Turni di servizio Clausole campione

Turni di servizio. 1. I turni di servizio sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, su proposta della Conferenza dei Sindaci di cui alla vigente convenzione intercomunale. 2. Il turno di servizio di ogni taxi si divide in: a. turno ordinario che prevede l’obbligo di prestare il servizio per almeno 8 e non più di 12 ore, salvo i casi indicati da apposito provvedimento; b. turno di flessibilità – consente al tassista di permanere in servizio in presenza di eventuali richieste insoddisfatte di trasporto, con le modalità stabilite da apposito provvedimento. 3. Al fine di attuare quanto previsto al comma 2, i titolari delle licenze, anche tramite le proprie associazioni, devono comunicare ai competenti uffici la programmazione dei turni con i relativi orari di servizio
Turni di servizio. 1. Le tipologie di turni di servizio previste nel presente accordo sono dirette a favorire la piena efficienza dei servizi di polizia, tenuto conto delle diverse esigenze operative, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, in materia di orario di lavoro settimanale. 2. La scelta delle tipologie di turni di servizio da applicarsi presso gli Uffici, Istituti e Reparti della Polizia di Stato deve essere coerente con il tipo di servizio e diretta a favorire la piena efficienza ed il sereno ed efficace svolgimento dello stesso. 3. L’adozione di orari per periodi determinati e per l’espletamento di compiti esclusivamente operativi o investigativi, non compresi nelle articolazioni di cui agli artt. 7 e 8 del presente accordo, resa necessaria per comprovate esigenze è assunta previe intese con le segreterie periferiche indicate dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, nel rispetto delle procedure in materia di informazione preventiva, ridotti i termini di cui all’art. 25 1° comma D.P.R. 254/99 a 7 giorni. Le intese si perfezionano quando vengono sottoscritte dai titolari degli Uffici interessati e dall’organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle XX.XX. nella provincia, o, nel caso in cui gli iscritti alle XX.XX. firmatarie dell’Accordo recepito con DPR 16/3/1999 n. 254 nell’ambito della provincia non raggiungano tale percentuale, le intese sono efficaci se sottoscritte dal 60% del totale degli iscritti alle XX.XX. firmatarie dell’Accordo Nazionale recepito con DPR 16 marzo 1999, n. 254 nella provincia, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si realizza l’intesa. Per essere efficaci le intese dovranno essere approvate dalle parti che hanno sottoscritto il presente accordo entro 15 giorni dalla loro ricezione con le maggioranze, per la parte sindacale, riferite a livello nazionale, indicate al precedente alinea e con le procedure di cui all’alinea 1 del presente comma. 4. La pianificazione dei turni di servizio deve essere disposta settimanalmente ed affissa all’albo dell’Ufficio, Istituto o Reparto entro le ore 13.00 del venerdì precedente.
Turni di servizio. 1. I turni di servizio sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 10. 2. Il turno di servizio di ogni taxi si divide in: a. turno ordinario – prevede l’obbligo di prestare il servizio per almeno 8 e non più di 12 ore, salvo i casi indicati da apposito provvedimento; b. turno di flessibilità – consente al tassista di permanere in servizio in presenza di eventuali richieste insoddisfatte di trasporto, con le modalità stabilite da apposito provvedimento.
Turni di servizio. 1. I Comuni del bacino garantiscono la copertura del servizio per tutto l’arco delle 24 ore, tenendo conto della domanda di servizio in ambito aeroportuale che della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all’interno dei diversi ambiti comunali del bacino.
Turni di servizio. I turni di servizio degli autoveicoli e degli autisti sono determinati mediante accordi con le Organizzazioni di categoria del settore. – Detti accordi sono esecutivi soltanto dopo la formale approvazione dell’Autorità Comunale. – In difetto di tali accordi i turni di servizio sono fissati con ordinanza della stessa Autorità Comunale. Il servizio, sia diurno che notturno, deve essere espletato senza interruzione dallo stesso conducente che lo ha iniziato. In casi gravi, il proprietario dell’autoveicolo potrà consentire il cambio del conducente, dopo averne preso nota su un registro.
Turni di servizio. 1. I turni di servizio sono stabiliti dall’Amministrazione Comunale, valutando la proposta presentata preventivamente dai tassisti e sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
Turni di servizio. La presenza in servizio di norma non deve superare le 12 ore continuative; al termine di un servizio di 12 ore, in seguito ad un servizio diurno o di un servizio notturno, il Dirigente ha diritto ad un riposo compensativo di almeno 12 ore ai sensi dell’art. 18 del CCNL 3/11/2005. (Di norma non potrà essere programmato un turno di servizio nelle 12 ore successive al termine del servizio notturno). I turni non conformi all’organizzazione di cui sopra non saranno considerati se non adeguatamente motivati. In conformità alle linee di indirizzo regionali di cui all’art.5, comma 1, lettera K) del CCNL 17/10/2008, allo scopo di garantire ai dirigenti, ai sensi dell’art.7 comma 3 del citato CCNL, una protezione appropriata evitando che, a causa di stanchezza, fatica o altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine, in caso di chiamata in reperibilità in orario notturno (dalle ore 24,00 alle ore 5,00) il Responsabile della struttura dovrà garantire un periodo di riposo coerente con l’attività effettuata ed il tempo impiegato. L’Azienda s’impegna a monitorare periodicamente la durata oraria delle prestazioni lavorative rese dai dirigenti onde verificare il rispetto delle condizioni di lavoro finalizzate ad una protezione appropriata ed al pieno recupero delle energie psico-fisiche.
Turni di servizio. 1. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti con apposito disciplinare, approvato con provvedimento del Dirigente del Settore comunale competente. 2. Il tassista o suo sostituto deve essere presente all’inizio del turno nell’area di stazionamento prevista e non può abbandonare il servizio prima della fine del turno. In caso di assenza e/o di abbandono il tassista dovrà tempestivamente documentare all’ufficio comunale competente la causa dell’assenza e/o l’abbandono del servizio. 3. Al di fuori del turno di servizio non è consentito al tassista l'avvio di prestazioni, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 21, comma 1 lettera v).
Turni di servizio. Le tipologie di turni di servizio previste nel presente accordo sono dirette a favorire la piena efficienza dei servizi di polizia, tenuto conto delle diverse esigenze operative, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 16 dei decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, in materia di orario di lavoro settimanale.
Turni di servizio art. 6 -