Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da: a) due rappresentanti di Trenitalia; b) due rappresentanti della Regione. 2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei Piani di cui agli articoli 5-13-14 nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 15. 3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.
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Samples: Contratto Di Servizio, Contratto Di Servizio Per Il Trasporto Pubblico Ferroviario Di Interesse Regionale E Locale, Service Agreement
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, disciplinato secondo il Regolamento del Comitato Tecnico di Gestione, di cui all’allegato 9, composto da:
a) due tre rappresentanti di Trenitalia;
b) due tre rappresentanti della RegioneRegione o dell’Agenzia Campana per la Mobilità (Acamir).
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame ed approvazione dei Piani di cui agli articoli 5-13-, 14 e 15, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 1516.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà provvederà, avvalendosi di un membro del Comitato, alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.
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Samples: Service Agreement
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “"Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”", di seguito denominato per brevità “"Comitato”, " composto da:
a) : - due rappresentanti della Regione; - due rappresentanti di Trenitalia;
b) due rappresentanti della Regione.
2. Il Comitato ha funzioni Entro 30 giorni dalla data di assistenza alle sottoscrizione del Contratto le Parti nell’interpretazione e nell’applicazione comunicano reciprocamente i nominativi dei rappresentanti del ContrattoComitato, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame designando anche ciascuna due membri supplenti che saranno convocati nel caso di impedimento o di assenza di uno dei Piani di cui agli articoli 5-13-14 nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 15titolari.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioniconvocazioni, anche su richiesta di Trenitalia. Le riunioni del comitato si svolgeranno, di norma, con cadenza trimestrale. Ognuna delle Parti può far partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, propri collaboratori utili alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. Il Comitato può avvalersi del supporto di esperti esterni.
4. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole, all'applicazione delle penali, nonché alla prevenzione e soluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 25. Svolge anche attività organizzative per il monitoraggio e l’analisi congiunta dei dati.
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Samples: Service Contract
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del presente Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “"Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”", di seguito denominato per brevità “"Comitato”, " composto da:
a) a. due rappresentanti della Regione;
b. due rappresentanti di Trenitalia;
b) due rappresentanti della Regione.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei Piani di cui agli articoli 5-13-14 nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 15.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioniconvocazioni, anche su dietro richiesta di Trenitalia.
3. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell'applicazione del presente Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, alla prevenzione e soluzione delle controversie, come previsto dal successivo articolo 18, nonché all'applicazione delle penali e dei premi.
4. Compete al Comitato l'esame e la formulazione di proposte di definizione delle partite aperte, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 24 lettera a).
5. Il Comitato propone soluzioni tecnico-strutturali finalizzate a migliorare la qualità del servizio.
6. Il Comitato provvede anche alla individuazione di azioni coordinate per la lotta all’evasione e all’elusione, nonché all’analisi del sistema trasportistico dell’Area dello Stretto di Messina, anche con riferimento alla continuità territoriale e all’utilizzo della tariffa regionale con Applicazione Sovraregionale (39 AS e 40 AS).
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Samples: Service Agreement
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il ““ Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, ” composto da:
a) a. due rappresentanti di Trenitalia“Busitalia”;
b) b. due rappresentanti della RegioneREGIONE.
2. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della REGIONE, che provvederà alle relative convocazioni, anche dietro richiesta di “Busitalia”.
3. Il Comitato ha prevalentemente funzioni di assistenza alle Parti parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei Piani di cui agli articoli 5-13-14 nonché al monitoraggio dei daticontrattuali, alla prevenzione e soluzione delle controversie, controversie nonché all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 15penali.
34. Il Comitato è presieduto da uno dei membri La REGIONE e “Busitalia” prendono atto delle disposizioni contenute all’art. 2, comma 461 della RegioneLegge 244/2007, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta stabiliscono di Trenitaliaprocedere alla loro osservanza in appositi tavoli indicati dalla REGIONE.
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Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da:
a) due rappresentanti di Trenitalia;
b) due rappresentanti della Regione.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei Piani di cui agli articoli 5-13-14 nonché contrattuali, nonché: al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e delle riduzionidei sistema di riduzione/mitigazioni mitigazione delle medesime a consuntivo annuale, agli pagina 3636pagina adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario economico del ContrattoContratto secondo quanto previsto dall’art. 8, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo all’articolo 15.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.
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Samples: Service Agreement
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, disciplinato secondo il Regolamento del Comitato Tecnico di Gestione, di cui all’Allegato 11, composto da:
a) due rappresentanti di Trenitalia, tra cui il Direttore Regionale;
b) due rappresentanti della Regione, a cui spetta la nomina del Presidente.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle le seguenti funzioni: assiste le Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei contrattuali; esamina ed approva i Piani di cui agli articoli 5-13-14 nonché al 14, 15; analizza il monitoraggio dei dati, alla dati anche al fine di verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’art. 15; si occupa della prevenzione e della soluzione delle controversie, all’applicazione ; si occupa della definizione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale; verifica l’equilibrio economico-finanziario del Contratto e, in caso di squilibrio, provvede agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla dello stesso; verifica sullo lo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 1516.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.
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Samples: Service Agreement
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da:
a) due rappresentanti di Trenitalia;
b) due rappresentanti della RegioneRegione nominati dalla Giunta Regionale Umbria.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei Piani di cui agli articoli 5-13-, 13 e 14 nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 15.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.
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Samples: Contratto Di Servizio
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, disciplinato secondo il Regolamento del Comitato Tecnico di Gestione, di cui all’allegato 8, composto da:
a) due rappresentanti di Trenitalia;
b) due rappresentanti della rappresentanti, tra ARTCal e Regione.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame ed approvazione dei Piani di cui agli articoli 5-13-, 14 e 15 nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 1516.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regionedal componente ARTCAL, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioniconvocazioni, anche su richiesta di Trenitalia.
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Samples: Service Agreement
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da:
a) : due rappresentanti di Trenitalia;
b) ; due rappresentanti della Regione.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei Piani di cui agli articoli 5-13-14 nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 15.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.
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Samples: Service Agreement
Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da:
a) due rappresentanti di Trenitalia;
b) due rappresentanti della Regione.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei Piani di cui agli articoli 5-13-14 13 e 14, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti investimenti, di cui al precedente articolo 1515 del Contratto.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.
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Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. 1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da:
a) due rappresentanti di Trenitalia;
b) due rappresentanti della Regione.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali e all’esame dei Piani di cui agli articoli 5-13-14 nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversiecontrattuali, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, al monitoraggio dei dati, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 15all’articolo 19 nonché alla prevenzione e soluzione delle controversie.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di TrenitaliaTrenitalia e alle relative verbalizzazioni.
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