Common use of Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa Clause in Contracts

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara. 3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

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Samples: Convenzione, Service Agreement

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli nei relativi allegati del disciplinare di gara. 3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 54. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di Consip procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite. 5. Qualora il Fornitore non sia in grado di incamerare provare in qualsiasi momento la garanzia piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a copertura titolo di quanto versatopenale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 6. Resta fermo che il fornitore, s’impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

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Samples: Specific Contract for Public Procurement, Specific Contract for Supply of It Equipment

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità responsabilitm, per tutta la durata del presente Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore dell’Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, manlevando e tenendo indenne a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa per azioni imputabili all’Appaltatore, suoi collaboratori o sub-contraenti. 2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore l’Appaltatore ha stipulato polizzaprodotto la polizza assicurativa RCT/O n. 002.49.39013 per i rischi di responsabilitm civile con massimale per sinistro e assicurativa/per anno di C 50.000,00 (RCT) e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di garaC 30.000,00 (RCO). 3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore responsabilitm dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 54. Con specifico specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. Committente si riserva la facoltà facoltm di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore dell’Appaltatore ferma restando la possibilità possibilitm della Committente di Consip procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attivitm eseguite. 5. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di incamerare provare in qualsiasi momento la piena operativitm delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltm di cui al precedente comma 4, il Contratto potrm essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 6. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a copertura consegnare, annualmente e con tempestivitm, alla Committente, la quietanza di quanto versatopagamento del premio, atta a comprovare la validitm della polizza assicurativa prodotta per la stipula del 24 di 28 contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Xxxxxxxxx.

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Samples: Accordo Quadro Per L’acquisizione Di Servizi Cloud

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità responsabilitm, per tutta la durata del presente Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti beni dall’Appaltatore stesso,dalla Committente e/o della Consip S.p.A. e/o di terzida terzi durante l’esecuzione delle Prestazioni, manlevando e tenendo indenne a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa avanzata in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzimerito agli eventi dannosi verificatisi. 2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore l’Appaltatore ha stipulato prodotto la polizza assicurativa RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti per i rischi di responsabilitm civile con massimali indicati nelle condizioni di polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara. 3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore responsabilitm dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 54. Con specifico specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. Committente si riserva la facoltà facoltm di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da 22 di 26 parte del Fornitore dell’Appaltatore ferma restando la possibilità possibilitm della Committente di Consip procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attivitm eseguite. 5. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di incamerare provare in qualsiasi momento la piena operativitm delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente decida di non avvalersi della facoltm di cui al precedente comma 4, il Contratto potrm essere risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con conseguente ritenzione della garanzia prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 6. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a copertura consegnare, annualmente e con tempestivitm, alla Committente, la quietanza di quanto versatopagamento del premio, atta a comprovare la validitm della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.

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Samples: Contract for the Provision of Monitoring and Legislative Management Services

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. A fronte dell’obbligo Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al precedente commaalla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la CUCRS e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore ha stipulato polizza/possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e assicurativa/e conforme/i collaboratori, nonché ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare terzi nell’esecuzione di garatutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. 3. Qualora Resta inteso che l’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la CUCRS e per le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, si tratta la Convenzione ed ogni singolo contratto Ordinativo di fornitura si risolverà risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta altresì ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o causati, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti e/o per danni dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2assicurati. 5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Lavanolo E/O Lavanderia

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della di Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibiliriferibili alla presente Convenzione e/o agli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi. 2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha dichiara di aver stipulato polizzauna polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni o Enti Contraenti, della Consip S.p.A., a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni o Enti Contraenti, Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni o Enti Contraenti, a Consip S.p.A., ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e assicurativadei singoli Ordinativo di Fornitura e prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti della Amministrazioni o Enti Contraenti che di Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di garacui al presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni o Enti Contraenti che per Consip S.p. 3. Qualora A., e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, si tratta la Convenzione ed ogni singolo contratto Ordinativo di fornitura Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

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Samples: Schema Di Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in virtù delle Apparecchiature fornite, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. A fronte dell’obbligo Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni o Enti Contraenti e della Consip S.p.A. e dei terzi e per l’intera durata della Convenzione e di ogni contratto di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni o Enti Contraenti, la Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni o Enti Contraenti, alla Consip S.p.A., ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli contratti di fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti della Amministrazioni o Enti Contraenti che della Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al precedente commapresente articolo è condizione essenziale, il Fornitore ha stipulato polizza/sia per le Amministrazioni o Enti Contraenti che per la Consip S.p.A., e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara. 3. Qualora pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2si tratta, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Controllo Accessi E Servizi Connessi

