Comitato Direttivo Clausole campione

Comitato Direttivo. Unico organo del Sindacato è il Comitato Direttivo. Ciascun Socio Sindacato che non sia una Parte, ovvero com- plessivamente i componenti una Parte, ha il diritto di nominare un solo membro del Comitato Direttivo. Qualora un Socio Sindacato non appartenente ad una Parte abbia, ovvero i componenti una Parte, abbiano la piena ed esclusiva disponibilità di azioni ordinarie sindacate (ivi incluse, le Azioni Potenziali) rappresentanti una quota superiore al 3% del Capitale Sociale Incrementato, il Socio Sindacato, ovvero complessivamente i componenti una parte hanno il diritto di nominare ulteriori membri per ogni multiplo del 3% del Capitale Sociale Incrementato. In deroga a quanto sopra, Parte Edizione ha diritto a due membri del Comitato Direttivo sino a quando avrà una per- centuale del Capitale Sociale Incrementato non inferiore a quella posseduta alla Data di Efficacia. Il Comitato Direttivo delibera, tra l’altro, in merito a: (i) l’esecuzione di materie delegate dall’assemblea al Consiglio di amministrazione; (ii) la distribuzione di acconti sui dividendi; (iii) il conferimento di deleghe al Consiglio di Amministrazione, nomina di amministratori delegati, del Presidente, dei vicepresidenti e dell’alta diri- genza di Banca Antonveneta; (iv) la costituzione di società, acquisizioni e cessioni di partecipazioni italiane ed estere, investimenti e disinvestimenti in attività aziendali di Banca Antonveneta e delle controllate, delibere su ope- razioni di fusione, scissione, cessioni o conferimenti di società controllate o di patrimonio di Banca Antonveneta di ammontare superiore a Euro 750 milioni, inclusivo di eventuale sovrapprezzo; (v) emissione di strumenti finan- ziari concorrenti alla formazione del patrimonio di Banca Antonveneta e delle controllate; (vi) accordi di partner- ship di rilevanza strategica; (vii) piani pluriennali di Banca Antonveneta e delle controllate; (viii) tutte le materie poste all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci di Banca Antonveneta; (ix) la possibilità per i Soci Sindacati di sottoscrivere obbligazioni non convertibili di Banca Antonveneta e/o strumenti finanziari diversi da quelli rien- tranti nei Diritti o dalle Obbligazioni Convertibili; (x) le sollecitazioni o la raccolta di deleghe di voto in assem- blea; (xi) l’acquisto sul mercato di ulteriori azioni ordinarie di Banca Antonveneta da parte di tutti i Soci Sindacati in misura proporzionale, (xii) la presentazione di offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio da p...
Comitato Direttivo. 1. Il comitato direttivo è istituito dal direttore generale e si compone dei coordinatori dei nodi nazionali/organizzativi e dei servizi comuni. 2. Il comitato direttivo è presieduto dal direttore generale. Il comitato direttivo può eleggere fra i suoi membri il vicepresidente che affianca il direttore generale nell’espletamento delle sue mansioni direttive. 3. Il comitato direttivo: a) coadiuva e affianca il direttore generale nello sviluppo di un progetto di programma di lavoro annuale e di bilancio, congiuntamente a un programma di lavoro preliminare e al bilancio per i due successivi esercizi finanziari; b) assiste il direttore generale nell’attuazione del programma di lavoro e nell’agevolazione di un’interazione efficiente fra l’XXXX XXXXX e le biobanche partner dei membri.
Comitato DirettivoIl Comitato Direttivo è composto dal Direttore Tecnico del G.C.V.P.C. (Coordinatore del Gruppo) e dai capo- squadra di ciascuna unità operativa di volontari. I capo-squadra sono eletti tra i volontari candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. La durata in carica è di n. 1 anno con possibilità di rielezione. A parità di voti, sarà eletto il candidato avente curriculum personale più idoneo all’U.C.P.C. Essi opereranno a titolo gratuito. Il Comitato Direttivo ha il compito di formulare le proposte per un efficace funzionamento del G.C.V.P.C. e a richiesta, coadiuva l’U.C.P.C. in tutte le attività di servizio.
Comitato Direttivo. Al fine di garantire la programmazione, la corretta gestione e l’implementazione delle attività oggetto del presente Accordo, è istituito un Comitato Direttivo costituito dai rappresentanti dei soggetti firmatari. Il Comitato definisce le attività utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi e i tempi di attuazione delle medesime e ha compiti di controllo e verifica dell’andamento delle azioni progettuali. Il Comitato viene convocato su richiesta scritta di uno dei componenti e la partecipazione al predetto organismo si intende a titolo non oneroso. La Segreteria tecnica del Comitato sarà a cura dell’ASPAL.
Comitato Direttivo. (1) È istituito un Comitato direttivo per trattare le questioni relative all’applicazione della presente Convenzione.
Comitato Direttivo. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (in aspettativa per incarico assunto presso l’ANVUR), Xxxxxxx Xxxxxxxx COMITATO DI REDAZIONE Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Responsabile di redazione) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Dottorandi di ricerca (Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Del Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx) Contatti: Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture Convento San Francesco – Xxx Xxxxx, 000 – 00000 Xxxxxxx, Xxxxx BANDO DI GARA E PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA: ALLA RICERCA DELL’EFFETTIVITÀ XXXXX XXXXXX TRA ESPERIMENTI NORMATIVI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Xxxxx Xxxxxx isbn 978-88-9450-301-2 INDICE Capitolo primo
