Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie. (art. 7, comma 4, let. a), del CCNL 21.5.2018)
Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie. 1-Le risorse finanziarie annualmente calcolate (come da CCNL e norme vigenti) e disponibili (a costituire il «fondo risorse decentrate») sono ripartite, ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al precedente art. 12, secondo i seguenti criteri generali:
Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie. 1. Le risorse finanziarie annualmente calcolate (come da CCNL e norme vigenti) e disponibili ( a costituire il “fondo risorse decentrate”) sono ripartite, ai fini dell’applicazione degli istituti di cui al precedente articolo 6, secondo i seguenti criteri generali:
Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie. 1. Le risorse decentrate nell’ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all’art. 31 del CCNL 22.1.2004, sono destinate, in funzione dei diversi utilizzi, secondo i seguenti criteri:
Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie. (ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/04) Le risorse destinate all’incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 ccnl 1999 e xx.xx.) sono determinate annualmente dall’Amministrazione e oggetto di confronto con le XX.XX.. Con effetto dal 31/12/2003 e a valere dall’anno 2004 tale fondo è composto da una parte definita “RISORSE CERTE, STABILI e CONTINUE” (art. 31 c. 2) che sono storicizzate anche per gli anni futuri e da una parte di “RISORSE EVENTUALI e VARIABILI” (art. 31 c. 3) che può variare di anno in anno secondo le disposizioni previste. Dette risorse. integrate sulla base dei successivi CCNL, alle condizioni e con le decorrenze ivi previste, sono determinate per l’anno 2010 secondo la specifica contenuta nel prospetto allegato ( xxx.xx “A”) . Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 35, 36 e 37 del vigente CCNL, nonché delle richiamata disciplina dell’art. 17 del CCNL 01/04/99 con i seguenti criteri: ➢ Costituire il fondo per l’istituzione e disciplina della cosiddetta indennità di comparto (art. 33); ➢ Mantenere integre nel tempo le risorse destinate per le progressioni economiche orizzontali (artt. 34 e 35);
Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie. 1. Le risorse finanziarie annualmente disponibili sono ripartite, ai fini dell’applicazione degli istituti di cui al precedente art. 6, secondo i seguenti criteri generali:
Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie. 1. Le risorse decentrate, determinate secondo la previsione degli articoli 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative intervenute in materia, sono costituite annualmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica/finanziaria e sono ripartite in risorse stabili e risorse variabili.
Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie. 15 CAPO III – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (PEO) 16
Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie. Art. 10 – Criteri per l’erogazione della produttività collettiva ed individuale
Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie. Art. 8 Progressioni economiche– Criteri generali