CONTO FINALE - PAGAMENTI A SALDO Clausole campione

CONTO FINALE - PAGAMENTI A SALDO. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accer- tato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione de- finitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione e alle condizioni di cui ai commi seguenti. Il conto finale dei lavori sarà comunque emesso dalla D.L. solo in subordine al regolare ricevimento: - del rilievo delle opere eseguite (as-built) effettuato a cura dell’impresa in conformità a quanto disposto con le norme RRGO adottate da SMAT S.p.A. e reperibili sul sito internet xxxxxxxxx.xx; - del collaudo a pressione di tenuta idraulica delle condotte eseguite; - della documentazione fotografica delle opere eseguite, comprovante, per quanto non più ispe- zionabile, la loro regolare esecuzione. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il ter- mine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione e approvazione da parte dell’Amministrazione Appaltante del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita ga- ranzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: • un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. di leg- ge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; • efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; • prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario ...
CONTO FINALE - PAGAMENTI A SALDO. Il conto finale delle prestazioni effettuate è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale (rif. art. 309 del DPR 207/10); è sottoscritto dal D.L./D.E.C. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva e alle condizioni di cui ai commi seguenti. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni ai sensi dell’art. 174 del d.P.R. 207/2010; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione e approvazione da parte dell’Amministrazione Appaltante del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica di conformità definitiva previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura fiscale. Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti (DURC, presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, accertamento Equitalia).
CONTO FINALE - PAGAMENTI A SALDO. Il conto finale verrà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato dal Responsabile del Procedimento, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
CONTO FINALE - PAGAMENTI A SALDO. Entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 D.P.R. n. 207/2010). Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del codice civile, secondo quanto disposto dall’art. 141, comma 9 del Dlgs n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).