Risorse decentrate Clausole campione

Risorse decentrate. Art. 3 (Consistenza del Fondo delle risorse decentrate) 1. La determinazione annuale delle risorse costituenti il Fondo delle risorse decentrate è di competenza dell’Amministrazione. • Con la determinazione di costituzione del Fondo (Determina n. 492 del 16.11.2019) sono state quantificate le risorse da destinare alla contrattazione decentrata per l’anno 2019, tenendo conto dell’applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 che prevede quanto segue: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”. La consistenza del fondo è così definita: Risorse stabili UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018) 69.845 QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) 1.747 DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) 2.902 RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C) 660 Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D) - PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E) - INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F) - INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G) - INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H) - - DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' - DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO IMPORTO 2016 (ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017) 75.154,00
Risorse decentrate. Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie
Risorse decentrate. 1. Le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2006, di cui al dettaglio della Tab D allegata al presente contratto, ammontano nell’ordine, ad € 434.611,46 oltre a quelle variabili di cui al successivo art. 32.
Risorse decentrate. L’articolo contiene tutti i dati inerenti la costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in applicazione dell’art. 31 commi 2 e 3 del CCNL del 22/01/2004. Nella quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2016 sono stati rispettati i limiti di contenimento della spesa del personale per l’anno 2016. Norme contratto CCDI 2015 In coerenza con le direttive impartite dal competente organo politico, gli effetti attesi dalla stipulazione del CCDI per l’anno 2016 possono così riassumersi: ▪ Conformità dei contenuti alle disposizioni legislative e contrattuali disciplinanti le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello aziendale; ▪ Rispetto dei limiti in tema di contenimento della spesa del personale per l’anno 2016; ▪ Utilizzo mirato e selettivo dei vari istituti contrattuali volto a rafforzare l’efficacia dell’azione amministrativa ed a migliorare la qualità dei servizi erogati dall’Ente, nell’ottica di andare incontro alle esigenze dei cittadini, offrendo un prodotto più rispondente alle loro aspettative; ▪ Responsabilizzazione del personale e valorizzazione delle capacità individuali, mediante l’affermazione dei criteri meritocratici nell’affidamento degli incarichi e nell’incentivazione delle prestazioni.
Risorse decentrate. 1. Le risorse destinate all’incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 del C.C.N.L. 1999 e s.m.i.) sono determinate annualmente dall’Amministrazione e l’utilizzo di tale ri- sorse forma oggetto di contrattazione con XX.XX. 2. Le risorse decentrate di parte stabile non utilizzate nel corrispondente esercizio finanziario, sono portate in aumento delle complessive risorse dell’anno successivo. 3. Le risorse decentrate di parte variabile non utilizzate nel corrispondente esercizio finanziario costitui- scono economie di bilancio. 4. Il fondo è composto da una parte definita “RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUE” (art. 31, comma 2) CCNL 22.1.2004 che sono storicizzate anche per gli anni futuri e da una parte di “RISORSE EVENTUALI E VARIABILI” (art. 31, comma 3) che può variare di anno in anno secondo le disposi- zioni previste, quantificate nei prospetti allegati al presente contratto. 5. Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 34, 35, 36, 37 del C.C.N.L. 22.1.2004, nonché della richiamata disciplina dell’art. 17 del C.C.N.L. 1.4.1999 con i seguenti criteri: a) costituire il fondo per l’istituzione e disciplina della “indennità di comparto” (art. 33); b) mantenere integre nel tempo le risorse da destinare alle progressioni economiche orizzontali (artt. 34 e 35); c) prevedere le risorse necessarie per compensare l’esercizio di compiti che comportano specifi- che responsabilità del personale (art. 36, comma 1 e comma 2); d) identificare le risorse per riconoscere attività svolte in particolari condizioni disagiate o previste dalla contrattazione nazionale e comunque finanziate con risorse di cui all’art. 15 del C.C.N.L. (indennità di rischio, art. 41);
Risorse decentrate. La parte sindacale prende atto che l’Amministrazione comunale, giusta deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 25.03.2004 (come modificata con successive deliberazioni n.44 del 15.04.2004 e n.55 del 06.05.2004), in applicazione dell’art.31, comma 1, del C.C.N.L., ha quantificato complessivamente le risorse decentrate in € 91.102,23 di cui € 85.371,35 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), ed € 5.730,88 quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente). La quantificazione delle risorse decentrate, fatti salvi eventuali ulteriori incrementi derivanti dall'applicazione del CCNL per il biennio economico 2004/05, non potrà non tenere conto del processo di trasferimento di funzioni e di personale all’Unione. Pertanto in caso di mobilità d’ufficio del personale comunale all’Unione le risorse decentrate verranno ridotte della misura corrispondente (valore medio pro-capite, riferito alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità per numero di dipendenti trasferiti). In caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, che incrementano la dotazione organica dell’ente, le risorse decentrate vengono stabilmente incrementate, per ogni assunzione, del valore medio pro-capite, riferito alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità. In caso di assunzioni a tempo determinato le risorse decentrate aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità vengono incrementate, per ogni assunzione, del valore medio pro- capite, riferito alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, rapportato al periodo di durata del contratto individuale di lavoro e per la durata del contratto stesso. Le risorse non sono incrementare nei casi di assunzioni a tempo determinato per sostituzione di personale assente per aspettativa senza assegni. Nell’anno 2005, in caso di applicazione, successivamente all’approvazione del rendiconto 2003, dell’accordo sottoscritto ex-art dell’art.5 C.C.N.L. 5.10.2001, le risorse decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità restano incrementate della sola quota utilizzata per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali.
