NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Clausole campione

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. La procedura di nomina degli amministratori è disciplinata dal Codice Civile, dal TUF, dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (“TUB”) e dalle correlate disposizioni regolamentari, nonché dall’art. 10 dello Statuto di Banca Sistema, normativa tutta alla quale si rinvia. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri. Nel rispetto del principio dell’adeguata diversificazione della composizione in termini di genere, almeno due quinti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. I componenti dell’organo amministrativo durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall’Assemblea all’atto di nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. Si ricorda che i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con il sistema delle liste nelle quali i candidati devono essere elencati, in numero massimo di undici, mediante un numero progressivo. Il candidato posto al numero progressivo “1” di ciascuna lista sarà anche il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per agevolare la presentazione delle “liste di minoranza” per la nomina del Consiglio di Amministrazione, saranno ammesse anche le liste con un numero di Amministratori inferiore al minimo di tre previsto dall’art. 10.2, comma 2, dello Statuto di Banca Sistema, anche al fine di dare coerente applicazione alle lettere a), b) e c) dell’art. 10.2 dello Statuto, che riservano alla c.d. “lista di minoranza” un numero di amministratori inferiore a tre. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a uno stesso gruppo, aderenti a uno stesso patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del TUF, il soggetto che lo controlla, il soggetto dal quale è controllato e il soggetto sottoposto a comune controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista, né possono votare liste diverse da quella presentata. Il concorso, diretto o indiretto, nell’indicazione delle candidature da presentare in più di una lista, comporta che dette liste si considerano non presentate. Sono considerati appartenenti a uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria...
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. All’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre).
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Ai sensi dell’articolo 147-ter del TUF e dell’articolo 14 dello Statuto Sociale gli Amministratori sono eletti dall’ Assemblea Ordinaria sulla base delle liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste soltanto tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 4,5 % del capitale sociale come da delibera Consob n. 18775 del 29 gennaio 2014. Ogni socio, nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell’articolo 93 del TUF, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di illeggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede della società in Milano, via San Vittore n. 40, almeno 25 giorni prima di quello previsto per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 4 maggio 2017). Ai sensi dell’articolo 147-ter del TUF, la titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione è determinata avente a riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell’azionista nel giorno in cui la stessa lista è depositata presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazioni delle liste , i soci che concorrono alla presentazione delle liste devono presentare e/o far recapitare presso la sede sociale copia della apposita certificazione rilasciata dall’ intermediario abilitato ai sensi della legge comprovante la titolarità del numero delle azioni necessario per la presentazione della lista , rilasciata almeno 21 giorni prima dell’ Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio d’ Amministrazione, ossia entro l’8 maggio 2017. Il deposito delle liste e la copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all’ indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx . Nel caso di presentazione a mezzo posta certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. Come prescritto dalla legge, dalla normativa applicabile e dall’ articolo 14 dello Statuto Sociale , le liste dovranno essere co...
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Gli Azionisti si sono impegnati a presentare congiuntamente, e votare, un'unica lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società che sarà nominato dall'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (ovvero prima di suddetta data, laddove per qualsivoglia ragione l'attuale Consiglio di Amministrazione in carica dovesse decadere prima generi per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare pro tempore vigente:
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 1. L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. 2. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci detengano, alla data di presentazione della lista, un numero di azioni che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale ("Quota di Partecipazione"). 3. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Devono inoltre presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo);
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 6.1 La Parti si obbligano a fare in modo che, per tutta la durata del Patto, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, di cui: 2 (due) designati da X. Xxxxxx, 1 (uno) da Giaquinta, 1 (uno) da Cardiovascolar ed 1 (uno) dall’Università. In caso di cessazione dalla carica di uno dei consiglieri, il consigliere da nominarsi in sua sostituzione dovrà essere designato dallo stesso Xxxxx che aveva designato quello cessato. 6.2 Le Parti faranno sì che le nomine dei consiglieri e suoi rinnovi rispettino per tutta la durata del Patto quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, anche nel caso dell’ingresso in Società di terzi investitori e nel caso di ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione. 6.3 Le Parti convengono che: (i) P. Xxxxxx ricopra la carica di Presidente nonché di Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione, con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, (ii) per tutta la durata del mandato del primo Consiglio di Amministrazione (tre anni fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018) i consiglieri non percepiranno alcun compenso. 6.4 Le Parti, inoltre, faranno sì che immediatamente dopo la nomina del Consiglio di Amministrazione si tenga la prima adunanza del Consiglio per nominare il Presidente (ove non vi abbia già provveduto l’assemblea) e l’Amministratore Delegato nonché per effettuare eventualmente altre nomine e conferire specifici poteri al consigliere di amministrazione Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx in merito alla sottoscrizione in nome e per conto della Società di una licenza esclusiva che garantisca il diritto di attuare gli insegnamenti dei Brevetti in Italia ed in tutti gli Stati del mondo in cui gli stessi saranno estesi secondo il testo che verrà approvato dal Consiglio a maggioranza dei presenti (il “Contratto di Licenza”). 6.5 Salva diversa unanime deliberazione di tutti i consiglieri, il Consiglio di Amministrazione, si riunirà con frequenza mensile, e, in ogni caso, ogni volta che ne facciano richiesta almeno due consiglieri di amministrazione. 6.6 Qualora i Xxxx decidessero di nominare il Collegio Sindacale, P. Xxxxxx avrà il diritto di nominare due membri effettivi (di cui uno quale Presidente) ed un supplente, l’Università avrà il diritto di nominare un sindaco effettivo; il rimanente sindaco supplente e tutti i sindaci, qualora per qualsiasi motivo il Socio avente diritto ometta di designare taluno dei sindaci come sopra, saranno...
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  • Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Somministrazione di lavoro In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la Legge Regionale Xxxxxx Xxxxxxx del 24 marzo 2000 n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, denominata “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, ed in particolare l’art. 15 “Accordi Territoriali”, che al comma 1 prevede gli Accordi tra enti al fine di concordare obiettivi e scelte strategiche ovvero per coordinare l’attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali; Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e nello specifico l’art. 15 – Accordi fra le pubbliche amministrazioni; Dato atto: - che il comparto D4.112 è compreso nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come “Ambito produttivo suscettibile di sviluppo per funzioni miste, logistiche e del commercio non alimentare”; - che il Comune di Anzola dell’Xxxxxx e il Comune di Crespellano hanno sottoscritto in data 20 aprile 2006 l’Accordo Territoriale per l’Ambito Produttivo del Polo del Martignone previsto dal P.T.C.P.P., ove tra gli impegni assunti (art. 3 – sistemi della viabilità) è prevista l’ottimizzazione dell’accessibilità di tale ambito produttivo al fine di garantire livelli di sostenibilità della rete di mobilità sia interna che esterna all’ambito stesso; Preso atto: - che il Comune di Anzola dell’Xxxxxx con propria deliberazione n. 77 del 01.10.2007, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica del comparto D4.112 disciplinato nel PRG del Comune di Anzola dell’Xxxxxx e localizzato in Xxx Xxxxxx x. 397; - che l’attuazione del comparto D4.112 determina azioni che hanno una diretta interazione nel confinante Comune di Crespellano ora Valsamoggia in particolare per la realizzazione di opere di urbanizzazione generale che di seguito si sintetizzano: - attraversamento ciclo pedonale del Torrente Samoggia parallelo alla Via Xxxxxx; - opere di rallentamento della velocità nel tratto ad est e a ovest della Strada Provinciale; - opere per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali della S.S. Via Xxxxxx nel tratto prospiciente il comparto D4.112; - obbligo delle Società CTA e FMG, soggetti attuatori del Piano Particolareggiato D4.112, di farsi carico dell’intera realizzazione delle opere di urbanizzazione previste negli atti di approvazione dello strumento urbanistico attuativo;

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch