Common use of Contenuti Clause in Contracts

Contenuti. Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli. L’articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, con l’ordinamento europeo. L’articolo 2 disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all’Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. Il medesimo articolo 2, al paragrafo 2, indica poi i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti: ‒ politica di sicurezza e difesa; ‒ ricerca e sviluppo; ‒ supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; ‒ operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; ‒ organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; ‒ questioni relative all’ambiente e all’inquinamento provocato da attività militari; ‒ formazione e addestramento in campo militare; ‒ sanità, storia e sport militare; ‒ altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. Il successivo paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in: ‒ scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti; ‒ incontri e scambi di visite tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della difesa; ‒ partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le Parti; ‒ partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; ‒ visite di navi ed aeromobili militari; ‒ scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; ‒ supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai sevizi della difesa. L’articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l’obbligo di fornire trattamenti sanitari d’emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L’articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. A tal riguardo, si informa che il 4 dicembre 2015 il Parlamento della Mongolia ha approvato il nuovo codice penale che abolisce la pena di morte nel Paese e che il conseguente aggiornamento del codice di procedura penale verrà presto discusso e approvato. Per tali ragioni, si ritiene che il personale italiano eventualmente inviato in Mongolia ai sensi del presente Accordo sia pienamente salvaguardato anche in caso di esercizio del diritto giurisdizionale dello Stato ospitante, per reati commessi al di fuori delle attività di servizio. L’articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito dell’Accordo in esame, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall’Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. L’articolo 6 disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, che potrà avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente alle seguenti categorie di armamenti: a) navi, aeromobili, elicotteri, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare, e relativi equipaggiamenti; b) armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento; c) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), xxxxx, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo; d) polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare; e) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; f) materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, nonché materiali specifici per l’addestramento militare.

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Samples: Accordo Di Cooperazione Nel Settore Della Difesa

