Common use of Controlli e verifiche Clause in Contracts

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita la funzione di controllo sul buon andamento dei lavori e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..

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Samples: Concessione Di Progettazione Esecutiva, Costruzione E Gestione, Concessione Di Progettazione Esecutiva, Costruzione E Gestione

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la funzione di gestione delle strutture e impianti sportivi e l’ erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo sul buon andamento dei lavori dell'Amministrazione. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dalla Associazione Sportiva ai principi dello Statuto della stessa, l’osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e dei servizi, sulla qualità l’applicazione puntuale delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessionetariffe prestabilite, con diritto inoltre di ispezionare e richiedere i documenti contabili riguardanti la più ampia facoltà corretta applicazione delle norme di cui alla presente convenzione. In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e nei modi ritenuti più idoneimomento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia comporti interruzione di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegataattività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in ogni momento alla struttura sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto dei protocolli delle disposizioni di lavorolegge e di convenzione. E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitariaconcessionario, il quale sulla base dei verbali ricevutisarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica , provvederà alle eventuali comminatorie fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e diffidepenale a carico del concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al concessionario verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli ordine a campione. Le comunicazioni tra le parti sonoquanto riscontrato, di normarisolvere la convenzione in danno ed a spese del concessionario, tenute in forma scrittasenza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all’Amministrazione stessa nel termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità. l’Azienda Sanitaria si riservaL’Amministrazione Comunale e l’Associazione Sportiva verificheranno congiuntamente e periodicamente l’andamento organizzativo, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, nonché lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..manutenzione delle strutture e impianti sportivi sottoscrivendo un apposito verbale.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Gestione, L’utilizzo Delle Strutture E Degli Impianti Sportivi Di Proprietà Comunale, Convenzione Per L’affidamento in Gestione, L’utilizzo Delle Strutture E Degli Impianti Sportivi Di Proprietà Comunale

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la funzione gestione delle strutture e impianti sportivi e l’erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell’attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l’osservanza delle clausole contenute nel presente contratto e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite. In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di controllo sul buon andamento dei lavori propri incaricati, senza obbligo di preavviso e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia comporti interruzione di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegataattività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli consegna dal gestore stesso, nonché di lavorocontrollarne la conduzione sia dal lato tecnico, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generaleche da quello operativo e qualitativo, per i controlli sulla naturaverificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto. Le eventuali anomalie, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda SanitariaConcessionario, il quale sulla base dei verbali ricevutisarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato. Restano ferme le responsabilità amministrativa, provvederà alle eventuali comminatorie civile e diffidepenale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli ordine a campione. Le comunicazioni tra le parti sonoquanto riscontrato, di normarisolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riservasenza altre formalità, avvalendosi incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia del proprio Ufficio Tecnicocontratto, la facoltà ovvero di verificaresostituirsi al Concessionario stesso, in nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all’Amministrazione Comunale stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni momentodiritto dell'Amministrazione Comunale concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia del contratto e fermo restando ogni maggiore onere, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..obbligo e responsabilità.

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Samples: Concession Agreement

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la funzione gestione delle strutture e impianti sportivi e l’erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell’attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l’osservanza delle clausole contenute nel presente contratto e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite. In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di controllo sul buon andamento dei lavori propri incaricati, senza obbligo di preavviso e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia comporti interruzione di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegataattività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli consegna dal gestore stesso, nonché di lavorocontrollarne la conduzione sia dal lato tecnico, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generaleche da quello operativo e qualitativo, per i controlli sulla naturaverificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto. Le eventuali anomalie, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda SanitariaConcessionario, il quale sulla base dei verbali ricevutisarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato. Restano ferme le responsabilità amministrativa, provvederà alle eventuali comminatorie civile e diffidepenale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli ordine a campione. Le comunicazioni tra le parti sonoquanto riscontrato, di normarisolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..senza altre formalità.

