Turni di servizio Clausole campione

Turni di servizio. 1. I turni di servizio sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, su proposta della Conferenza dei Sindaci di cui alla vigente convenzione intercomunale.
Turni di servizio l. Le tipologie di turni di servizio previste nel presente accordo sono dirette a favorire la piena efficienza dei servizi di polizia, tenuto conto delle diverse esigenze operative, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 16 dei decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, in materia di orario di lavoro settimanale.
Turni di servizio art. 6 -
Turni di servizio. Come già previsto nel precedente progetto organizzativo, ciascun sostituto svolgerà un turno di servizio interno/esterno, mensilmente predisposto dalla dott.ssa Xxxxxxx, di durata settimanale (dalle ore 9 del lunedì fino alle 9 del lunedì successivo).
Turni di servizio. Si dà, di seguito, conto delle novità intervenute in materia, che richiedono una breve illustrazione. L'art.6, 3°comma introduce, per periodi determinati e per l’espletamento di compiti esclusivamente operativi o investigativi, la possibilità di adottare orari non compresi nelle tipologie di cui agli artt.7 e 8 dell'accordo. Al fine di evitare la introduzione di nuovi strumenti, la materia è regolata proceduralmente sulla scorta di quanto previsto per l'informazione preventiva, ma esclusivamente sotto tale profilo. Infatti, una volta informate le 00.XX. della ravvisata necessità di procedere a modifica degli orari, la fase successiva è regolata dal raggiungimento di intese con le maggioranze previste nello stesso articolo. Le intese diventano applicabili in sede locale ove approvate dalle parti sottoscrittrici l'accordo in sede nazionale. L'art.6, 4° comma, riconferma il principio della pianificazione degli orari in cui dipendenti saranno chiamati alla esecuzione della prestazione lavorativa nella settimana successiva. Attraverso la pianificazione, sulla scorta della quale vanno redatti gli ordini di servizio giornalieri, è possibile definire i cambi dei turni, nei limiti indicati in allegato, che danno luogo al compenso previsto dall'art.21 dell'A.N.Q.. La norma in commento va correlata con l'ipotesi prevista dall'art.8, 2° comma, in funzione della quale il dirigente, al fine di assicurare la presenza in servizio anche nelle giornate di sabato e/o domenica, individua le aliquote di personale, seguendo un ovvio criterio di rotazione, che dovranno osservare il riposo in giornate diverse. In sostanza, attraverso tale duplice meccanismo è possibile sia pianificare gli orari, tenendo conto degli impegni dell’ufficio per l’intera settimana, sia procedere alla esecuzione dei cambi di turno. L'art.7, al 6° comma, prevede l'ampliamento delle possibilità di procedere al cambio del turno rispetto al vecchio accordo. In base a tale previsione, il cambio di turno è possibile per 1 volta a settimana e, comunque, per non più di 1 volta al mese relativamente al quadrante notturno. E' di tutta evidenza come il ricorso all'istituto in esame vada attentamente valutato e utilizzato in casi di assoluta necessità e che in via prioritaria si possa procedere al cambio del turno soprattutto per esigenze operative o investigative (ad esempio l'imprevedibile assenza del personale comandato in turni di vigilanza o alle sale operative per cui si renda necessario provvedere alla sosti...
Turni di servizio. 1. I turni di servizio sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 10.
Turni di servizio. 1. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti con apposito disciplinare, approvato con provvedimento del Dirigente del Settore comunale competente.
Turni di servizio. La presenza in servizio di norma non deve superare le 12 ore continuative; al termine di un servizio di 12 ore, in seguito ad un servizio diurno o di un servizio notturno, il Dirigente ha diritto ad un riposo compensativo di almeno 12 ore ai sensi dell’art. 18 del CCNL 3/11/2005. (Di norma non potrà essere programmato un turno di servizio nelle 12 ore successive al termine del servizio notturno). I turni non conformi all’organizzazione di cui sopra non saranno considerati se non adeguatamente motivati. In conformità alle linee di indirizzo regionali di cui all’art.5, comma 1, lettera K) del CCNL 17/10/2008, allo scopo di garantire ai dirigenti, ai sensi dell’art.7 comma 3 del citato CCNL, una protezione appropriata evitando che, a causa di stanchezza, fatica o altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine, in caso di chiamata in reperibilità in orario notturno (dalle ore 24,00 alle ore 5,00) il Responsabile della struttura dovrà garantire un periodo di riposo coerente con l’attività effettuata ed il tempo impiegato. L’Azienda s’impegna a monitorare periodicamente la durata oraria delle prestazioni lavorative rese dai dirigenti onde verificare il rispetto delle condizioni di lavoro finalizzate ad una protezione appropriata ed al pieno recupero delle energie psico-fisiche.
Turni di servizio. 1. I turni di servizio sono stabiliti dall’Amministrazione Comunale, valutando la proposta presentata preventivamente dai tassisti e sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
Turni di servizio. 1. I Comuni del bacino garantiscono la copertura del servizio per tutto l’arco delle 24 ore, tenendo conto della domanda di servizio in ambito aeroportuale che della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all’interno dei diversi ambiti comunali del bacino.