Contenuti. Il quadro normativo in disamina è composto e` compo- sto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 17 articoli. L’articolo 1 enuncia il principio base della cooperazione: le Parti agiranno in conformita` dei rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per sviluppare la cooperazione, basandosi sul principio della reciprocita`, e potranno sti- pulare eventuali accordi tecnici. L’articolo 2 individua i princìpi ispiratori campi e lo scopo dell’Accordole forme di cooperazione, dichiarando cos`ı sintetizzabili: elaborazione di programmi addestrativi comuni; scambio di osservatori in occasione di esercitazioni e scambio di informazioni nel campo dell’addestramento e dei materiali; agevolazione della fornitura e acquisi- zione di materiali; sostegno delle iniziative che esso intende incoraggiaretendono a promuovere la cooperazione industriale tra le imprese marocchine ed italiane; agevolazione degli scali delle unita` na- vali e degli aeromobili delle rispettive Forze armate; previsione, agevolare nell’ambito della Delega- zione italiana di assistenza tecnico-militare (DIATM), della costituzione di missioni ad hoc per esigenze connesse alla cooperazione. L’articolo 3 prevede gli obiettivi della: definizione di programmi comuni di ri- cerca, sviluppo e produzione di materiali ed equipaggiamenti; assistenza reciproca mediante scambio di informazioni nei campi individuati nel precedente articolo. L’articolo 4 stabilisce che venga costituita una Commissione mista per promuovere e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, con l’ordinamento europeo. L’articolo 2 disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all’Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. Il medesimo articolo 2, al paragrafo 2, indica poi i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti: ‒ politica di sicurezza e difesa; ‒ ricerca e sviluppo; ‒ supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; ‒ operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; ‒ organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; ‒ questioni relative all’ambiente e all’inquinamento provocato da attività militari; ‒ formazione e addestramento in campo militare; ‒ sanità, storia e sport militare; ‒ altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. Il successivo paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in: ‒ scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti; ‒ incontri e scambi di visite tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della difesa; ‒ partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le Parti; ‒ partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; ‒ visite di navi ed aeromobili militari; ‒ scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; ‒ supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai sevizi della difesa. L’articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese esaminare even- tuali problemi di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l’obbligo di fornire trattamenti sanitari d’emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infineesecuzione dell’Accordo, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L’articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. A tal riguardo, si informa che il 4 dicembre 2015 il Parlamento della Mongolia ha approvato il nuovo codice penale che abolisce la pena di morte nel Paese e che il conseguente aggiornamento del codice di procedura penale verrà presto discusso e approvato. Per tali ragioni, si ritiene che il personale italiano eventualmente inviato in Mongolia ai sensi del presente Accordo sia pienamente salvaguardato anche in caso di esercizio del diritto giurisdizionale proporre miglioramenti dello Stato ospitante, per reati commessi al di fuori delle attività di serviziostesso alle auto- xxxx` nazionali. L’articolo 5 definisce la pianificazione e coordinazione delle attivita` militari, rin- viando ad apposite riunioni periodiche che si terranno alternativamente nell’uno e nel- l’altro Paese. L’articolo 6 riguarda il rilascio dei visti ri- chiesti dal personale militare ai sensi del- l’Accordo. L’articolo 7 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati causati dal personale militare nell’espletamento delle loro fun- zioni, prevedendo che essi siano a carico dello Stato di appartenenza, che vengano re- golati amichevolmente o per via diplomatica qualora riguardino personale, mezzi o instal- lazioni militari e che, all’occorrenza, inter- venga anche la Commissione prevista nel- l’articolo 4. L’articolo 8 stabilisce che, nel corso della permanenza sul territorio della parte ospi- tante, il personale militare interessato sul piano disciplinare resta soggetto allo Stato di bandiera. L’articolo 9 prevede che in caso di infra- zioni gravi alle disposizioni legali del Paese ospitante, il personale militare interessato verra` escluso dagli stage e dai corsi di adde- stramento. Le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare e civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo. In ogni caso saranno ricercate delle solu- zioni adeguate per via diplomatica ad ogni problema posto in uno spirito di reciproca comprensione. L’articolo 10 dispone che il personale in- teressato si conformera` alle direttive delle Autorita` militari dell’ente ospitante e, in caso di inosservanza delle stesse, verranno informate le Autorita` militari del Paese in- viante affinche´ adottino nei confronti del loro personale le misure disciplinari previste dai rispettivi regolamenti. L’articolo 11 stabilisce che, in caso di as- senza illegale di un membro del Paese in- viante sul territorio dello Stato ricevente, le Autorita` di quest’ultimo procederanno alla consegna dell’interessato alle Autorita` del Paese d’origine. Gli articoli 12, 13 e 14 regolano gli aspetti finanziari derivanti dall’Accordo. L’articolo 15 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dal- l’Accordo e non potranno essere trasferite ai terzi senza l’assenso scritto della Parte inviante o ce- dente, ne´ utilizzati a danno di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito dell’Accordo in esame, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento una delle attività disciplinate dall’Accordo e di cui siano congiuntamente responsabiliParti. L’articolo 6 16 stabilisce che le controver- sie, derivanti dall’interpretazione o dall’ap- plicazione di questo Accordo, verranno ri- solte tramite trattative bilaterali. L’articolo 17 regola l’entrata in vigore e la durata; disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali inoltre le modalita` per la difesa, che potrà avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ap- portare emendamenti all’Accordo e limitatamente alle seguenti categorie le moda- lita` di armamenti: a) navi, aeromobili, elicotteri, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare, e relativi equipaggiamenti; b) armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento; c) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), xxxxx, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo; d) polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare; e) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; f) materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, nonché materiali specifici per l’addestramento militarerecesso.

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Samples: Ratifica Ed Esecuzione Dell’accordo Nel Campo Della Cooperazione Militare