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Samples: Concessione Per Uso E Gestione Impianti Sportivi

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita la funzione Il comodante ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di controllo sul buon andamento dei lavori propri incaricati, senza obblighi di preavviso e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia comporti interruzione di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegataattività, di accedere ad ispezionare gli immobili (locali, impianti, attrezzature, area esterna, ecc.) e verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in ogni momento alla struttura sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto dei protocolli delle disposizioni di lavorolegge e di convenzione. E' comunque inteso che durante le ispezioni gli incaricati del comodante osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitariaconcessionario, il quale sulla base dei verbali ricevutisarà obbligato a porre adeguato rimedio entro i termini ivi previsti dalla data di ricezione della notifica, provvederà alle eventuali comminatorie fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e diffidepenale a carico del concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli In caso di accertato inadempimento, verrà assegnato al concessionario un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a campione. Le comunicazioni tra le parti sonosuo insindacabile giudizio, di normarisolvere il comodato in danno ed a spese del comodatario, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riservasenza altre formalità, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnicoovvero di sostituirsi al comodatario stesso, la facoltà nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori rimborso all’Amministrazione stessa nel termine perentorio di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

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Samples: Concessione in Comodato d'Uso Gratuito

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la funzione gestione delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dall’ Associazione concessionaria ai principi dello Statuto della stessa, l’osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite. In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di controllo sul buon andamento dei lavori propri incaricati, senza obbligo di preavviso e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia comporti interruzione di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegataattività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in ogni momento alla struttura sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto dei protocolli delle disposizioni di lavorolegge e di convenzione. E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative. Le eventuali anomalie, al fine disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto all’Associazione concessionaria, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro trenta (30) giorni dalla data di effettuare ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico dell’Associazione, per le opportune verifiche sul rispetto inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione. In caso di accertato inadempimento a quanto concordatonotificato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestatiall’Associazione concessionaria verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, consentendotrascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, inoltrea suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di contattare o avere rapporti risolvere la convenzione in danno ed a spese del concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con i famigliari degli ospitiobbligo di rimborso dal gestore all’Amministrazione stessa nel termine perentorio di giorni trenta (30) dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità L’Amministrazione Comunale e sul buon svolgimento dei servizil’Associazione concessionaria verificheranno congiuntamente e periodicamente l’andamento organizzativo, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..manutenzione delle strutture e impianti sportivi.

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Samples: Service Contract

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la funzione gestione delle strutture e impianti sportivi e l’erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale Comunale. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell’attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l’osservanza delle clausole contenute nel presente contratto e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite. In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di controllo sul buon andamento dei lavori propri incaricati, senza obbligo di preavviso e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia comporti interruzione di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegataattività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli consegna dal gestore stesso, nonché di lavorocontrollarne la conduzione sia dal lato tecnico, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generaleche da quello operativo e qualitativo, per i controlli sulla naturaverificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto. Le eventuali anomalie, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda SanitariaConcessionario, il quale sulla base dei verbali ricevutisarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato. Restano ferme le responsabilità amministrativa, provvederà alle eventuali comminatorie civile e diffidepenale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli ordine a campione. Le comunicazioni tra le parti sonoquanto riscontrato, di normarisolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riservasenza altre formalità, avvalendosi incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia del proprio Ufficio Tecnicocontratto, la facoltà ovvero di verificaresostituirsi al Concessionario stesso, in nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all’Amministrazione Comunale stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni momentodiritto dell'Amministrazione Comunale concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia del contratto e fermo restando ogni maggiore onere, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..obbligo e responsabilità.

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Samples: Concession Agreement

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la funzione gestione delle strutture e impianti sportivi e l’erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell’attività svolta dall’appaltatore ai principi dello Statuto dello stesso, l’osservanza delle clausole contenute nel presente contratto e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite. In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di controllo sul buon andamento dei lavori propri incaricati, senza obbligo di preavviso e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia comporti interruzione di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegataattività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli consegna dal gestore stesso, nonché di lavorocontrollarne la conduzione sia dal lato tecnico, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generaleche da quello operativo e qualitativo, per i controlli sulla naturaverificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto. Le eventuali anomalie, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitariadisfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto all’appaltatore, il quale sulla base dei verbali ricevutisarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato. Restano ferme le responsabilità amministrativa, provvederà alle eventuali comminatorie civile e diffidepenale a carico dell’appaltatore, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, all’appaltatore sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli ordine a campione. Le comunicazioni tra le parti sonoquanto riscontrato, di normarisolvere il contratto in danno ed a spese dell’appaltatore, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riservasenza altre formalità, avvalendosi incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..contratto.