Risorse decentrate. 1. Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività (ex articolo 67 del CCNL 21.05.2018) denominate " Risorse decentrate" sono quantificate annualmente dall'Amministrazione. 2. Annualmente sono prelevate dall’ "Unico importo consolidato di tutte le Risorse decentrate stabili" le risorse necessarie al finanziamento degli oneri relativi al pagamento degli istituti di cui all’articolo 68, comma 1, del CCNL del 21.5.2018: a) dell'indennità di comparto secondo le regole dell'articolo 33 del CCNL 22 gennaio 2004; b) dei maggiori compensi attribuiti al personale che ha beneficiato delle progressioni economiche orizzontali; 3. Le risorse finanziarie residue rappresentano le "Risorse decentrate stabili disponibili", il cui utilizzo - congiuntamente a quello relativo alle eventuali risorse variabili - è definito in sede di contrattazione integrativa annuale nel rispetto della disciplina contenuta nei vigenti CCNL. Esse sono destinate alla remunerazione degli istituti di cui all’articolo 68, comma 2 del CCNL 21.5.2018: a) riservare risorse finanziarie significative per riconoscere la progressione orizzontale ai dipendenti attraverso percorsi selettivi; b) mantenere comunque "significativi" gli importi da destinare al riconoscimento di prestazioni apprezzabili, in termini sia di qualità che di risultati di lavoro (produttività); c) erogare le ulteriori indennità (responsabilità, condizioni lavoro) nel limite delle risorse decentrate rimanenti. 4. Annualmente confluiscono sulle "Risorse decentrate " quelle aventi carattere di eventualità tra le quali gli incentivi alle funzioni tecniche che sono erogati secondo i criteri definiti in un apposito disciplinare oggetto di accordo in sede di contrattazione integrativa; 5. L’Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni organizzative, si impegna a porre in essere tutte le iniziative possibili al fine di integrare le risorse di cui al presente articolo - nei limiti e secondo le modalità previste dall’assetto normativo in essere - ivi inclusi i piani di razionalizzazione, ai sensi dell’articolo 16 del DL 98/2011, e le integrazioni di cui all’articolo 15, comma 5, del CCNL del 1/4/1999 che saranno oggetto di individuazione e regolamentazione nell’ambito del piano delle performance, nel rispetto dei ruoli propositivi e di verifica così come ascritti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
Risorse decentrate. Art. 20 – Risorse decentrate 1. Le risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall’Amministrazione con i criteri previsti dal vigente contratto. La loro destinazione è stabilita in sede di contrattazione integrativa. 2. La costituzione del Fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione dirigenziale, distinguendo la parte risorse stabili dalla parte relativa alle risorse variabili. 3. A tale scopo, dopo la quantificazione provvisoria del Fondo per il trattamento accessorio e la produttività del personale dipendente da effettuarsi con le tempistiche sopra indicate, lo stesso potrà comunque essere oggetto di definitiva quantificazione da effettuarsi di norma entro il 31 dicembre di ogni anno. 4. La destinazione delle risorse del Fondo è stabilita in sede di contrattazione integrativa da attivarsi di norma entro il 31 gennaio dell’anno di competenza. In ogni caso, nelle more della definizione delle intese per l’impiego delle risorse decentrate annuali e al fine di assicurare la necessaria continuità delle funzioni e dei servizi pubblici, permane l’applicazione della precedente distribuzione e utilizzo delle risorse, con conseguente continuità nell’erogazione dei trattamenti economici in atto limitatamente agli istituti previsti dal C.C.N.L. e dal presente contratto.
Risorse decentrate. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per i dipendenti a tempo indeterminato ( dichiarazione congiunta n.6 ), sono , secondo le modalità definite dai commi 2 e 3 dell’art. 31 e con le integrazioni previste dall’art. 32 del vigente CCNL, quantificate, per l’anno 2004, complessivamente in € 647.671,24 così come di seguito analiticamente riportato: A) Risorse decentrate stabili art. 31, e 2 CCNL 22.01.04 Art. 4, c. 1 (incremento 1,1% monte salario 1999) 79.902,67
Risorse decentrate. La presente parte disciplina i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata.