NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Clausole campione

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. La procedura di nomina degli amministratori è disciplinata dal Codice Civile, dal TUF, dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (“TUB”) e dalle correlate disposizioni regolamentari, nonché dall’art. 10 dello Statuto di Banca Sistema, normativa tutta alla quale si rinvia. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri. Nel rispetto del principio dell’adeguata diversificazione della composizione in termini di genere, almeno due quinti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. I componenti dell’organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall’Assemblea all’atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. Si ricorda che i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con il sistema delle liste nelle quali i candidati devono essere elencati, in numero massimo di undici, mediante un numero progressivo. Il candidato posto al numero progressivo “1” di ciascuna lista sarà anche il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per agevolare la presentazione delle “liste di minoranza” per la nomina del Consiglio di Amministrazione, saranno ammesse anche le liste con un numero di Amministratori inferiore al minimo di tre previsto dall’art. 10.2, comma 2, dello Statuto di Banca Sistema, anche al fine di dare coerente applicazione alle lettere a), b) e c) dell’art. 10.2 dello Statuto, che riservano alla c.d. “lista di minoranza” un numero di amministratori inferiore a tre. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a uno stesso gruppo, aderenti a uno stesso patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del TUF, il soggetto che lo controlla, il soggetto dal quale è controllato e il soggetto sottoposto a comune controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse da quella presentata. Il concorso, diretto o indiretto, nell’indicazione delle candidature da presentare in più di una lista, comporta che dette liste si considerano non presentate. Sono considerati appartenenti a uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria...
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 6.1 La Parti si obbligano a fare in modo che, per tutta la durata del Patto, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, di cui: 2 (due) designati da X. Xxxxxx, 1 (uno) da Giaquinta, 1 (uno) da Cardiovascolar ed 1 (uno) dall’Università. In caso di cessazione dalla carica di uno dei consiglieri, il consigliere da nominarsi in sua sostituzione dovrà essere designato dallo stesso Xxxxx che aveva designato quello cessato. 6.2 Le Parti faranno sì che le nomine dei consiglieri e suoi rinnovi rispettino per tutta la durata del Patto quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, anche nel caso dell’ingresso in Società di terzi investitori e nel caso di ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione. 6.3 Le Parti convengono che: (i) P. Xxxxxx ricopra la carica di Presidente nonché di Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione, con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, (ii) per tutta la durata del mandato del primo Consiglio di Amministrazione (tre anni fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018) i consiglieri non percepiranno alcun compenso. 6.4 Le Parti, inoltre, faranno sì che immediatamente dopo la nomina del Consiglio di Amministrazione si tenga la prima adunanza del Consiglio per nominare il Presidente (ove non vi abbia già provveduto l’assemblea) e l’Amministratore Delegato nonché per effettuare eventualmente altre nomine e conferire specifici poteri al consigliere di amministrazione Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx in merito alla sottoscrizione in nome e per conto della Società di una licenza esclusiva che garantisca il diritto di attuare gli insegnamenti dei Brevetti in Italia ed in tutti gli Stati del mondo in cui gli stessi saranno estesi secondo il testo che verrà approvato dal Consiglio a maggioranza dei presenti (il “Contratto di Licenza”). 6.5 Salva diversa unanime deliberazione di tutti i consiglieri, il Consiglio di Amministrazione, si riunirà con frequenza mensile, e, in ogni caso, ogni volta che ne facciano richiesta almeno due consiglieri di amministrazione. 6.6 Qualora i Xxxx decidessero di nominare il Collegio Sindacale, P. Xxxxxx avrà il diritto di nominare due membri effettivi (di cui uno quale Presidente) ed un supplente, l’Università avrà il diritto di nominare un sindaco effettivo; il rimanente sindaco supplente e tutti i sindaci, qualora per qualsiasi motivo il Socio avente diritto ometta di designare taluno dei sindaci come sopra, saranno...
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 1. L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. 2. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci detengano, alla data di presentazione della lista, un numero di azioni che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale ("Quota di Partecipazione"). 3. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Devono inoltre presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo);
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 19.1 All’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino complessivamente un numero di candidati inferiori a tre.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Gli Azionisti si sono impegnati a presentare congiuntamente, e votare, un'unica lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società che sarà nominato dall'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (ovvero prima di suddetta data, laddove per qualsivoglia ragione l'attuale Consiglio di Amministrazione in carica dovesse decadere prima generi per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare pro tempore vigente:
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 10 dello Statuto, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ciascuna delle quali potrà contenere un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione (ossia entro il 2 aprile 2021), (i) presso la sede sociale della Società in Roma, Piazza Sallustio n. 9 oppure (ii) tramite invio via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx congiuntamente con le informazioni che consentano l’identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico. La/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 6 aprile 2021). Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari al 2,5%. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: (i) appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del TUF si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), ...
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  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;