Convocazione del Consiglio di Amministrazione Clausole campione

Convocazione del Consiglio di Amministrazione. 39.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del Con- siglio stesso.
Convocazione del Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.
Convocazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale o in video-conferenza, tutte le volte che il suo Pre- sidente lo giudica necessario. La convocazione è fatta per lettera, telegramma, fax, telex o e-mail, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore, e di ciascun sindaco, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basta il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.
Convocazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede legale ovvero altrove, purché in Italia o in uno degli altri Paesi dell'Unione Europea, indicandone la data, l'ora, il luogo e le materie da trattare, ogni volta che lo ritenga opportuno nell'interesse sociale, ovvero quando ne riceva domanda scritta da uno o più amministratori delegati, o da almeno tre amministratori in carica, o dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti effettivi. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e, se necessario in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri con congruo anticipo, tenuto conto delle circostanze del caso. Di regola, la convocazione sarà fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante invio di lettera raccomandata, e-mail o telefax; nei casi di urgenza, essa potrà essere fatta con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore per e-mail o telefax. Della convocazione viene dato avviso ai sindaci nello stesso termine e con le stesse modalità. In mancanza delle su indicate formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica. Qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministrazione può tenere le proprie riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 10, ultimo comma; verificandosi tali condizioni, la riunione si intende tenuta nel luogo dove si trova il Presidente, luogo ove deve trovarsi anche il Segretario della riunione per la redazione del verbale.
Convocazione del Consiglio di Amministrazione. 23.1 Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale. 23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica confermata da spedirsi a ciascun amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. 23.3 In caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione è effettuata dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, la convocazione è effettuata dall'amministratore delegato. Il consiglio può inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. ART. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23.1 Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale. 23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica confermata da spedirsi a ciascun amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. 23.3 In caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione è effettuata dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, la convocazione è effettuata dall'amministratore delegato. Il consiglio può inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.
Convocazione del Consiglio di Amministrazione. 24.1.1 Il consiglio di amministrazione della Società si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché nei Paesi membri dell’Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di: (a) il vice presidente del consiglio di amministrazione; (b) almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del consiglio stesso; o (c) il collegio sindacale nei casi previsti dalla Legge.

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