Decorrenza e durata della concessione Clausole campione

Decorrenza e durata della concessione. 1. Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del presente contratto.
Decorrenza e durata della concessione. L’oggetto e la durata della concessione saranno indicate nel relativo atto di concessione. La durata della concessione sarà commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario degli interventi, in conformità al Piano Economico Finanziario ed all’offerta presentate in sede di gara, e non potrà comunque essere superiore alla durata valutata congrua dalla Città Metropolitana, determinata sulla base del criterio generale di congruità data dal rapporto tra importo dell’investimento e canone concessorio annuale dovuto. Tale canone è determinato, sulla base del monte ore settimanale appresso di utilizzo, dalla somma del canone concessorio dovuto per i giorni feriali (pari ad € 9,00 costo orario) e di quello dovuto per i giorni festivi (pari ad € 18,00 costo orario) per la durata dell’anno scolastico, con applicazione della periodicità di rivalutazione e del relativo coefficiente di indicizzazione, che corrisponde ad 1 per i primi 5 anni, ad 1,5 dai 6 ai 10 anni e a 2 oltre i 10 anni, così come stabilito nella D.G.P. n. 312/18 del 18 maggio 2010. L’amministrazione si riserva ogni più ampia valutazione in merito alla definizione delle ore da concedere, anche nel corso del rapporto, previo accordo con il concessionario, tenuto conto delle esigenze e valutazioni dell’Ente e dell’Istituto scolastico. La durata definitiva della concessione sarà stabilita all’esito del controllo tecnico, contabile ed amministrativo sulle opere realizzate, di competenza dell’Amministrazione. La sottoscrizione della concessione avrà luogo previa sottoscrizione di apposita Convenzione tra l’Ente e l’Istituto Scolastico interessato dal progetto nonché previa presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera. L’atto di concessione verrà risolto ipso iure ove il contratto di finanziamento dell’opera non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell’atto di concessione.
Decorrenza e durata della concessione. La durata della concessione sarà di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di aggiudicazione e firma della convenzione. Decorsi i 5 anni, si potrà procedere al rinnovo per un ulteriore periodo di 5 anni alle stesse condizioni normative con rinegoziazione del canone mensile, ed altre eventuali condizioni, fatta salva l’ipotesi di esclusione per gravi inadempienze. Le parti concordano che in nessun caso vi sarà più di un rinnovo e che questo non potrà avvenire in forma tacita. Alla scadenza della concessione, anche qualora questa sia anticipata rispetto a quella prevista, non è dovuta al gestore nessuna indennità di avviamento.
Decorrenza e durata della concessione. 1. La concessione del servizio ha decorrenza dalla data del _ giugno 2020.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).