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Samples: Contract for the Management of a Sports Facility

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la funzione gestione delle strutture e impianti sportivi e l’erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell’attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l’osservanza delle clausole contenute nel presente contratto e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite. In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di controllo sul buon andamento dei lavori propri incaricati, senza obbligo di preavviso e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia comporti interruzione di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegataattività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli consegna dal gestore stesso, nonché di lavorocontrollarne la conduzione sia dal lato tecnico, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generaleche da quello operativo e qualitativo, per i controlli sulla naturaverificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto. Le eventuali anomalie, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda SanitariaConcessionario, il quale sulla base dei verbali ricevutisarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato. Restano ferme le responsabilità amministrativa, provvederà alle eventuali comminatorie civile e diffidepenale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli ordine a campione. Le comunicazioni tra le parti sonoquanto riscontrato, di normarisolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riservasenza altre formalità, avvalendosi incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..contratto.

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Samples: Concessione

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la funzione gestione del servizio e dell’uso delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dal gestore ai principi dello Statuto della stessa, l’osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione. In particolare il gestore dovrà dotarsi delle strutture organizzative, delle unità funzionali e di controllo sul buon andamento dei lavori tutte le strumentazioni, anche informatiche, per consentire all'Amministrazione comunale l'accesso alle informazione ed ai dati d'uso degli impianti. In proposito l'Amministrazione comunale ha diritto in ogni tempo e dei servizimomento, sulla qualità delle prestazioni fornite a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia comporti interruzione di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegataattività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in ogni momento alla struttura sostituzione del gestore e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto dei protocolli delle disposizioni di lavorolegge e di convenzione. E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività all’interno dell’impianto. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto all’associazione concessionaria, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro il termine che verrà di volta in volta assegnato, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di gestore verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltreriscontrato, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanzarisolvere la convenzione in danno ed a spese del gestore, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generalesenza altre formalità, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e incamerando la relativa documentazionecauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi al gestore stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso da parte del gestore del servizio all’Amministrazione stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati L’Amministrazione Comunale e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie gestore verificheranno congiuntamente e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..periodicamente l’andamento organizzativo.

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Samples: Convenzione Per La Gestione E l'Utilizzo Degli Impianti Sportivi Comunali

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita Nel caso di difformità qualitativa (quale a titolo esemplificativo la funzione mancata corrispondenza per formato e/o tipologia e/o personalizzazione tra prodotti richiesti e prodotti consegnati) e/o quantitativa in eccesso (numero di controllo sul buon andamento prodotti) tra l’ordine di acquisto e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate successivamente alla data di consegna, Coni Servizi invierà una contestazione scritta, anche a mezzo PEC, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato. Il ritiro della merce in eccesso o la sostituzione dei prodotti, la cui non conformità è stata rilevata in un momento successivo alla consegna, dovranno essere effettuati senza alcun onere per Coni Servizi entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta e il Fornitore dovrà concordare con Coni Servizi le modalità di ritiro. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali indicate al successivo paragrafo 18. Il Fornitore sarà tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti. Al positivo completamento dell’attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria, il Fornitore dovrà redigere un apposito “verbale di reso”, in contraddittorio con l’incaricato Coni Servizi, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all’attestazione dell’avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti. Inoltre se entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, Coni Servizi ha facoltà di restituirli presso la sede del Fornitore. I costi sostenuti da Coni Servizi per tale operazione saranno rimborsati dal Fornitore. Coni Servizi non è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza presso la propria sede. Nell’ipotesi in cui ai precedenti commi, Coni Servizi si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Laddove venga richiesta l’attività di montaggio/smontaggio Coni Servizi sovrintenderà e monitorerà l’esatta esecuzione dei lavori e dei servizi, sulla qualità controllerà la rispondenza di ciascun intervento rispetto alle indicazioni fornite. Coni Servizi segnalerà al Fornitore le eventuali difformità nell’esecuzione delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utentirichieste, rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato, nell’Allegato 1 e/o nel singolo ordinativo. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idoneiIl Fornitore dovrà provvedere alla risoluzione delle non conformità segnalate, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti comporti alcun onere aggiuntivo per Legge o Regolamento Coni Servizi, nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 1 giorno naturale e consecutivo dalla segnalazione. Nel caso in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolatocui sia prevista una manifestazione, l’Azienda Sanitaria può disporrela risoluzione delle non conformità dovrà avvenire, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per Coni Servizi, in qualsiasi momento ed a sua discrezione modo da garantire la piena e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere corretta esecuzione dell’intervento richiesto in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, tempo utile per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo l’inaugurazione della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..manifestazione.

