COSTITUZIONE DEL FONDO. 1. E’ costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all’articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo. 2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all’affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli affidamenti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso. 3. Ai sensi dell’articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato: a) per un ammontare pari all’80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all’articolo 2; b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata: − all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture; − all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; − per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. 5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle: TABELLA A) LAVORI PUBBLICI fino a euro 1.000.000 2% oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000 1,8% oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000 1,6% oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000 1,4% oltre euro 25.000.000 1,0% TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE fino a euro 500.000,00 2% oltre euro 500.000,00: − per la parte fino a euro 500.000,00 − per la parte oltre euro 500.000,00 2% 1,5% 7. Negli appalti relativi a servizi o forniture l’incentivo è dovuto solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.1. La nomina del direttore dell’esecuzione del contratto avviene con atto del Responsabile del procedimento prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto stesso. 8. Nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori. 9. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per La Corresponsione Degli Incentivi Per Le Funzioni Tecniche
COSTITUZIONE DEL FONDO. 1. E’ costituito un fondo Il Fondo di cui all’art. 113, comma 2, del Codice è posto a carico degli stanziamenti inseriti negli stati di previsione della spesa o in bilancio per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo 113.
2. Nel quadro economico di ciascun processo di spesa vengono destinate al Fondo di cui al precedente comma risorse finanziarie fino al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, modulate come specificato nei successivi commi del presente articolo. Il presente comma si applica agli appalti di servizi o forniture nel quale confluiscono tutte caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
3. Non sono inclusi nel Fondo di cui al comma 1 gli oneri connessi alle polizze assicurative di cui all’art. 24, comma 4, del Codice.
4. Il Fondo di cui all'art. l13, comma 2, del Codice è così modulato:
a) per importo a base di gara superiore a euro 40.000,00 e fino a euro 10.000.000,00 le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all’articolo 3 nella misura stabilita finanziarie sono pari al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre 2% dell'importo dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all’affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli affidamenti posti posto a base di gara, Iva esclusa ;
b) per importo a base di gara compreso tra euro 10.000.00l,00 e comprensiva degli oneri non soggetti euro 20.000.000,00 le risorse finanziarie sono pari all’ 1,9% dell'importo dei lavori/servizi/forniture posto a ribassobase di gara;
c) per importo a base di gara superiore a euro 20.000.000,00 le risorse finanziarie sono pari all’1,8% dell'importo dei lavori/ servizi/forniture posto a base di gara.
35. Ai sensi dell’articolo 113, commi 3 e 4 L'80% delle risorse finanziarie del Codice, il fondo è destinato:
a) per un ammontare pari all’80%, da ripartire secondo i criteri Fondo di cui al successivo precedente comma 1 del presente articolo 10costituisce il Fondo Incentivante ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti nell’articolo 4 del presente accordo e tra i soggetti di cui all’articolo 2;al successivo art. 3.
b) per un ammontare pari 6. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo di cui al 20%precedente comma l, ad esclusione di delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata: − all’acquisto , è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia l'edilizia e le infrastrutture; − all’implementazione , di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; − . Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. La misura effettiva spesa è programmata e disposta con atto del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:
TABELLA A) LAVORI PUBBLICI fino a euro 1.000.000 2% oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000 1,8% oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000 1,6% oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000 1,4% oltre euro 25.000.000 1,0% TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE fino a euro 500.000,00 2% oltre euro 500.000,00: − per la parte fino a euro 500.000,00 − per la parte oltre euro 500.000,00 2% 1,5%Direttore Generale.
7. Negli appalti relativi Le somme che costituiscono il Fondo Incentivante sono utilizzabili in termini di spesa solamente a servizi o forniture l’incentivo è dovuto solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione conclusione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.1. La nomina del direttore dell’esecuzione del contratto avviene con atto del Responsabile del procedimento prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto stessocollaudo/verifica di conformità.
8. Nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Integrativo
COSTITUZIONE DEL FONDO. 1. E’ costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività Nel bilancio a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3all’art. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all’affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al 113 comma 1 è iscritta una somma non superiore D.Lgs 50/2016 sono iscritte le quote pari al 2% modulata sull'importo degli affidamenti posti massimo al 2 (due) per cento dell’importo a base di gara, Iva esclusa compresi Oneri per la sicurezza, dei lavori, servizi e comprensiva degli oneri non soggetti forniture, come disciplinati dal D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, di importo pari o superiore a ribassoEuro 5.000,00 per i lavori ed €. 10.000,00 per servizi e forniture, per i quali vengono svolti i compiti previsti dal richiamato articolo 113.
2. L’80% delle risorse finanziarie del fondo è assegnata al Dirigente del Settore competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.
3. Ai sensi dell’articolo 113, commi 3 e 4 Il restante 20% delle risorse finanziarie del Codice, il fondo è destinato:
a) per un ammontare pari all’80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all’articolo 2;
b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata: − all’acquisto vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia l'edilizia e le infrastrutture; − all’implementazione , di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; − . Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.L’effettiva percentuale di alimentazione, da applicare all’importo posto a base di gara compresi Oneri per la sicurezza, è calcolata sulla base delle seguenti aliquote: • PER I LAVORI:
1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore ad Euro 5.000,00, ed inferiore ad Euro 500.000
2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra Euro 500.000 ed Euro 1.500.000
3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 1.500.00 • PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:
1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a Euro 10.000,00 ed inferiore ad Euro 40.000,00
2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a Euro
3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 209.000);
5. La misura effettiva del Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da costituire è rapportata all'importo a base errori od omissioni imputabili all’ufficio responsabile della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:
TABELLA A) LAVORI PUBBLICI fino a euro 1.000.000 2% oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000 1,8% oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000 1,6% oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000 1,4% oltre euro 25.000.000 1,0% TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE fino a euro 500.000,00 2% oltre euro 500.000,00: − per la parte fino a euro 500.000,00 − per la parte oltre euro 500.000,00 2% 1,5%
7. Negli appalti relativi a servizi o forniture l’incentivo è dovuto solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.1. La nomina del direttore dell’esecuzione del contratto avviene con atto del Responsabile del procedimento prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto stessoprogettazione.
8. Nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
96. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementarimodifiche di contratti durante il periodo di efficacia, individuati dal decreto legislativo 50/2016, articolo, 106, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importoimporto a base di gara.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per La Disciplina Del Fondo Incentivante Per Le Funzioni Tecniche
COSTITUZIONE DEL FONDO. 1. E’ costituito 1 E’costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all’articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. 2 Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all’affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli affidamenti appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. 3 Ai sensi dell’articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
a) 3.a per un ammontare pari all’80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all’articolo 2;
b) 3.b per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata: − all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture; − all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; − per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.;
4. 4 Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali assistenziali, IRAP previsti dalla legge.
5. 5 La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:
TABELLA A) LAVORI PUBBLICI da 40.000,00 e fino a euro 1.000.000 2% oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000 1,8% oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000 1,6% oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000 1,4% oltre euro 25.000.000 1,0% TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE Da 40.000,00 e fino a euro 500.000,00 2% oltre euro 500.000,00: − per la parte fino a euro 500.000,00 − per la parte oltre euro 500.000,00 21,5% 1,5%
7. 6 Negli appalti relativi a servizi o forniture l’incentivo il fondo è dovuto alimentato solo nel caso in cui è venga nominato con apposita determinazione il direttore Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016contratto, par. 10.1. La nomina del direttore dell’esecuzione del contratto avviene con atto del Responsabile del procedimento prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto stessointeso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP2.
8. Nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
9. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
Appears in 1 contract
Samples: Deliberation