Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie Clausole campione

Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative alle prestazioni oggetto del presente contratto. 2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità. 3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda. 4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto. 5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza. 6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione. 7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto. 8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistiche; 2. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto; 3. Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l’accesso ai servizi; 4. La struttura può erogare prestazioni ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accreditamento. e l’esecuzione di prestazioni ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell’azienda; 5. Le strutture private accreditate garantiscono una programmazione con un Piano inviato ad ASUGI delle prestazioni minime di specialistica ambulatoriale sui 6 mesi e l’adesione alle agende CUP regionali, che non possono essere chiuse, a meno di cessazione dell’attività specifica, nelle more della definizione dell’accordo triennale 2020-2022 6. La struttura si impegna a garantire i volumi minimi di offerta a CUP sulle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale con priorità “B”, “D” e “P” riportati in tabella e l’offerta potrà essere oggetto di rimodulazione aziendale, qualora, a seguito di monitoraggio, i tempi di attesa presentassero sforamenti; 7. I volumi previsti dal presente accordo sono da intendersi come volumi minimi semestrali (eccetto che per le prestazioni in cui viene specificato il numero massimo). Il CUP gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali con la prenotazione mensile dei volumi minimi erogativi, suddivisi proporzionalmente nell’arco dei sei mesi, ed è facoltà dell’azienda la prenotazione degli appuntamenti in priorità con ridistribuzione sulle singole mensilità; 8. La prenotabilità delle prestazioni “B”, “D” e “P”entro i tempi massimi stabiliti (Brevi entro 10 giorni, Differite entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le indagini strumentali, Programmate entro 120 giorni) sarà garantita nei confronti dei residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell’azienda; 9. La struttura si impegna a garantire la prenotazione delle prestazioni riabilitative con codici ‘B’ e ‘D’ almeno nel 70...
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto. 2. La scadenza naturale del termine, la revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto. 3. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale, per gli adempimenti di competenza. 4. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione centrale i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione. 5. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto. Eventuali costi aggiuntivi collegati al rinnovo del CCNL di categoria non possono comportare un aumento dei budget assegnati con il presente accordo.
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. L’Ospizio Xxxxxx si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi all’attività oggetto del presente accordo. L’Ospizio Marino garantisce inoltre i seguenti standard assistenziali previsti per il livello di appartenenza definiti dal decreto del Presidente della Regione FVG n. 0151/Pres del 26.07.2016: • nelle strutture residenziali di livello base per disabili, gli standard qualificanti sono: - infermiere h 24 assistenza medica: 80 minuti/die per nucleo di 20 posti letto - assistenza globale (infermieri e OSS): 160 min/pz/die - terapia riabilitativa: almeno 60 min/pz/die • nelle strutture residenziali per persone disabili gravi, gli standard qualificanti sono: - infermiere h 24 assistenza medica: 180 minuti/die per nucleo di 20 posti letto - assistenza globale (infermieri e OSS) - 160 min/pz/die terapia riabilitativa: compresa tra 60 e 180 min/pz/die • nelle strutture semiresidenziali di livello base per disabili, gli standard qualificanti sono: - infermiere almeno 7 ore /die ogni 20 pazienti assistenza medica: - 80 minuti/die ogni 20 pazienti OSS almeno 7 ore/die ogni 20 pazienti - terapia riabilitativa: almeno 60 min/pz/die • nelle strutture semiresidenziali per persone disabili gravi, gli standard qualificanti sono: - infermiere almeno 7 ore /die ogni 20 pazienti - assistenza medica: 180 minuti/die ogni 20 pazienti - OSS almeno 7 ore/die ogni 20 pazienti - terapia riabilitativa: compresa tra 60 e 180 min/pz/die L’Ospizio Xxxxxx garantisce che l’attività oggetto del presente accordo verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda. La scadenza naturale del termine, la revoca o la sospensione dell’accreditamento disposta con decreto della Direzione centrale integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, determinano la risoluzione o la sospensione del presente accordo. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia per gli adempimenti di competenza. L’...

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  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

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  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Pagamento delle prestazioni All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a: In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti: a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato; b) l’originale del Modulo di Adesione; c) il certificato di Morte dell’Assicurato; d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia); e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio); f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche); g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla Morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa; i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito personale;

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Conservazione del posto Durante la malattia, il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeter- minato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corre- sponsione di quanto previsto agli art. 94 e 95 del presente contratto, salvo quanto disposto dal presente articolo. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle inden- nità di preavviso e di licenziamento. Il periodo di malattia viene distinto dal periodo di infortunio. Per anno solare si intendono 365 giorni computati o dalla data del primo episodio morboso o dalla data del licenziamento. Nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indetermi- nato ammalati o infortunati sul lavoro, la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di 180 giorni dal presente articolo, sarà prolungata a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 180, alle seguenti condizioni: 1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; 2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; 3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa» sen- za retribuzione. l lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata R.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per la malattia o infor- tunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni. Ai fini del periodo di comporto, al raggiungimento del 150° giorno di malattia, l’azienda dovrà comunicare in forma scritta al lavoratore tale rag- giungimento. Per la comunicazione aziendale, ai fini dell’adempimento, verrà presa in considerazione la data di spedizione. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del presente articolo. Il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto. I lavoratori infortunati, in occasione di lavoro, o affetti da gravi patologie e/o sottoposti alle relative terapie, anche salvavita, non potranno essere li- cenziati anche qualora sia superato il periodo di conservazione del posto di lavoro. Tale periodo sarà di aspettativa senza retribuzione e il lavoratore non concorrerà a determinare il numero dei lavoratori occupati al fine dei vari istituti disciplinati dalla normativa in materia di lavoro. I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzio- ne della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la ne- cessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa1.