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Samples: Accordo Quadro

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita Il Concessionario ha l’obbligo di presentare annualmente agli uffici competenti del Concedente una specifica relazione tecnica, riportando lo stato di manutenzione generale, gli interventi eseguiti e la funzione di controllo sul buon andamento dei lavori documentazione attestante gli adempimenti sotto il profilo igienico-sanitario e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Entisicurezza (registro delle manutenzioni e dei controlli periodici completo di date e firme di cui al D.Lgs. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, 9 aprile 2008 n. 81) . Il concessionario si impegna a far pervenire all’Ente un rendiconto annuale dell’attività gestionale nelle strutture in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei serviziconcessione. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitariadovrà presentare, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanzadella stagione sportiva, la cui composizione è definita rendicontazione della gestione e una relazione dell’attività svolta con Deliberazione del Direttore Generaleil prospetto analitico mensile attestante l’indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente ed il numero di utenti per i controlli sulla naturaciascuno di essi. Il concessionario infine provvederà a segnalare all’Amministrazione concedente quelle circostanze e fatti, sulla qualità e sul buon non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di verificare pertinenza, alla eliminazione degli stessi. Con cadenza periodica, il regolare funzionamento dei serviziResponsabile del Servizio o un suo delegato, l’efficienza e l’efficacia della gestioneinsieme a personale dell’Ufficio Tecnico, verificheranno che l’effettuazione del servizio sia avvenuta secondo quanto previsto nel presente capitolato. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessariaSe durante lo svolgimento del servizio fossero unilateralmente accertate inadempienze, consentendo in ogni momento l’accesso ai localile eventuali anomalie, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitariadisfunzioni o caranze saranno notificate per iscritto all’affidatario, il quale sulla base dei verbali ricevutisarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato, provvederà alle eventuali comminatorie fatta salva l’applicazione delle penalità di cui all'articolo. 24. In ogni caso l'Ente concedente ha diritto in ogni tempo e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli momento, a campione. Le comunicazioni tra le parti sonomezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di normaaccedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, tenute impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in forma scrittaconsegna dal concessionario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e della convenzione. l’Azienda Sanitaria si riservaRestano ferme le responsabilità amministrativa, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnicocivile e penale a carico dell’affidatario, la facoltà per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di verificarecontrollo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione comunale.

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Samples: Concessione Della Gestione Delle Strutture Sportive

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita E’ facoltà dell’Amministrazione comunale effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso - con le modalità che riterrà opportune, nel rispetto delle norme di legge e senza creare intralcio al servizio –controlli per verificare la funzione rispondenza del servizio fornito dalla ditta alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia. La ditta deve garantire l’accesso agli incaricati dell’amministrazione comunale sui mezzi, per esercitare il controllo circa il corretto svolgimento del servizio in ogni sua fase. I controlli riguarderanno in particolare: • che il mezzo impiegato corrisponda a quello/i dichiarato/i in sede di controllo sul buon andamento gara (tipologia, targa ...); • stato di manutenzione dei lavori veicoli utilizzati, • sulla sicurezza degli utenti, • sulla presenza dell’accompagnatore per i servizi di trasporto degli alunni delle Scuole dell’infanzia e negli altri casi previsti dalla legge, • la pulizia interna ed esterna del veicolo; • il rispetto degli orari (inizio e fine servizio, arrivo alle fermate) degli itinerari; • le modalità di conduzione del mezzo da parte dell’autista. L’Amministrazione comunale farà pervenire per iscritto alla ditta, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, la ditta sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni, pena l’applicazione delle sanzioni previste nel successivo articolo. In qualsiasi momento e per giusta causa, l’Amministrazione Comunale, può richiedere all’impresa aggiudicataria, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento professionale corretto per la specificità dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenticome indicato all’art.6. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessioneIn tal caso, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idoneil'impresa, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Entifatti salvi i propri diritti, dovrà provvedervi entro i termini fissati dall’Ufficio Scuola. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento Le verifiche ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità di cui ai precedenti punti saranno effettuati alla presenza dei responsabili dell'impresa e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..comunicate all'impresa stessa.

