Ammortizzatori sociali Clausole campione

Ammortizzatori sociali. AI fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente. In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi. In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi. Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo restando l'impegno del sistema della bilateralità a supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che - in caso di sospensione del rapporto di lavoro - l'erogazione dell'indennità di disoccupazione resti assicurata anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
Ammortizzatori sociali. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione. 2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni. 4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. 5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge. 6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla retri...
Ammortizzatori sociali. Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI) a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un’attivita` in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all’Inps c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità. E’ inoltre stabilito che in caso di sentenza di condanna per i reati di associazione con finalità di terrorismo, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso e strage, il giudice disponga la sanzione accessoria della revoca dell’indennità di disoccupazione, dell’assegno sociale, della pensione sociale e della pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone la revoca dei trattamenti previdenziali qualora questi derivino “da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite” connesse ai suddetti reati. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca sono assegnate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Ammortizzatori sociali. Le parti s'incontreranno per esaminare la materia del sostegno al reddito dopo la riforma legislativa degli ammortizzatori sociali.
Ammortizzatori sociali. 1. La Regione si farà parte attiva presso il Governo per la rapida adozione di norme che rispondano ai criteri di cui all’allegato 1. 2. Previa emanazione di tali norme nazionali, la Segreteria Tecnica formula proposte per la costruzione di un quadro di tutele uniformi per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio lombardo, indipendentemente da settore, dimensione d’impresa, tipologia di rapporto di lavoro. 3. Nella stessa Segreteria Tecnica sarà altresì valutato l’eventuale ricorso a strumenti aggiuntivi di natura nazionale, regionale e bilaterale.
Ammortizzatori sociali. Le parti convengono sulla opportunità che l’intero settore del trasporto, della spedizione e della logistica merci, sia dotato di un sistema stabile di ammortizzatori sociali. A tal fine le parti convengono di costituire una Commissione tecnica incaricata di elaborare, d’intesa con il Ministero del Lavoro, un progetto secondo le indicazioni della L. n. 662/96, tenendo anche conto delle esperienze già’ maturate in materia. Il progetto dovrà prevedere un sistema di ammortizzatori sociali di agevole utilizzo con costi a carico delle Aziende e dei lavoratori contenuti ai livelli minimi possibili atti a garantire le prestazioni congiuntamente concordate. La commissione di cui alla preintesa del 13 giugno 2000 terminerà i propri lavori entro il 31 / 12 / 2000 Le parti sopra indicate, convengono, che, per quanto concerne il trattamento economico complessivo del socio-lavoratore di cooperativa, fatte salve le prerogative statutarie e le deliberazioni assembleari, si faccia riferimento a quanto previsto dal presente CCNL. Le parti sopra indicate, convengono che si incontreranno, qualora sia emanato un apposito provvedimento legislativo sul socio-lavoratore di cooperativa, al fine di armonizzare alle disposizioni di legge quanto previsto dal comma precedente. Le parti su indicate, inoltre concordano che la realizzazione del riferimento di cui al primo comma, sarà’ attuata, nel settore della movimentazione merci\logistica, in modo graduale e comunque secondo tempi e modalità che saranno definiti tra le Associazioni cooperative e le XX.XX firmatarie del presente CCNL, in appositi incontri da tenersi a decorrere dal primo gennaio 2001. Per quanto attiene infine la forma attuativa nella cooperazione dei trattamenti di previdenza complementare definiti nel presente CCNL, le associazioni cooperative e le XX.XX firmatarie il presente CCNL, ribadiscono impegni già’ assunti e sottoscritti in riferimento al Fondo Pensione Cooperlavoro.
