Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro l’'orario di lavoro dovrà "consentire una funzionale ed economica gestione dei servizi", "favorire un impiego utile del personale in situazione di svantaggio personale" e "garantire l'ottimale fruizione dei servizi da parte dei cittadini". Le delegazioni convengono sulla necessità dell’articolazione degli orari di servizio introducendo, dove sia possibile, forme miste di giorni ad orario continuato ed altri con rientro pomeridiano, onde garantire una maggiore flessibilità degli orari stessi e della relativa gestione, da realizzare, contemperando, in modo equilibrato, le esigenze della utenza e quelle dei lavoratori dell'ente.
Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. (art. 4 CCNL 1.4.99)
1. L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali per i lavoratori a tempo pieno. Esso è funzionale all’orario di servizio e all’orario di apertura al pubblico ed è articolato, normalmente, su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani o su sei giornate settimanali.
2. I Dirigenti, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003 e successive modifiche e integrazioni, dal CCNL e dalla disciplina interna, determinano, previa informazione ed eventuale concertazione con i soggetti sindacali, l’articolazione degli orari al fine dell’erogazione dei servizi in relazione alle esigenze degli utenti. Tali determinazioni tengono conto dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, del contenimento del lavoro straordinario, del miglioramento della qualità delle prestazioni, dell’ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza e dei rapporti con gli altri uffici.
3. Nella distribuzione dell’orario di lavoro, improntata a criteri di flessibilità, vengono utilizzati diversi sistemi e modalità di articolazione dell’orario di lavoro, previo esame con i soggetti sindacali e secondo le modalità previste dal comma 4 dell’art. 17 del CCNL del 6.7.1995 e da altre disposizioni contrattuali e normative.
4. L’Ente promuove politiche di flessibilità dell’orario di lavoro finalizzate alla conciliazione fra esigenze di lavoro, da un lato, ed esigenze di cura familiare, dall’altro.
5. L’orario di lavoro a tempo parziale è effettuato secondo quanto disposto dal CCNL, dalla disciplina interna e dalle altre norme in materia.
Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. 1. Le politiche dell’orario di lavoro saranno improntate ai seguenti criteri: • Funzionalità, l’orario di lavoro dovrà essere funzionale al servizio e dovrà tener conto delle esigenze dell’utenza; • Organicità, la prestazione giornaliera non potrà essere frazionata in più di due periodi, salvo eccezionali e temporanee esigenze di servizio; • Flessibilità, l’orario potrà essere flessibile in entrata e in uscita, assicurando comunque la presenza di tutto il personale nelle quattro ore della fascia centrale; • Omogeneità, l’arco temporale di impegno giornaliero individuale non potrà superare, il limite di 10 ore previsto dall’art. 14 del CCNL 1/4/1999 e successive integrazioni; • Solidarietà, assicurare particolari articolazioni ai dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare o per favorire il conseguimento di titoli culturali e/o formativi o per favorire i tempi della famiglia.
Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. Le Parti, in relazione al D. Lgs.vo n. 66 dell’8.4.2003, come integrato dal D. Lgs.vo n. 213 del 19.7.2004, si impegnano a rimodulare, sulla scorta della Contrattazione collettiva nazionale, i tempi di lavoro con riferimento alle esigenze produttive e organizzative. Nelle more concordano quanto segue:
Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. 1. L’articolazione dell’orario ordinario di lavoro dei dipendenti è stabilito da un apposito regolamento, tenendo conto dell’orario di apertura al pubblico e delle esigenze organizzative interne all’ente, con riferimento ai criteri dell’art. 17 del CCNL dei dipendenti degli enti locali del 6/7/1995.
2. L’articolazione dell’orario di lavoro dei singoli enti è definita con atto del Direttore Generale o, in sua assenza dal Coordinatore Operativo, previo esame con la delegazione sindacale dell’ente.
3. Articolazioni diverse rispetto all’orario ordinario di lavoro, comprese quelle eventualmente da stabilire per il periodo estivo, possono essere regolate anche nell’ambito delle disposizioni relative all’orario plurisettimanale.
4. Al Direttore Generale o, in sua assenza dal Coordinatore Operativo ed ai responsabili di Settore e di Servizio spetta il controllo dell’orario dei dipendenti loro assegnati.
Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all’obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei servizi da contemperare con l’efficienza e l’efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione di risorse e la frammentazione delle competenze e degli interventi, in relazione agli orari di servizio definiti in sede di concertazione. Ogni mutamento successivo dell’orario di servizio vigente sarà oggetto di concertazione. Per tutti i servizi che non prevedono orari specifici e vincolati i Responsabili di Servizio valutano le particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme flessibili dell'orario, compresa l'astensione dal turno pomeridiano. Tale possibilità è riconosciuta in via prioritaria ai dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, tenendo in debito conto le esigenze di quelli con figli in età scolare. Gli eventuali debiti possono essere recuperati, anche nella stessa giornata, e , comunque, entro il mese successivo, salvo diversa disposizione del Responsabile del Servizio.
Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. Le parti convengono che nel determinare l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale, siano valutate opportunamente, da parte dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme flessibili dell’orario di lavoro. Dovrà comunque essere data priorità ai dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare.
Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. OGGETTO DI CONTRATTAZIONE- ART. 4 COMMA 2 LETT. M C.C.N.L. 01/04/1999 Parallelamente all’orario di lavoro attualmente vigente, è previsto un orario plurisettimanale con i criteri di seguito riportati. In separata sede le parti (sindacale e pubblica) provvederanno a disciplinare in modo dettagliato entrambi gli orari.
Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. 1. L’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, oggetto di confronto tra le parti, e le politiche degli orari di lavoro sono improntate all’obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei servizi da contemperare con l’efficienza e l’efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione di risorse e la frammentazione delle competenze degli interventi, anche in relazione agli orari di lavoro la cui articolazione è materia di confronto.
2. E’ concessa una flessibilità di 30 minuti in entrata ed in uscita, fatto salvo per quegli uffici che prevedono orari specifici e vincolati e comunque nel rispetto dell’orario di apertura al pubblico. Comunque la flessibilità minima per tali ultime categorie di dipendenti è di 15 minuti, inoltre per coloro che indossano un uniforme o indumenti da lavoro, dovranno riconoscersi ad inizio e fine turno 15 minuti per indossarla e per svestirla.
3. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione dell'istituto della flessibilità di cui ai commi precedenti, dovrà essere recuperato nell'ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente/responsabile del servizio. Nel caso di impossibilità di recuperare da parte del dipendente il proprio debito orario del mese di maturazione in caso di necessità di soddisfare specifiche oggettive esigenze organizzative dell'ente oppure al sopraggiungere di un impedimento personale, oggettivo ed imprevisto sarà cura del dirigente/responsabile servizio concordare con il dipendente le modalità temporali per garantire il recupero della prestazione dovuta ed evitare ulteriori dilazioni del termine stesso. Pertanto si ritiene che l’ente possa decidere di concordare con il dipendente modalità di recupero del debito orario anche nel mese successivo a quello di maturazione.
Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. 2. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le seguenti materie previste dall’art. 16, comma 1, del CCNL relativo al nuovo sistema di classificazione stipulato in data 31/3/1999: