Corretto e razionale uso dell’acqua Clausole campione

Corretto e razionale uso dell’acqua. L'acqua potabile distribuita attraverso la rete idrica è somministrata prioritariamente per il consumo umano. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti in cui le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Oltre al consumo umano, sono da considerare fondamentali l'uso commerciale e artigianale, le utenze pubbliche e l'uso antincendio. L'acqua può essere somministrata, se disponibile dopo aver soddisfatto i suddetti bisogni, per: − gli usi zootecnici ed agricoli; − gli usi produttivi industriali (compresi gli usi temporanei di cantiere); − altri usi. La somministrazione di acqua per gli usi di cui al periodo precedente viene concessa nei limiti della disponibilità e della potenzialità degli impianti; le forniture di questo tipo possono essere sospese, limitate o revocate nel momento in cui la disponibilità di risorsa non sia tale da poter garantire gli usi prioritari legati al consumo umano. L'Utente finale si impegna a utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e a favorire il riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento e della normativa vigente in materia. E’ vietata l’utilizzazione dell’acqua per la fornitura a terzi, per scopi o per immobili diversi da quelli specificati nel contratto di fornitura.
Corretto e razionale uso dell’acqua. L’acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Si intende corretto e razionale l’uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Con tale scopo, il gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all’erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche (vedi art. 66 “Acque meteoriche”). Il gestore, in ottemperanza al Piano d’ambito predisposto dall’Agenzia, organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell’acqua dall’ambiente tenendo conto dell'entità e della qualità delle risorse disponibili e dell’uso cui l’acqua sarà destinata (civile, industriale e irriguo). Per la distribuzione della risorsa il gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l’installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di ambito allegato alla Convenzione. Nell’ambito del convogliamento e del trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche, il gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie. L’utente si impegna ad utilizzare l’acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento. Allo stesso modo, l’utente si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento. In particola...
Corretto e razionale uso dell’acqua. I titolari degli insediamenti produttivi che intendono usufruire del servizio di erogazione acqua sono tenuti a rispettare fin dalla data di attivazione della fornitura i criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua di cui all’allegato 2 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento, come modificato dal D. Lgs.152/2006 Parte Terza. In particolare essi dovranno:
Corretto e razionale uso dell’acqua. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fo- gnatura sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua, di cui al Capo II “Tutela Quantitativa della Risorsa e Risparmio Idrico” del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni. L’Azienda, oltre al con- trollo generale sul rispetto di detti criteri, potrà svolgere funzioni di indirizzo nei confronti degli stabilimenti allacciati alla pubblica fognatura, fornendo l’assistenza necessaria allo scopo di promuovere e favorire il riutilizzo e il riciclo delle acque reflue o già usate nel ciclo produttivo.
Corretto e razionale uso dell’acqua. I proprietari di insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni e di nuova costruzione che intendono recapitare i propri scarichi nella rete fognaria sono tenuti a realizzare reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili e a rispettare fin dalla data di attivazione dello scarico nella rete fognaria, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ed al disposto della Legge 5 gennaio 1994 n° 36. In particolare essi dovranno:
Corretto e razionale uso dell’acqua. 1. I titolari degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che intendano recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare, fin dall’attivazione dello scarico, oltre ai limiti fissati dal successivo Titolo IV, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua di cui allegato 2 della delibera del C.I.T.A.I del 4 febbraio 1977 nonché la normativa integrativa e di attuazione, di cui al punto d) dell’art. 2 della legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni.

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  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.