Ammortizzatori sociali. 1. Riguardo le tematiche sociali che trascendono gli aspetti contrattuali di categoria e, più propriamente, possono collocarsi nei cosiddetti diritti sociali di cittadinanza la loro estensione va rapportata al contesto complessivo del mondo del lavoro sammarinese. 2. Inoltre, anche per la loro connotazione di interventi finalizzati e individualizzati va effettuata una valutazione preliminare, stante gli eventuali diritti acquisiti, riguardo il loro ampliamento a soggetti non residenti nel territorio di San Marino alla luce delle valutazioni precedenti, al fatto che i nostri servizi di gestione sono rapportati all’intervento nel territorio di San Marino, per la scarsa se non nulla possibilità di verifiche e controlli tesi a impedire sprechi e abusi. 3. Le Parti concordano sulla riforma dell’indennità di disoccupazione, per i lavoratori assunti a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro non sia stato interrotto a causa di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Si può mantenere inalterata quella attualmente prevista, rivalutandola sulla base dei dati inflattivi, per coloro che abbiano svolto un’attività lavorativa non inferiore a 6 mesi negli ultimi 2 anni, mentre per gli altri il metodo di calcolo sarà quello previsto dalla Legge 29/9/86 n° 108 e dal successivo Decreto Reggenziale 13/10/86 n° 113 e corrisposta in base alle seguenti modalità: - da 6 mesi e fino a 15 mesi di attività lavorativa svolta negli ultimi 2 anni, il 30% della retribuzione per un periodo massimo di 3 mesi; - da 15 mesi e fino a 24 mesi di attività lavorativa svolta negli ultimi 2 anni, il 50% della retribuzione per un periodo massimo di 5 mesi; 4. Tali indennità saranno poste a carico del Fondo inattività. 5. I lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione sono soggetti alle norme previste dalla Legge 29/9/86 n° 108 art. 6 e sono tenuti altresì a partecipare a corsi eventualmente predisposti ai sensi delle norme sulla formazione professionale. 6. Le Parti concordano altresì sulla estensione del diritto alla Cassa integrazione Guadagni a tutte le aziende di servizio attraverso uno specifico fondo ad amministrazione e gestione separate. Le Parti, identificando innanzitutto le tipologie di attività, sono impegnate ad avviare entro 4 mesi all’iter legislativo consiliare la specifica normativa. 7. Le Parti concordano sulla necessità di rivedere entro un periodo massimo di sei mesi gli istituti della CIG e dell’inattività ( legge 1967 n....
Ammortizzatori sociali. Per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori a progetto si applica la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (INPS circ. n. 41/2006). Riguardo ai lavoratori che svolgono le prestazioni occasionali di cui all'art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 ed ai lavoratori autonomi occasionali, le giornate di attività svolte a tale titolo non sono utili nè per il diritto nè per la misura della prestazione di disoccupazione. I lavoratori a progetto ed i lavoratori occasionali, in quanto non "subordinati", sono esclusi dalla normativa delle integrazioni salariali. Tuttavia, per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e nei soli casi di fine lavoro, l'art. 19, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 185/2008 ha riconosciuto una specifica indennità da liquidarsi in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito nell'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi ex art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS, con esclusione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA (INPS circ. n. 36/2010). A parere dell'INPS possono beneficiare del sussidio anche i xx.xx.xx. non a progetto (INPS comunicato 2 luglio 2009). Per avere diritto all'indennità i lavoratori devono soddisfare, in via congiunta, le seguenti condizioni: - operino in regime di monocommittenza; - abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro, né inferiore a 5.000 euro; - nell'anno di riferimento abbiano accreditato nella Gestione separata almeno 1 mensilità e nell'anno precedente almeno 3; - risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data (v. INPS circ. n. 74/2009). Per aver diritto alla prestazione deve verificarsi l'evento "fine lavoro", rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie cui è tenuto il committente. Il lavoratore deve presentare una domanda, tramite apposito modello, alla sede INPS territorialmente competente (INPS circ. n. 36/2010). Per il raggiungimento dei requisiti contributivi per il diritto alla indennità una tantum, si può valutare anche l'eventuale contribuzione figurativa derivante da periodi per i quali sia stata corrisposta l'indennità di maternità (INPS mess. n. 26236/2010). I requisiti e le condizioni di cui sopra per l'erogazione dell'indennità devono essere integral...
Ammortizzatori sociali. (art. 8)
Ammortizzatori sociali in deroga