Orario di lavoro ordinario. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art. 51 del C.C.N.L. 06/09 e dagli accordi RSU di Istituto. Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato fatto salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate all’inizio dell’anno scolastico e previo accordo con il responsabile di plesso o il D.S.G.A. (posta, sede centrale, emergenze) qualsiasi altra uscita durante l’orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate dall’Istituto, deve essere preventivamente comunicata (anche verbalmente o telefonicamente) e concessa dal D.S.G.A o da un suo delegato.
Orario di lavoro ordinario. “ Per orario di lavoro deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio. Esso nella sua configurazione ordinaria si compone di 36 ore settimanali e nell’ambito dell’orario contrattuale è funzionale all’orario di servizio”. Ovverosia la prestazione temporale ordinaria consiste in 6 ore continuative per 6 giorni per un totale di 36 ore che possono essere articolate tenendo conto delle seguenti precisazioni: L’orario di lavoro non deve essere normalmente inferiore alle 4 ore giornaliere né superiore alle 9 ore, comprese le prestazioni aggiuntive; Per attività svolte al di fuori della sede di servizio il tempo necessario per lo spostamento e il rientro in sede è considerato servizio a tutti gli effetti; Qualora la prestazione di orario giornaliero ecceda le 6 ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno trenta minuti per il recupero delle energie psicofisiche e per l’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista qualora l’orario continuativo di lavoro giornaliero sia superiore alle 7 ore e 12 minuti. Le prestazioni straordinarie non programmate richieste dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico per sopraggiunte esigenze di servizio non sono soggette a pausa obbligatoria; In casi eccezionali, derivanti dall’assenza di personale, e per brevi periodi, il Dirigente Scolastico o il Direttore S.G.A. possono disporre, fermo restando il principio della turnazione, anche un’articolazione non continuativa dell’orario giornaliero.
Orario di lavoro ordinario. E’ l’orario d’obbligo stabilito dal CCNL con riferimento ad una durata media settimanale della prestazione lavorativa o mensile, da completarsi di norma entro il TRIMESTRE di riferimento o nel trimestre successivo e comunque in un periodo non superiore all’anno solare (primo gennaio – trentuno dicembre).
Orario di lavoro ordinario. L’attività ordinaria di lavoro dei dipendenti si svolge, in generale, secondo il seguente orario differenziato per inquadramento e mansione.
Orario di lavoro ordinario. L’orario di lavoro ordinario del personale ATA si articola di norma in 36 ore settimanali su 5 giorni e per 7,12 ore continuative antimeridiane ore nella fascia oraria 7,30/14,42. Per garantire il miglioramento dei servizi e tenuto conto anche delle esigenze del dipendente, è possibile articolare il monte ore settimanale sulla base delle seguenti tipologie:
Orario di lavoro ordinario. L’orario di lavoro giornaliero del personale ATA si articola di norma in 36 ore settimanali su 6 giorni e per 6 ore continuative antimeridiane (fatta salva l’eventuale riduzione a 35 ore). Per garantire il miglioramento dei servizi e tenuto conto anche delle esigenze del dipendente, è possibile articolare il monte ore settimanale sulla base dei seguenti criteri: • orario distribuito in 5 giorni; • flessibilità di orario; • turnazione. Tali istituti possono anche coesistere nell’ambito della concreta gestione dell’organizzazione dei servizi. L’orario di lavoro non deve essere normalmente inferiore alle 4 ore giornaliere né superiore alle 9. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore continuative il personale deve usufruire, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa è obbligatoria se si superano le 7 ore e 12 minuti. In coerenza con le disposizioni di cui all'art.52 del CCNL possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro che possono coesistere in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti dalla Scuola: • Orario di lavoro flessibile; • Orario plurisettimanale; • Turnazioni. Nel caso in cui le disponibilità del personale non siano sufficienti alla copertura delle esigenze e dell'orario di servizio dell'Ufficio stabilito si ricorrerà alla turnazione per assicurare il servizio.
Orario di lavoro ordinario. 1. L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico.
Orario di lavoro ordinario ore 173 • giorni 26 • ore settimanali 40 • ore giornaliere 8 • diurno 15% 12 • notturno 30% • diurno festivo 30% • notturno festivo 50% lavoro supplementare • lavoro a turni 10% • aziende fino a 100 dipendenti 250 ore • aziende oltre 100 dipendenti 250 ore lavoro notturno • in turni 15% • notturno festivo 20% lavoro festivo • lavoro domenicale 10% • lavoro festivo 10% • Indennità richiamo in servizio 6,00 € • Ind. Lavoro non soggetto a limitazioni di orario 20% paga base
Orario di lavoro ordinario. 1. Viene interamente recepito nel presente Contratto il disposto dell’art. 53 del CCNL 29.11.2007.
Orario di lavoro ordinario. L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore consecutive antimeridiane per sei giorni consecutivi. L’orario massimo di lavoro giornaliero è di nove ore. Su richiesta scritta e motivata del lavoratore,il DSGA (su delega del DS), ferme salve le esigenze del servizio, potrà concedere una rimodulazione dell’orario sulla base di una tolleranza di dieci minuti di anticipo o ritardo sul normale orario 8:00 14:00. Poiché l’orario di servizio della scuola prevede la presenza di attività curricolari dalle ore 8.25 alle ore