Contenuti. Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 11 Capitoli, a loro volta suddivisi in 33 articoli. L’articolo 1 Il Capitolo I enuncia i princìpi principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi principi di reciprocitàreciprocità e uguaglianza, uguaglianza e mutuo interesse, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, con l’ordinamento europeoParti. L’articolo 2 Il Capitolo II disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1all’articolo 2, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all’Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. Il medesimo articolo 2, al paragrafo 2, L’articolo 3 indica poi i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti: ‒ politica di sicurezza e difesa; ‒ ricerca e sviluppo; ‒ supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; ‒ operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; ‒ organizzazione e impiego delle Forze armateNell’ambito del medesimo Capitolo, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; ‒ questioni relative all’ambiente e all’inquinamento provocato da attività militari; ‒ formazione e addestramento in campo militare; ‒ sanità, storia e sport militare; ‒ altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. Il il successivo paragrafo 3articolo 4, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in: ‒ scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti; ‒ incontri e scambi di visite tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della difesa; ‒ partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le Parti; ‒ partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; ‒ visite di navi ed aeromobili militari; ‒ scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; ‒ supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai sevizi della difesa. L’articolo 3 Il Capitolo III regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazionedall’Accordo, stabilendo all’articolo 5 che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico Accordo. L’articolo 6 precisa, tuttavia, che è obbligo della Parte ospitante l’obbligo di fornire trattamenti sanitari d’emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è l’articolo 7 stabilisce espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L’articolo 4 Il Capitolo IV tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si l’articolo 8 riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia, ai sensi dell’articolo 9, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. A tal riguardoSi precisa, infine, all’articolo 10, che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l’applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell’osservanza dei principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti, ad un’intesa che salvaguardi il personale interessato. In proposito, si informa evidenzia che il 4 dicembre 2015 il Parlamento della Mongolia la Repubblica del Senegal ha approvato il nuovo codice penale che abolisce abolito la pena di morte nel Paese 2004 e che il conseguente aggiornamento che, inoltre, nel 1986 ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del codice di procedura penale verrà presto discusso e approvato1984. Per tali ragioni, si ritiene che il personale italiano eventualmente inviato in Mongolia ai sensi del presente Accordo sia pienamente salvaguardato anche in caso di esercizio del diritto giurisdizionale dello Stato ospitante, per reati commessi al di fuori delle attività di servizio. L’articolo 5 Il Capitolo V regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, per effetto di quanto previsto all’articolo 11, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito dell’Accordo in esame; mentre, mentre in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 12, sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall’Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. L’articolo 6 Il Capitolo VI disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, che potrà avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente l’articolo 13 circoscrive alle seguenti categorie di armamentibeni: a) a. navi, aeromobili, elicotteri, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare, e relativi equipaggiamenti; b) b. armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento; c) c. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), xxxxxrazzi, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo; d) d. polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare; e) e. sistemi elettronici, elettro-ottici ottici, elettro-optronici e fotografici fotografici, materiali informatici e di telecomunicazione, appositamente costruiti per uso militare; f) f. materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, materiali d’abbigliamento, da campeggio e mobilio, nonché materiali specifici per l’addestramento militare.

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Samples: Accordo Di Cooperazione in Materia Di Difesa

