Danneggiamenti. 1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l’integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica e privata.
Danneggiamenti. 1. Gli eventuali danni all’impianto e alle attrezzature derivanti da attività connesse alla gestione del “Vigneto Morela”, nonché le eventuali responsabilità civili e penali conseguenti sono a cari- co dell'Affittuario.
Danneggiamenti. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facolta' dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani di rivalersi dei danni subiti.
Danneggiamenti. ▪ Danneggiamenti imprevisti e improvvisi dovuti ad agenti esterni.
Danneggiamenti. La Ditta affidataria è responsabile di eventuali danni arrecati a manufatti comunali o privati conseguentemente allo svolgimento del servizio in oggetto. Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati al Responsabile del Procedimento del servizio e riparati a perfetta regola d’arte a cura e spese della ditta appaltante; in difetto il Responsabile del procedimento del servizio quantificherà, a suo insindacabile giudizio, il danno provocato, detraendo tale importo dalle somme dovute per i servizi eseguiti. Gli importi dei danni eventualmente arrecati o delle penali, di cui al successivo articolo 19, saranno comunicati per iscritto dal responsabile del Procedimento del servizio alla ditta aggiudicataria la quale avrà tre giorni di tempo per contro dedurre a quanto comunicato. Trascorso tale termine il Responsabile del Procedimento del servizio sarà autorizzato a dedurre dalle somme dovute per i servizi eseguiti gli importi per i danni e/o penalità.
Danneggiamenti. Ogni danno agli impianti consortili da chiunque causato senza che si ravvisi il dolo e quando questo si verifichi su parti che insistono su terreni di proprietà degli utenti degli impianti stessi, verrà riparato dal Consorzio con onere a carico di tali utenti. L’accertamento del danno viene effettuato con verbale sottoscritto dal personale del Consorzio avente qualifica di guardia giurata privata; nel verbale verrà anche indicata una prima approssimazione della spesa necessaria per il ripristino. Il verbale, una volta acquisito agli atti del Consorzio va notificato con R.A.R. al proprietario del terreno ove si è verificata l’infrazione. L’introito del rimborso delle spese sostenute dal Consorzio avverrà con procedure diverse da quelle della riscossione dei contributi di bonifica e di irrigazione. Per i danni agli impianti per i quali si sia ravvisato il dolo, ovvero per fatti che abbiano provocato l’inquinamento delle acque fluenti nei canali (es. immissione di acque nere) il Consorzio sporgerà denuncia all’autorità Giudiziaria contro chi ha provocato il danno o commesso l’azione inquinante, se individuato, o contro ignoti. Nel caso il danneggiante venisse individuato il Consorzio intraprenderà altresì le azioni necessarie per il risarcimento.
Danneggiamenti. Gli interventi che danneggiano l’essenza arborea (pur senza comprometterne la vita) saranno sanzionati.
Danneggiamenti. 1. Gli eventuali danni agli impianti e alle attrezzature derivanti da attività connesse alla gestione del complesso Malga Cimana, nonché le eventuali responsabilità civili e penali conseguenti sono a carico dell'Affittuario.
Danneggiamenti. 1. La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
Danneggiamenti. Il Fruitore è custode dei locali e degli eventuali arredi utilizzati e messi in dotazione da Trentino Sviluppo ed HIT e quindi ne è pienamente responsabile per ogni danno, disservizio o molestia che siano oggettivamente allo stesso imputabili nell'uso dei servizi ad esso destinati o delle parti comuni, restando espressamente inteso che il Fruitore non potrà eccepire l'aver regolarmente adempiuto a quanto disposto ai Regolamenti per l’utilizzo degli spazi, in quanto ciò, per esplicita convenzione, non può essere considerato quale esimente.