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento, a perfetta regola d’arte, delle attività affidate. 2. La Stazione Appaltante potrà in proprio qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dalla medesima incaricati, sull’andamento delle attività oggetto dell’Appalto e sull’operato dei preposti alla esecuzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, dall'Appaltatore. 3. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, al tempestivo adempimento di quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attività ai servizi contrattuali. 4. L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Società Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno. 5. L’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose in conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. 6. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno causato a in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti cose della Società Appaltante e/o della Consip S.p.A. Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioniomissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. 7. A tal fine, negligenze l’Appaltatore deve possedere un’adeguata polizza assicurativa, a copertura dei danni provocati dall’esercizio dell’attività professionale a persone o altre inadempienze relative all’esecuzione cose, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della Legge n. 27 del 24/03/2012. 8. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibiliattività di competenza dell’Appaltatore, anche se eseguite compresi i rischi derivanti da parte errori ed omissioni nella redazione del progetto esecutivo o di variante che abbiano determinato a carico della Società Appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi deve avere efficacia sino al termine del presente appalto. 9. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio. 10. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. 211. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commaPertanto, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara. 3. Qualora il Fornitore qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare provare, in qualsiasi momento momento, la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2sopra, la Convenzione ed ogni singolo il contratto di fornitura si risolverà potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subitosubito dalla Società stessa. 412. Resta comunque ferma l’intera l’esclusiva responsabilità del Fornitore dell’Appaltatore anche per danni coperti o eventualmente non coperti e/o ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2assicurati. 5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

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Samples: Contract for Services

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti della Venis S.p.A. e/o della Consip S.p.A. degli altri Utilizzatori e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati all’art. 13 del disciplinare Disciplinare di gara. 3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione l’Accordo Quadro ed ogni singolo contratto di fornitura Appalto Specifico e ogni conseguente Ordinativo si risolverà risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip Venis S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip Venis di incamerare la garanzia cauzione a copertura di quanto versato.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Telefonia Mobile

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore dell’Aggiudicatario stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. dell’Azienda Sanitaria e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto dell’Accordo Quadro, del Contratto attuativo e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di partedi terzi. 2. A fronte dell’obbligo Il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzi, per l’intera durata dell’Accordo Quadro e del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro, al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i Contratto attuativo ed ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare singoli Ordinativi di garaFornitura. 3. Qualora In particolare, detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’Azienda, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro, al Contratto ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. 4. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività di cui al presente Accordo Quadro ed ai Contratti e prevede la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi,in deroga a quanto dall’articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.. 5. Resta inteso che l’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Azienda Sanitaria e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2si tratta, la Convenzione l’Accordo Quadro ed ogni singolo contratto di fornitura Contratto si risolverà risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 46. Resta altresì ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o causati, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti e/o per danni dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2assicurati. 5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Impianti Per Interventi Di Traumatologia

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto. 2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità Prestatore di servizi è responsabile per qualsiasi danno causato i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Azienda Sanitaria, per fatti ed attività con- nesse all'esecuzione del contratto. 3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/e cose dell’Azienda sanitaria o di terzi, in dipendenza di omissioniche potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite manlevando l’Azienda sanitaria da parte di terzi. 2ogni responsabilità. A fronte dell’obbligo tale scopo, l’Impresa dovrà costitu- ire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso ter- zi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qual- siasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di cui al precedente commaeventuali dichiara- zioni inesatte e/o reticenti, il Fornitore ha stipulato polizza/in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati 1893 del disciplinare di gara. 3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subitocodice civile. 4. Resta ferma l’intera L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funziona- mento del Fornitore servizio anche per in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2nell’ambito della co- pertura assicurativa sopra prevista. 5. Con specifico riguardo L'impresa allega al mancato pagamento presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicata- ria. 6. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia. 7. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del premiodanno, ai sensi dell’art. 1901 del c.c.nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Consip S.pAzienda Sanitaria resta autorizzata a provvedere di- rettamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.A. si riserva la facoltà di 8. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte risarcimento del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versatodanno provocato.

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della di Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. A fronte dell’obbligo dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli agli allegati 7A e 7B del disciplinare di gara. 3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta ferma l’intera l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’artdell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di n. 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia cauzione a copertura di quanto versato.

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Samples: Convenzione

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità responsabilitm, per tutta la durata del presente Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore dell’Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, 26 di 30 manlevando e tenendo indenne a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa per azioni imputabili all’Appaltatore, suoi collaboratori o sub-contraenti. 2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore l’Appaltatore ha stipulato polizzaprodotto la polizza assicurativa RCT/O per i rischi di responsabilitm civile con massimale per sinistro e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare per anno di gara.di euro 3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore responsabilitm dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 54. Con specifico specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. Committente si riserva la facoltà facoltm di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore dell’Appaltatore ferma restando la possibilità possibilitm della Committente di Consip procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attivitm eseguite. 5. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di incamerare provare in qualsiasi momento la piena operativitm delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltm di cui al precedente comma 4, il Contratto potrm essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 6. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a copertura consegnare, annualmente e con tempestivitm, alla Committente, la quietanza di quanto versatopagamento del premio, atta a comprovare la validitm della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.

