Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavorato- ri e dei datori di lavoro la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi-Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT- CISL) e l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza con- trattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l’Istituto previ- denziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipenden- ti il contenuto del presente articolo.
Contributi di assistenza contrattuale. 1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 51 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo degli strumenti previsti dalla normativa per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, la Federazione italiana lavoratori del commercio, alberghi-mense e servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro l’Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese la FISASCAT-CISL, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo alla riscossione di contributi di assistenza contrat- tuale di competenza per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti tanto dai datori di lavoro che dai rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’al- legato 6 al presente contratto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del pre- sente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipen- denti il contenuto del presente articolo.
Contributi di assistenza contrattuale. Le parti concordano di abrogare l'art. 40 denominato "Contributi di assistenza contrattuale". La quota per l'assistenza contrattuale necessaria per lo svolgimento di dette attività è ricompresa nel contributo di cui al precedente articolo 21 (Finanziamento dell'EBITEN).
Contributi di assistenza contrattuale. (adesione contrattuale)
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi-Mense e Servizi (Filcams-Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le Parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente Contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. Le Parti, con la sottoscrizione del presente Contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Contributi di assistenza contrattuale abrogato –
Contributi di assistenza contrattuale. 52 Sezione quarta 53