Contenuti. Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 13 articoli. L’articolo 1 reca la definizione dei termini di “Parte Inviante”, di “Parte Ospitante” e di “Personale” utilizzate nel corpo del documento. L’articolo 2 enuncia i princìpi principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, dell’Accordo dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa tra le Parti avverrà sulla base dei princìpi principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, con l’ordinamento europeo. In questo contesto, si rammenta che anche il Consiglio Europeo nel giugno del 2013 ha deciso di aprire i negoziati di adesione all’UE da parte della Serbia. L’articolo 2 3 disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, al paragrafo 1, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché tra i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all’Accordo nei Ministeri della difesa Difesa dei due Paesi, che i cui Rappresentanti si potranno anche tenere consultazioni allo scopo riunire con cadenza annuale e alternativamente in Italia ed in Serbia al fine di elaborare e approvare accordi integrativi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo nonché eventuali programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armateArmate dei due Paesi. Il medesimo articolo 2, al paragrafo 2, indica poi i campi Nell’articolo 4 vengono individuate le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenticooperazione: ‒ politica di sicurezza e difesa; ‒ ricerca e sviluppo; ‒ supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; ‒ operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; ‒ organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; ‒ questioni relative all’ambiente e all’inquinamento provocato da attività militari; ‒ formazione e addestramento in campo militare; ‒ sanità, storia e sport militare; ‒ altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. Il successivo paragrafo 3, infine, declina L’articolo 5 delinea le modalità attraverso le quali si svilupperà la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in: ‒ scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti; ‒ incontri e scambi di visite tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della difesa; ‒ partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa, di comune accordo tra le Parti; ‒ partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; ‒ visite di navi ed aeromobili militari; ‒ scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; ‒ supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai sevizi della difesa. L’articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l’obbligo di fornire trattamenti sanitari d’emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L’articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizionebilaterale. In particolareparticolare vengono individuati: − meeting tra i rispettivi Ministri, si riconosce allo Capi di Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per Maggiore della Difesa, i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria leggeloro Vice ed altri rappresentanti autorizzati; tuttavia, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. A tal riguardo, si informa che il 4 dicembre 2015 il Parlamento della Mongolia ha approvato il nuovo codice penale che abolisce la pena di morte nel Paese e che il conseguente aggiornamento del codice di procedura penale verrà presto discusso e approvato. Per tali ragioni, si ritiene che il personale italiano eventualmente inviato in Mongolia ai sensi del presente Accordo sia pienamente salvaguardato anche in caso di esercizio del diritto giurisdizionale dello Stato ospitante, per reati commessi al di fuori delle attività di servizio. L’articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito dell’Accordo in esame, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall’Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. L’articolo 6 disciplina l’eventuale la cooperazione nel settore campo dei materiali per la difesa, che potrà avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente alle riguardare le seguenti categorie di armamenti: a) : − navi, aeromobili, elicotteri, carri armati e veicoli appositamente costruiti per uso militare, militari e relativi equipaggiamenti; b) relativo equipaggiamento; − armi da fuoco automatiche, automatiche e relativo munizionamento; − armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento; c) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-anti- uomo), xxxxxrazzi, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo; d) polveri, esplosivi, propellentipropellenti per uso militare; − sistemi elettronici, nonché elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare; − materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; − macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e ed il controllo delle armi e delle munizioni, ; − materiali per addestramento militare; − equipaggiamento speciale appositamente costruiti costruito per uso militare; e. Si prevede, inoltre, che: − il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dalle Parti; − le Parti si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito, senza il consenso scritto della Parte cedente. In base a tali previsioni l’Accordo semplifica le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge n. 185 del 9 luglio 1990 e successive modificazioni, recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, e in attesa della prossima auspicata adesione della Serbia all’UE che faciliterà i trasferimenti di prodotti per la difesa, in base alla direttiva comunitaria 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa. L’articolo 7 regola gli aspetti finanziari derivanti dall’Accordo, stabilendo che le Parti sosterranno in modo autonomo tutti gli eventuali oneri discendenti da attività ivi disciplinate e che l’esecuzione di tali attività sarà subordinata alla disponibilità dei relativi fondi. L’articolo 8 regola le questioni riguardanti l’eventuale risarcimento dei danni: − provocati alla Parte Ospitante da un membro della Parte Inviante nel corso di missioni e esercitazioni relative alle attività di cooperazione; − provocati congiuntamente ad una delle Parti; − provocati a terzi. L’articolo 9 tratta della protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell’Accordo specificando che tale protezione sarà conforme alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali sottoscritti dalle Parti. L’articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo, verranno risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze parti. L’articolo 11 stabilisce che l’Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell’avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali, e specifica inoltre che esso sostituirà il precedente Accordo del 2003. L’articolo 12 regolamenta le modalità relative agli emendamenti del testo. L’articolo 13, infine, prevede che l’Accordo avrà durata a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non deciderà di denunciarlo. Vengono stabilite, inoltre, le modalità dell’eventuale notifica della risoluzione di una Parte all’altra (comunicazione scritta trasmessa attraverso i canali diplomatici) sistemi elettroniciche produrrà effetti novanta giorni dopo il suo ricevimento. Nel testo dell’Accordo in titolo non è stato previsto un articolo sulla giurisdizione da applicarsi al personale, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; fin considerazione dell’entrata in vigore, in data 3 ottobre 2015, dell’adesione della Serbia all’Accordo NATO PfP Sofa (Partnership for Peace regarding the status of their forces and any Additional Protocol) materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militareche, nonché materiali specifici per l’addestramento militarein materia di giurisdizione penale, garantisce pienamente il personale ospitato impiegato nel territorio dell’altra Parte.

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Samples: Accordo Di Cooperazione Nel Settore Della Difesa