Comitato Direttivo. 1. È istituito un comitato direttivo per il programma InvestEU. Esso è composto da quattro rappresentanti della Commissione, tre rappresentanti del Gruppo BEI e due rappresentanti di partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI e da un esperto nominato dal Parlamento europeo come membro senza diritto di voto. L'esperto nominato dal Parlamento come membro senza diritto di voto non chiede né accetta istruzioni da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, da alcun governo degli Stati membri né da qualsivoglia organismo pubblico o privato, e opera in piena indipendenza. Tale esperto esercita le proprie funzioni in modo imparziale e nell'interesse del Fondo InvestEU. I membri del consiglio di direzione sono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile una volta, ad eccezione dei rappresentanti dei partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI, che sono nominati per un periodo di due anni. 2. Il comitato direttivo sceglie un presidente tra i rappresentanti della Commissione per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. Il presidente riferisce due volte all'anno ai rappresentanti degli Stati membri nel comitato consultivo in merito all'attuazione e al funzionamento del programma InvestEU. I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest'ultimo. 3. Il comitato direttivo: (a) fornisce gli orientamenti strategici e operativi ai partner esecutivi, compresi gli orientamenti sulla progettazione dei prodotti finanziari e sulle altre politiche e procedure operative necessarie per il funzionamento del Fondo InvestEU; (b) adotta il quadro metodologico del rischio elaborato dalla Commissione in collaborazione con il Gruppo BEI e gli altri partner esecutivi; (c) sovrintende all'attuazione del programma InvestEU; (d) è consultato, rispecchiando i pareri di tutti i suoi membri, sull'elenco ristretto di candidati per il comitato per gli investimenti prima della loro selezione a norma dell'articolo 23, paragrafo 2; (e) adotta il regolamento interno del segretariato del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 23, paragrafo 4; (f) adotta le norme applicabili alle operazioni con le piattaforme di investimento. 4. Il comitato direttivo adotta un approccio consensuale nelle sue discussioni, tenendo pertanto nella massima considerazione possibile le posizioni di tutti i membri. Se i membri non riescono a raggiungere un consenso, le decisioni del comitato direttivo sono adottate a maggioranza qualifi...
Comitato Direttivo. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo è costituito il Comitato Direttivo composto da: - 1 componente del Dipartimento per la trasformazione digitale; - 1 componente di PagoPA S.p.A.; - 1 componente di Agid. I rappresentanti del Comitato Direttivo saranno designati da ciascuna Parte. Le funzioni del Comitato Direttivo sono: - individuare i componenti della Struttura Operativa; - supervisionare le attività della Struttura Operativa; - approvare le verifiche effettuate dalla Struttura Operativa sul conseguimento degli obiettivi da parte dei Comuni; - approvare l’erogazione dei contributi ai Comuni; - approvare il calcolo dell’importo complessivo della Premialità, ai sensi dell’Allegato 1 all’Accordo; - approvare l’importo spettante ad ogni singolo Comune a titolo di premialità, e approvare la relativa erogazione.
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  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Diritto di ripensamento Il Cliente domestico (di seguito anche solo “Cliente”) ha il diritto di ripensamento, così come previsto dall’art.52.2 lettera a) del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 e ss.mm.ii), cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta senza necessità di indicarne le ragioni e senza alcuna penalità. In particolare: a) qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, fatto salvo quanto indicato al punto b), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. b) qualora il contratto sia stato concluso con procedura telefonica (c.d. verbal order), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni dalla data di conferma da parte del Cliente della volontà di concludere il contratto che, a seconda delle due modalità alternative con cui SEV S.p.A. acquisirà detta conferma, decorrerà: i) nel caso in cui la conferma fosse prestata dal Cliente mediante accesso a xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx, dal giorno di esecuzione di detta operazione; ii) nel caso in cui, invece, la conferma fosse prestata nel corso di contatto telefonico con operatore, dal momento in cui il file contenente la registrazione telefonica della conferma sarà messo a disposizione del Cliente entro 48 ore dalla data della registrazione stessa, nell’Area clienti del sito xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx. Il diritto di ripensamento può essere esercitato dal Cliente inoltrando comunicazione scritta a SEV S.p.A., eventualmente utilizzando il modulo di ripensamento facente parte della documentazione contrattuale. Il Modulo di ripensamento è comunque anche reperibile presso gli uffici di SEV, nonché pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Si precisa altresì che, qualora il Cliente: a) non abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento; b) abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti ed, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. Tali costi: • qualora non sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela di cui all’art. 11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel); • qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambiofornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; ii) essere avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna: il Cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvede, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

