tutti i lavoratori dell’istituzione scolastica (a meno che l’assemblea non sia espressamente destinata solo a particolari tipologie di personale) la circolare inviata dalla OS richiedente, dettata o inviata per fax, completa e senza aggiunte od omissioni, entro il giorno successivo a quello della ricezione. Per avere la certezza che tutti siano stati avvisati, certezza che il DS è tenuto ad avere per non incorrere nei rigori della norma, la circolare deve essere posta alle firme e fatta circolare tramite il personale addetto. Tale procedura è necessaria anche perché il DS deve avere esatta cognizione delle ore utilizzate dal personale al fine del computo annuo del monte-ore previsto. L’onore della “giustificazione” firmata dal relatore dell’assemblea che attestava la presenza del lavoratore alla stessa, non è più richiesto dal 1988. L’onere dell’avviso alle famiglie compete al personale docente, il quale è tenuto a produrlo due giorni prima dell’assemblea, onde avere riscontro firmato dalle famiglie degli alunni. Ma l’onere del preavviso a carico del docente decade qualora il DS non abbia pubblicizzato la circolare. Il DS è tenuto a fornire alla OS richiedente i locali indicati dalla stessa, salvo cause di forza maggiore verificate e verificabili. Non è, ad esempio, del resto sufficiente che la scuola sia sprovvista di aula magna, dal momento che sicuramente in uno dei plessi scolastici amministrati avvengono le riunioni del Collegio dei Docenti. L’assemblea sindacale, salvo differenti accordi provinciali o di scuola (che non possono stabilire un limite maggiore), non può venire dalla OS richiesta se non almeno 6 gg. prima della data prevista ed alla richiesta dei locali (necessaria solo per la ...

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  • DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta digitalmente, con adempimento del bollo in forma virtuale, secondo il modello di cui all’Allegato D e firmata digitalmente nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 82/2005. Il concorrente indica la forma giuridica e se la partecipazione avviene in forma singola o associata (operatore singolo o consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La domanda è presentata: - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega alla domanda, firmata digitalmente copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.