Contributi di assistenza contrattuale Clausole campione

Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicu- rare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi-Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commercia- li Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) e l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di ap- positi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il con- tenuto del presente articolo.
Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, la Federazione italiana lavoratori del commercio, alberghi-mense e servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
Contributi di assistenza contrattuale. Per la pratica realizzazione di quanto disposto dagli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro l'Associazione Imprese Ortofrutticole – Fruitimprese la FISASCAT-CISL, e la UILTUCS-UlL avranno facoltà di procedere anche in modo autonomo alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale di competenza per il tramite di apposita convenzione con un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. I contributi di cui al comma precedente potranno essere corrisposti tanto dai datori di lavoro che dai rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione sono definite nell’allegato 6 al presente contratto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. l datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
Contributi di assistenza contrattuale. 1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 51 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo degli strumenti previsti dalla normativa per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti. 2. I contributi di cui al comma 1 sono obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore. 3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1° luglio 2007.
Contributi di assistenza contrattuale. Le parti concordano di abrogare l'art. 40 denominato "Contributi di assistenza contrattuale". La quota per l'assistenza contrattuale necessaria per lo svolgimento di dette attività è ricompresa nel contributo di cui al precedente articolo 21 (Finanziamento dell'EBITEN). N.d.R.: L'accordo 20 aprile 2017 prevede quanto segue:
Contributi di assistenza contrattuale. (Contributi di assistenza contrattuale)
Contributi di assistenza contrattuale abrogato –
Contributi di assistenza contrattuale. (1) E’ affidato all’EBITEN lo svolgimento di ogni attività utile alla pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l’efficacia delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro. (2) La quota per l’assistenza contrattuale necessaria per lo svolgimento di dette attività è ricompresa nel contributo di cui al precedente articolo 21.
Contributi di assistenza contrattuale. (adesione contrattuale)