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Samples: Capitolato d'Onere Per Servizio Di Trasporto Scolastico

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita la funzione di controllo sul buon andamento dei lavori e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione garantire la sicurezza e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla la qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizimanutenzione, nonché verificare, nel corso del Contratto, il rispetto del Contratto stesso, potranno essere effettuati controlli e verifiche. Saranno effettuati in contraddittorio tra l’Appaltatore ed il personale preposto dell’Amministrazione, e riguarderanno parametri di comfort microclimatico quali temperatura, umidità relativa, purezza e velocità dell’aria; e di comfort illuminotecnico (grado di illuminamento sul corretto utilizzo piano di lavoro). I valori di riferimento e le relative tolleranze saranno quelli stabiliti dalla normativa vigente, e dipenderanno dal tipo di impianto che sottende al raggiungimento di tali valori (evidentemente non si misurerà la purezza dell’aria in assenza di un impianto che provvede al ricambio dell’aria). In caso di mancato rispetto dei valori di riferimento, qualora l’Appaltatore non riesca a fornire una valida motivazione, supportata eventualmente da calcoli e/o ulteriori misurazioni attinenti lo specifico parametro si procederà all’applicazione della struttura al fine penale prevista alla lettera P24 del paragrafo 13.2. Le misure dovranno essere effettuate in conformità alle norme UNI CTI CEI in vigore, mentre i risultati ottenuti dovranno essere annotati nel Verbale redatto in contraddittorio contestualmente all’espletamento delle operazioni di verificare misura. Sarà compito dell’Appaltatore mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di certificato di taratura. Tali controlli verranno effettuati in giorni ed ore concordate con l’Amministrazione. L’Appaltatore, periodicamente, verificherà il regolare funzionamento delle apparecchiature di misura ed il rispetto della classe di precisione prevista per le misure da effettuare; la certificazione delle apparecchiature utilizzate per le misure dovrà essere effettuata con le modalità previste dagli Enti ufficiali di verifica: qualsiasi disfunzione o mancato funzionamento delle apparecchiature di misura invaliderà le verifiche effettuate. L’Appaltatore dovrà fornire annualmente copia dei servizicertificati di taratura degli strumenti in dotazione al proprio personale o utilizzati per misurare grandezze inerenti il servizio erogato. Qualora venisse riscontrato, l’efficienza nel corso delle attività di verifica/controllo, l’utilizzo di strumentazione non compresa nell’elenco che l’Appaltatore trasmette annualmente, entro e l’efficacia non oltre il 15 febbraio di ogni anno, si procederà all’applicazione della gestionepenale prevista alla lettera P25 del paragrafo 13.2. Il Concessionario è tenuto a fornire In caso di ritardo nella consegna del suddetto elenco si procederà all’applicazione della penale prevista alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi lettera P26 del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..paragrafo 13.2.

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Samples: Appalto Per Il Servizio Energia E Di Manutenzione Degli Impianti Tecnologici

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita la funzione 1. Secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative e amministrative vigenti in materia, il Concedente, tramite il Responsabile Regionale incaricato e il RUAPS, possono disporre ad effettuare controlli, allo scopo di controllo sul buon andamento assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma. Tali verifiche non esimeranno comunque il 2. Il Concedente rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni, ecc.). Le eventuali verifiche, di cui al presente articolo, riguardano i rapporti intercorrenti con il Concessionario; le verifiche di primo livello amministrativo-contabili, verranno effettuate sulla base della documentazione di spesa inerente l'esecuzione dei lavori e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Entiprogetti finanziati. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizitermine del suddetto controllo verrà redatto apposito verbale. 3. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore GeneraleConcessionario, per i ottemperare ai controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura amministrativi di primo livello ed al fine di verificare la correttezza del finanziamento a valere sul programma che giustifica il regolare funzionamento diritto all'erogazione del contributo è tenuto a: a) fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Responsabile Regionale incaricato, Centro di responsabilità dell’Intervento; b) conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto; c) assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato; d) rendere disponibili o comunque trasmettere al Responsabile Regionale incaricato, Centro di responsabilità dell’Intervento, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento; e) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi. 4. Al termine della verifica amministrativo-contabile verranno effettuati, verifiche in loco su base campionaria al fine di analizzare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale, nonché al Programma. Al termine di ogni controllo verrà redatto apposito verbale. 5. In sede di controlli di primo livello in loco, il Concessionario è tenuto a: a) conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in originale compreso i giustificativi di spesa; b) dimostrare l'esistenza di una contabilità separata presso la sede del Concessionario; c) giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell'opera oggetto del cofinanziamento; d) certificare la conformità dell'opera oggetto del cofinanziamento con quanto previsto dalla normativa nazionale, dal Programma, dalla procedura di selezione dei serviziprogetti, l’efficienza nonché dall'atto di concessione stipulato. 6. In aggiunta ai controlli previsti dalla Regione, il CIPE e l’efficacia della gestioneil MISE possono prevedere ulteriori verifiche di secondo livello. 7. Il Concessionario è tenuto obbligato a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessariacollaborare e a rendere disponibili dati, consentendo in ogni momento documenti e consentire l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, opere per verificare lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione attuazione dell’intervento ed il rispetto del nuovo immobile adibito a R.S.A..cronoprogramma. 8. Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

