Ammortizzatori sociali. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione.
Ammortizzatori sociali. AI fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente. In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi. In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi. Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo restando l'impegno del sistema della bilateralità a supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che - in caso di sospensione del rapporto di lavoro - l'erogazione dell'indennità di disoccupazione resti assicurata anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
Ammortizzatori sociali. Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI)
Ammortizzatori sociali. 1. Riguardo le tematiche sociali che trascendono gli aspetti contrattuali di categoria e, più propriamente, possono collocarsi nei cosiddetti diritti sociali di cittadinanza la loro estensione va rapportata al contesto complessivo del mondo del lavoro sammarinese.
Ammortizzatori sociali. 1. La Regione si farà parte attiva presso il Governo per la rapida adozione di norme che rispondano ai criteri di cui all’allegato 1.
Ammortizzatori sociali. 20.1. Introduzione 847
Ammortizzatori sociali. Le parti convengono sulla opportunità che l’intero settore del trasporto, della spedizione e della logistica merci, sia dotato di un sistema stabile di ammortizzatori sociali. A tal fine le parti convengono di costituire una Commissione tecnica incaricata di elaborare, d’intesa con il Ministero del Lavoro, un progetto secondo le indicazioni della L. n. 662/96, tenendo anche conto delle esperienze già’ maturate in materia. Il progetto dovrà prevedere un sistema di ammortizzatori sociali di agevole utilizzo con costi a carico delle Aziende e dei lavoratori contenuti ai livelli minimi possibili atti a garantire le prestazioni congiuntamente concordate. La commissione di cui alla preintesa del 13 giugno 2000 terminerà i propri lavori entro il 31 / 12 / 2000 Le parti sopra indicate, convengono, che, per quanto concerne il trattamento economico complessivo del socio-lavoratore di cooperativa, fatte salve le prerogative statutarie e le deliberazioni assembleari, si faccia riferimento a quanto previsto dal presente CCNL. Le parti sopra indicate, convengono che si incontreranno, qualora sia emanato un apposito provvedimento legislativo sul socio-lavoratore di cooperativa, al fine di armonizzare alle disposizioni di legge quanto previsto dal comma precedente. Le parti su indicate, inoltre concordano che la realizzazione del riferimento di cui al primo comma, sarà’ attuata, nel settore della movimentazione merci\logistica, in modo graduale e comunque secondo tempi e modalità che saranno definiti tra le Associazioni cooperative e le XX.XX firmatarie del presente CCNL, in appositi incontri da tenersi a decorrere dal primo gennaio 2001. Per quanto attiene infine la forma attuativa nella cooperazione dei trattamenti di previdenza complementare definiti nel presente CCNL, le associazioni cooperative e le XX.XX firmatarie il presente CCNL, ribadiscono impegni già’ assunti e sottoscritti in riferimento al Fondo Pensione Cooperlavoro.
Ammortizzatori sociali. Per le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori a progetto si applica la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (INPS circ. n. 41/2006). Riguardo ai lavoratori che svolgono le prestazioni occasionali di cui all'art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 ed ai lavoratori autonomi occasionali, le giornate di attività svolte a tale titolo non sono utili nè per il diritto nè per la misura della prestazione di disoccupazione. I lavoratori a progetto ed i lavoratori occasionali, in quanto non "subordinati", sono esclusi dalla normativa delle integrazioni salariali. Tuttavia, per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e nei soli casi di fine lavoro, l'art. 19, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 185/2008 ha riconosciuto una specifica indennità da liquidarsi in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito nell'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi ex art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS, con esclusione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA (INPS circ. n. 36/2010). A parere dell'INPS possono beneficiare del sussidio anche i xx.xx.xx. non a progetto (INPS comunicato 2 luglio 2009). Per avere diritto all'indennità i lavoratori devono soddisfare, in via congiunta, le seguenti condizioni: - operino in regime di monocommittenza; - abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro, né inferiore a 5.000 euro; - nell'anno di riferimento abbiano accreditato nella Gestione separata almeno 1 mensilità e nell'anno precedente almeno 3; - risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data (v. INPS circ. n. 74/2009). Per aver diritto alla prestazione deve verificarsi l'evento "fine lavoro", rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie cui è tenuto il committente. Il lavoratore deve presentare una domanda, tramite apposito modello, alla sede INPS territorialmente competente (INPS circ. n. 36/2010). Per il raggiungimento dei requisiti contributivi per il diritto alla indennità una tantum, si può valutare anche l'eventuale contribuzione figurativa derivante da periodi per i quali sia stata corrisposta l'indennità di maternità (INPS mess. n. 26236/2010). I requisiti e le condizioni di cui sopra per l'erogazione dell'indennità devono essere integral...
Ammortizzatori sociali. Le parti convengono sulla opportunità che l’intero settore del trasporto, della spedizione e della logistica merci, sia dota- to di un sistema stabile di ammortizzatori sociali. A tal fine le parti convengono di costituire una Commissione tecnica congiunta incaricata di elaborare, d’in- tesa con il Ministero del Lavoro, un progetto secondo le indi- cazioni della L. n. 662/96, tenendo anche conto delle espe- rienze già maturate in materia. Il progetto dovrà prevedere un sistema di ammortizzatori sociali di agevole utilizzo con costi a carico delle Aziende e dei lavoratori contenuti ai livelli minimi possibili atti a garan- tire le prestazioni congiuntamente concordate.
Ammortizzatori sociali. Con la definitiva approvazione in data 22 novembre 2012 da parte della Commissione dei Dodici della norma di attuazione delle delega statale in materia di ammortizzatori sociali, ed in attesa del passaggio in Consiglio dei Ministri, sono mature le condizioni per dare immediata realizzazione in ambito provinciale al progetto, più volte annunciato, di profonda innovazione del sistema degli interventi per il mondo del lavoro. Tale sistema, essenziale per la competitività e la produttività, potrà ora arricchirsi degli interventi di sostegno del reddito dei lavoratori e dovrà concorrere ad un ulteriore aumento dell’efficienza del mercato provinciale del lavoro attraverso il perseguimento dei principi di innovatività, universalità e responsabilità nonché attraverso un più robusto allineamento tra le politiche passive e quelle attive del lavoro e la ulteriore specializzazione dei servizi per l’occupazione e il pieno utilizzo delle competenze regionali in materia previdenziale. Su questa premessa, la Provincia provvederà: