CONSUMATORE. La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (D.lgs. 206/2005 e sue s.m.i.).
CONSUMATORE. Nel caso in cui il Cliente sia riconducibile, secondo la normativa vigente, alla categoria di "consumatore":
CONSUMATORE. 28.1. Nel caso in cui il Cliente/Xxxxxxxx sia riconducibile, secondo la normativa vigente, alla categoria di “consumatore”: (i) il foro competente sarà quello in ragione del domicilio eletto dal Cliente/Mittente stesso, se ubicato nel territorio nazionale; (ii) le clausole che, in base alla normativa vigente pro tempore, fossero eventualmente considerate nulle e/o inefficaci devono ritenersi espunte dal testo, ferma restando l'efficacia delle restanti clausole di cui alle presenti condizioni.
CONSUMATORE. Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
CONSUMATORE. Requisito primo della nozione di consumatore è la estraneità degli scopi per- seguiti con quel determinato contratto rispetto ad una attività professionale o im- prenditoriale eventualmente svolta. Deve quindi trattarsi di una persona fisica, che agisce per soddisfare esigenze extra-professionali (art. 3, lett. a, del Codice del consumo). Tale verifica ha evidentemente natura obiettiva, non potendosi basare su una indagine psicologica del contraente e dovendo invece vertere sulla causa del con- tratto, sul suo contenuto, sul tempo e sul luogo della stipulazione, sul comporta- mento delle parti (26). In questo senso una diversa dichiarazione del contraente, nel senso di atte- stare la non ricorrenza della qualità di consumatore, non può di per sè ritenersi suf- ficiente, specie in presenza di evidenti circostante di fatto che depongano in senso contrario (27). Sulla circostanza che il consumatore debba essere necessariamente una per- sona fisica è stata posta questione di legittimità costituzionale (con riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.), con riferimento all'art. 1469-bis c.c., nella parte in cui non comprende nella categoria di consumatore anche la persona fisica che agisce per scopi imprenditoriali e professionali, o la persona giuridica; ma la questione è rima- sta comunque priva di specifica soluzione in quanto, nel caso sottoposto alla sua at- tenzione, la Consulta ha rilevato che il contratto era stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 52/1996. (28) In ogni caso, il Codice del consumo, nelle definizioni generali, ribadisce l'e- sclusione dell'attività imprenditoriale/professionale svolta (art. 3, lett. a). Sulla nozione di "consumatore" e sul problema dei contratti stipulati per scopi professionali, comunque, il dibattito dottrinario è assai variegato, anche in conside- razione del fatto che alcune sentenze, sia in ambito nazionale che comunitario, hanno individuato alcune distinzioni e principi da applicare a singole ipotesi contrat- tuali concrete (29). Limitando la prospettiva di indagine ai contratti di mutuo bancario, può con- cludersi nel senso che non si applicherà comunque la disciplina - volta a tutelare il consumatore - del Codice del consumo in caso di finanziamento contratto da:
CONSUMATORE. Per consumatore si intende ogni persona fisica che stipula un contratto di credito al consumo per uno scopo che può considerarsi estraneo alla sua attività commerciale o professionale.
CONSUMATORE. 2. “Professionista ionale, ponendo in essere un atto di acquisto della professione svolta e/o relativo alla medesima;
CONSUMATORE. 25.1 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca le circostanze che non dovessero più rendere possibile qualificarlo quale Consumatore.
CONSUMATORE. Nel caso in cui il contratto sia stipulato da un cliente che abbia dichiarato di agire in qualità di “consumatore”, ossia per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del cliente stesso, ai sensi dell’art. 33 lett. u del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo).
CONSUMATORE. Qualora il cliente sia un consumatore, come definito ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), le eventuali clausole in contrasto con il predetto decreto legislativo e/o con altre disposizioni normative a tutela del consumatore si intendono automaticamente modificate a favore del consumatore stesso. Tali modifiche non inficiano le rimanenti clausole del contratto, che resterà valido ed efficace per il resto.