Comunicazioni del Contraente alla Società. A norma di quanto previsto dall’art. 1926 del codice civile, si segnala che è comunque incluso nella garanzia assicurativa, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il rischio derivante da qualunque cambiamento relativo all’attività professionale purché intervenuto successivamente alla stipulazione del Contratto.
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Comunicazioni del Contraente alla Società. A norma di quanto previsto dall’art. 1926 del codice civileCodice Civile, si segnala che è comunque incluso nella garanzia assicurativa, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il rischio derivante da qualunque cambiamento relativo all’attività professionale purché intervenuto successivamente alla stipulazione del Contratto.
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Comunicazioni del Contraente alla Società. A norma di quanto previsto dall’art. 1926 del codice civile, si segnala che è comunque incluso nella garanzia assicurativa, senza obbligo di comunicazione da parte del Contraente, il rischio derivante da qualunque cambiamento relativo all’attività professionale purché intervenuto successivamente alla stipulazione del Contrattocontratto.
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