Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, la Federazione italiana lavoratori del commercio, alberghi-mense e servizi (FILCAMS- CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro l'ANEIOA, la FLAI - CGIL, la FISASCAT-CISL, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale di competenza per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti tanto dai datori di lavoro che dai rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’allegato 6 al presente contratto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, la Federazione italiana lavoratori del commercio, alberghi-mense e servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
Contributi di assistenza contrattuale. 1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 51 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo degli strumenti previsti dalla normativa per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
2. I contributi di cui al comma 1 sono obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1° luglio 2007.
Contributi di assistenza contrattuale. Le parti concordano di abrogare l'art. 40 denominato "Contributi di assistenza contrattuale". La quota per l'assistenza contrattuale necessaria per lo svolgimento di dette attività è ricompresa nel contributo di cui al precedente articolo 21 (Finanziamento dell'EBITEN). N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Contributi di assistenza contrattuale. (Contributi di assistenza contrattuale)
Contributi di assistenza contrattuale. (adesione contrattuale)
Contributi di assistenza contrattuale. Decorrenza e durata Chiarimenti a verbale Tabelle dei minimi retributivi dal 1 marzo 2007 al 31 dicembre 2007. Parti stipulanti FIDALDO – FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente a Confedilizia rappresentata dal Presidente Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, dal Vice Presidente Xxx. Xxxxx Xxxxxx, dal Segretario nazionale Geom. Xxxxxx Xxxxxxxxx, e dai Sigg. ri: Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx, Rag. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxx, Sig. Xxxxxxx Xxxxx, Avv. Xxxxxxx Xxxxx, Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; costituita da: Nuova Collaborazione, qui rappresentata dal Presidente, Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx, qui rappresentata dal Presidente, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx; Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici, qui rappresentata dal Presidente, Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx; Associazione Datori di Lavoro Domestico, qui rappresentata dal Vice Presidente, Rag. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. DOMINA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente a Federcasalinghe rappresentata dal Presidente Dr.ssa Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Segretario Generale Xxxx Xxxxxxx Pallone - Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Dr.ssa Xxxxxxxxx X’Xxxxxxxx, Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Dr. Xxxxx Xxxxxxxx, Dr. Xxxxxx Xxxxxxx, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx, Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Avv. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, Dr. Xxxxxxx Xx Xxxx, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx; con la consulenza degli Avv.ti: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx. FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxx, dal Responsabile Nazionale del Settore Xxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, dal Presidente del C.D. Xxxxx Xxxxxxx, e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxx’ Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx...
Contributi di assistenza contrattuale abrogato –