  • Contratto di inserimento 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. 2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto. 3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. 4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL. 5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. 6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore. 7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità. 8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento. 9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro. 10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • Diritto di opposizione Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

  • Diritto di rettifica Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

  • AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE Determina 1658 27/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE PER IL SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO SINTEL DI ARCA LOMBARDIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA Determina 1643 26/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA DI CONNETTIVITA' WI-FI "FREE ITALIA WIFI" DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 637021 A CINECA CONSORZIO INTERUNIVARSITARIO - CIG Z0B25A5171 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CINECA Consorzio Interuniversitario Determina 1641 26/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA "WEBTOSMS" - ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 687207 ALLA DITTA SERVIZI INTERNET S.R.L. - CIG 76779447D PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SERVIZI INTERNET S.R.L. Determina 1626 22/11/2018 AFFIDAMENTO INCARICO DELLA GESTIONE E DELLO SVILUPPO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE/BIBLIOTECA SPECIALIZZATA PER BAMBINI E RAGAZZI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL ID 102413679 A IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE- CIG 7647776866 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE Determina 1618 22/11/2018 LICEO "GAMBARA" IN COMUNE DI BRESCIA. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA PANGEA CONSORZIO STABILE C.C. A R.L. Determina 1622 22/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTAUFFICIALE DEGLI AVVISI E BANDI DI GARA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTEANNO 2018 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. Determina 1606 20/11/2018 I.I.S. "EINAUDI" IN COMUNE DI CHIARI (BS). LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INGRESSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA CINESI S.R.L. Determina 1604 20/11/2018 IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SITI IN BRESCIA E PROVINCIA. INCARICO PROFESSIONALE PER PER EFFETTUAZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI, RESTITUZIONE GRAFICA ED ADEGUAMENTO SCHEDE CATASTALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO STUDIO FERITI & ASSOCIATI Determina 1587 15/11/2018 ACQUISTO DI N. 32 SEDUTE FISSE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORZINUOVI, N. 6 SEDUTE SEMIDIREZIONALI PER IL SETTORE STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA E N. 4 POLTRONE SEMIDIREZIONALI PER IL SETTORE AVVOCATURA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C. CON SEDE A BRESCIA - ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO MEPA. CIG. ZF125C70D8.

  • Diritto di assemblea 1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare , durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 10. 3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici. 4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale. 5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. 6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.

  • Diritto di surrogazione Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del Risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

  • Contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.

  • Diritto di affissione Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.