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Samples: Schema Di Accordo Quadro

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della di Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibiliriferibili alla presente Convenzione e/o agli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi. 2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha dichiara di aver stipulato polizzauna polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni o Enti Contraenti, di Consip S.p.A., a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni o Enti Contraenti, Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni o Enti Contraenti, a Consip S.p.A., ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e assicurativadei singoli Ordinativo di Fornitura e prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti della Amministrazioni o Enti Contraenti che di Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di garacui al presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni o Enti Contraenti che per Consip S.p. 3. Qualora A., e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, si tratta la Convenzione ed ogni singolo contratto Ordinativo di fornitura Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

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Samples: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Satellitare

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, esi impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto. 2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno causato i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Regione Lazio, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto. 3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o e cose della Consip S.p.A. e/Regione Lazio o di terzi, in dipendenza di omissioniche potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibilimanlevando la Regione Lazio da ogni responsabilità. A tale scopo, anche se eseguite da parte di terzil’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali. 24. A fronte dell’obbligo Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Regione Lazio. Pertanto, qualora il Prestatore di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara. 3. Qualora il Fornitore servizi non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2si tratta, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura il Contratto si risolverà intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., con conseguente ritenzione della/e garanzia/e riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito. 45. Resta ferma l’intera L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del Fornitore servizio anche per in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista. 56. Con specifico riguardo L'impresa allega al mancato pagamento presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria. 7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia. 8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c.danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di Regione Lazio resta autorizzata a provvedere direttamente al pagamento dello stessoalla riparazione o risarcimento del danno subito, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versatoaddebitando il relativo importo all’impresa.

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità responsabilità, per tutta la durata del presente Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore dell’Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, manlevando e tenendo indenne a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa per azioni imputabili all’Appaltatore, suoi collaboratori o sub-contraenti. . 2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore l’Appaltatore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/prodotto la polizza assicurativa n. Z076158 stipulata con Zurich Insurance plc per i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare rischi di gararesponsabilità civile con massimale per sinistro di 1.000.000,00 di euro. 3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 54. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore dell’Appaltatore ferma restando la possibilità della Committente di Consip procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite. 5. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di incamerare provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 6. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a copertura consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di quanto versatopagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al 27 di 31 presente Contratto.

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Samples: Consulting Agreement

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità responsabilità, per tutta la durata del presente Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore dell’Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, manlevando e tenendo indenne a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa per azioni imputabili all’Appaltatore, suoi collaboratori o sub-contraenti. . 2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore l’Appaltatore ha stipulato polizzaha prodotto la polizza assicurativa RCT/O n. P21531 stipulata con la compagnia SWISS RE INTERNATIONAL SE per i rischi di responsabilità civile con massimale per sinistro e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare per anno di gara12.000.000,00 di euro. 3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 54. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore dell’Appaltatore ferma restando la possibilità della Committente di Consip procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite. 5. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di incamerare provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 6. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a copertura consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di quanto versatopagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.

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Samples: Consulting Agreement

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. A fronte dell’obbligo Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al precedente commaall’Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARIC e le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore ha stipulato polizza/possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e assicurativa/e conforme/i collaboratori, nonché ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare terzi nell'esecuzione di garatutte le attività di cui alla Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura. 3. Qualora Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinunzia dell'assicuratore, sia nei confronti di ARIC, sia delle Amministrazioni Contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c. 4. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per ARIC e le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, la Convenzione si tratta l’Accordo Quadro ed ogni singolo contratto Ordinativo di fornitura si risolverà risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 45. Resta altresì ferma l’intera l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti e/o per danni dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2assicurati. 5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

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Samples: Accordo Quadro

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto. 2. L’impresa aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno causato i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto. 3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/e cose dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx o di terzi, in dipendenza di omissioniche potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite manlevando l’Azienda da parte di terziogni responsabilità. 24. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commaResta inteso tra le Parti che l’esistenza, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara. 3la validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la AO San Xxxxxxxx. Qualora il Fornitore Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2si tratta, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura il Contratto si risolverà intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente ritenzione della/e garanzia/e riscossione della Garanzia definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito. 45. Resta ferma l’intera L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del Fornitore buon funzionamento del servizio anche per in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista. 56. Con specifico riguardo L'impresa allega al mancato pagamento presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria. 7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia. 8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del premiodanno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa. 9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai sensi dell’art. 1901 del c.c.dipendenti, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di dovrà provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte risarcimento del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versatodanno provocato.

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Samples: Contract for the Provision of Logistics Services