Delegazioni trattanti Clausole campione

Delegazioni trattanti. La delegazione trattante dell’ASST viene individuata con deliberazione del Direttore Generale, in ossequio a quanto previsto dagli artt.7, co.4 e 8, co.2, del CCNL 19.12.2019 ed è così composta: • Direttore Generale, con funzioni di Presidente; • Direttore Amministrativo; • Direttore Sanitario; • Direttore Socio Sanitario; • Direttore UOC Organizzazione Risorse Umane; • Dirigente Amministrativo UOC Organizzazione Risorse Umane; • Dirigente Sitra. La predetta Delegazione trattante può essere integrata con ulteriori componenti tecnici, individuati di volta in volta dalla Direzione per esigenze funzionali ed organizzative, anche con riferimento ai punti all’ordine del giorno degli incontri. La delegazione trattante di parte sindacale è composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale dirigente Area Sanità firmatarie del CCNL vigente, espressamente accreditati da ciascun sindacato, fino ad un massimo di 4 per ciascuna sigla. La Delegazione trattante di parte sindacale può essere integrata con ulteriori componenti - purché preventivamente accreditati dalle Organizzazioni Sindacali - con riferimento ai punti all’ordine del giorno degli incontri. Le Organizzazioni Sindacali, con l’accredito dei propri dirigenti, indicano espressamente chi è titolato a sottoscrivere gli accordi integrativi e gli indirizzi e-mail e/o PEC da utilizzare per l’invio delle convocazioni degli incontri, di comunicazioni e di documentazione. È onere delle rappresentanze stesse mantenere aggiornati i propri nominativi e rendere note all’amministrazione eventuali modifiche sopraggiunte nel tempo.
Delegazioni trattanti. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue: • Per la parte pubblica: dal Dirigente Xxxxxxxxxx (o da un suo delegato) che può avvalersi, in relazione alle tematiche trattate, di consulenti di sua fiducia (fra i quali il direttore dei servizi generali ed amministrativi, il collaboratore vicario, i docenti individuati sulla base della normativa vigente...) senza oneri per l’Amministrazione. • Per le organizzazioni sindacali: dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2006-09.
Delegazioni trattanti. La delegazione trattante di parte pubblica è così costituita: • Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato con funzioni di presidente; • Direttore Amministrativo; • Direttore Sanitario • Direttore Sociale • Responsabile U.O. Gestione Risorse Umane. Fa altresì parte della delegazione trattante di parte pubblica un dirigente della U.O. Gestione Risorse Umane quale referente per le relazioni sindacali individuato dal responsabile della U.O. medesima. La delegazione trattante di parte pubblica potrà essere integrata da uno o più rappresentanti delle articolazioni organizzative aziendali eventualmente interessate in maniera diretta nella gestione delle materie di volta in volta oggetto di contrattazione o comunque di relazioni sindacali. Fanno parte della delegazione trattante di parte sindacale: • i n. 15 componenti della R.S.U. • n. 1 rappresentante di ogni Segreteria Provinciale delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL e del presente accordo integrativo. La partecipazione alle trattative con l’Amministrazione dei componenti la delegazione trattante di parte sindacale dipendenti dell’Azienda viene considerata equivalente al servizio soltanto fino a concorrenza dell’orario giornaliero dovuto. Nei limiti di detto orario sarà riconosciuto al dipendente, oltre al tempo di effettiva durata dell’incontro sindacale, anche il tempo eventualmente impiegato per raggiungere la sede della riunione nonché per ritornare alla propria sede di lavoro. Le medesime regole di cui sopra si applicano anche nel caso di partecipazione ad altre riunioni eventualmente concordate con l’Amministrazione.
Delegazioni trattanti. Xxxxx restando il Direttore Generale in quanto legale rappresentante dell’Azienda, o persona da lui delegata formalmente con facoltà decisionale e il responsabile delle relazioni sindacali, l’Amministrazione è rappresentata dalla delegazione trattante di parte pubblica, come definita ai sensi dell’art. 9, comma 1, CCNL 7/4/99, è così integrata: Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, e/o loro delegati in funzione dell’ordine del giorno e dei temi dell’incontro. A seconda della materia del confronto è facoltà dell’Amministrazione far partecipare i dirigenti responsabili di altri, eventuali, uffici interessati. Per la parte sindacale la delegazione, comunicata all’Amministrazione, è composta da un massimo di 2 rappresentanti per ogni Xx.Xx. firmatarie del C.C.N.L. e dalla delegazione trattante della R.S.U. (art. 9, comma 2, CCNL 7/4/99), con potere decisionale , per quanto di propria competenza. Nella contrattazione collettiva integrativa aziendale, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla R.S.U., anche attraverso la propria delegazione trattante, e dai rappresentanti delle Xx.Xx. firmatarie del C.C.N.L. A supporto tecnico alla trattativa integrativa aziendale potranno essere istituite, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 1998/2001, apposite commissioni bilaterali per affrontare temi specifici individuati dalle parti.
Delegazioni trattanti. Art. 8 Concertazione

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  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

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  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.