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Samples: Concessione

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di Legge, la funzione gestione del bar/piccolo ristorante, l’organizzazione di attività e la erogazione dei servizi ad essi riconducibili sono soggetti al controllo sul buon andamento dei lavori del Comune di Bastiglia. Il Comune di Bastiglia potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dal concessionario alle disposizioni contenute nel presente Convenzione, l’osservanza delle clausole contenute nei documenti di assegnazione e dei servizil’applicazione puntuale delle tariffe. Al riguardo, sulla qualità delle prestazioni fornite il Comune di Bastiglia ha diritto in ogni tempo e sul livello momento, a mezzo di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessionepropri incaricati, con la più ampia facoltà senza obbligo di preavviso e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare la struttura (locale, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in materia sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporrecontrollarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in qualsiasi momento linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione. E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati del Comune osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, ferma restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed a sua discrezione ogni altro e giudiziomaggiore danno arrecato al Comune di Bastiglia. Il Comune di Bastiglia e il concessionario verificheranno congiuntamente e periodicamente l’andamento organizzativo, l’ispezione dei locali, dei magazzini nonché lo stato di manutenzione della struttura e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..connesse.

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Samples: Concessione Per l'Assegnazione Dell'unità Immobiliare

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita L’Agenzia ha la funzione facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Il controllo sul buon andamento dei lavori consisterà nell’accertamento della corrispondenza del materiale consegnato a quanto richiesto nel presente documento. Sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, sarà possibile: - accettare i prodotti; - rifiutare in tutto o in parte i prodotti. L’Agenzia ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, anche ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e dei servizidi chiederne la sostituzione con spese a carico dell’Aggiudicatario. Attesa l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto della consegna, l’Aggiudicatario dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello della merce fornita, entro i termini di soddisfazione degli utentivalidità di utilizzo della stessa. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza Gli articoli che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generalenon risulteranno perfettamente corrispondenti alle caratteristiche specificate, per i controlli sulla naturaquali si verificassero, sulla qualità anche in sede successiva alla consegna: - delle difformità di carattere qualitativo: differente marca, modello tra prodotti richiesti e sul buon svolgimento dei serviziprodotti consegnati oppure prodotti difettosi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine - delle difformità di verificare carattere quantitativo: differenze in eccesso o difetto, saranno protestati, anche a mezzo e-mail, e non accettati, con invito a sostituirli entro 7 (sette) giorni lavorativi, decorsi i quali, l’Agenzia potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all’inadempiente, trattenendola sui crediti dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà ritirare la merce non idonea e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione dell’Aggiudicatario stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell’Agenzia per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il regolare funzionamento dei servizimateriale possa subire. Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell’Aggiudicatario, l’efficienza ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e l’efficacia della gestionequant’altro inerente e conseguente. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione periodo intercorrente tra la data di Vigilanza Aziendale tutta consegna ed il termine previsto per la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso sostituzione non sarà computato ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione fini del calcolo di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..penali per ritardi.

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Samples: Fornitura Di Materiale Di Cancelleria

Controlli e verifiche. l’Azienda Sanitaria esercita Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la funzione gestione delle strutture e l’erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell’attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l’osservanza delle clausole contenute nel presente contratto e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite. In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di controllo sul buon andamento dei lavori propri incaricati, senza obbligo di preavviso e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia comporti interruzione di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegataattività, di accedere ed ispezionare le strutture (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli consegna dal concessionario stesso, nonché di lavorocontrollarne la conduzione sia dal lato tecnico, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generaleche da quello operativo e qualitativo, per i controlli sulla naturaverificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto. Le eventuali anomalie, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda SanitariaConcessionario, il quale sulla base dei verbali ricevutisarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato. Restano ferme le responsabilità amministrativa, provvederà alle eventuali comminatorie civile e diffidepenale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli ordine a campione. Le comunicazioni tra le parti sonoquanto riscontrato, di normarisolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riservasenza altre formalità, avvalendosi incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia del proprio Ufficio Tecnicocontratto, la facoltà ovvero di verificaresostituirsi al Concessionario stesso, in nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all’Amministrazione Comunale stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni momentodiritto dell'Amministrazione Comunale concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia del contratto e fermo restando ogni maggiore onere, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..obbligo e responsabilità.

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Samples: Concession Agreement