DESCRIZIONE DEGLI SPAZI Clausole campione

DESCRIZIONE DEGLI SPAZI. I locali da concedere in comodato gratuito insistono nell’immobile di proprietà comunale, precedentemente utilizzato quale sede del Liceo Classico cittadino, ubicato in Via Xxxxxx Xxxxxxxx ed identificato al N.C.E.U. del Comune di Cerignola al foglio di mappa 202, p.lla 926, come meglio evidenziati nella planimetria in atti. La superficie dell’immobile suddetto di proprietà del Comune di Cerignola, concesso in comodato d’uso gratuito mediante il presente bando pubblico e da adibire a “Centro del gusto con annesso giardino sensoriale”, è costituita da parte del piano terra dell’ex sede del Liceo Classico per circa mq. 740 compreso il cortile/giardino comunicante collocato alle spalle dell’immobile de quo. La parte dell’immobile oggetto del presente Bando è stata resa fruibile grazie ad una serie di interventi manutentivi finanziati dal Fondo F.E.A.S.R. – Asse III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale – Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali – Azione 1b “Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e l’inclusione sociale”, di cui al bando pubblicato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) “Piana del Tavoliere scarl”. Il Comune, attraverso la partecipazione al detto bando, ha infatti potuto recuperare e riqualificare detti locali del citato immobile, ad oggi inutilizzato, al fine di allocare e realizzare un “Centro del gusto con annesso giardino sensoriale”, valorizzando così il patrimonio edilizio comunale inutilizzato ed offrendo supporto concreto alla fasce deboli della popolazione, quella più anziana e quella più giovane. Con la presente concessione gli spazi sopra descritti vengono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI. L’immobile di proprietà comunale, precedentemente utilizzato dalla scuola elementare di Campli, è ubicato in Largo Tempera, Campli ed identificato al N.C.E.U. del Comune di Campli al Fg42 part.le 88, come da planimetria in allegato, risulta ad oggi inutilizzato;. L’edificio, è collocato a ridosso del centro storico ed in prossimità della nuova scuola primaria antisismica; la riconversione dell’immobile ex sede delle Scuole Elementari di Campli dismessa nel 2017 si inserisce a pieno titolo in un piano di rivitalizzazione del centro urbano al fine di valorizzare il patrimonio edilizio comunale ed offrire supporto concreto alla fascia più anziana della popolazione, oltre che per le loro famiglie. Ai fini dello gestione, è prevista la stipulazione di un contratto di locazione con il Comune di Campli.
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI. FG 46 mappale n. 371 Sub. 1 – Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 0 – S1-PT, Cat. A/7, cl. 2, vani 8,5, superficie catastale totale mq. 196, totale escluse aree scoperte mq. 196. FG 46 mappale n. 371 Sub. 2 – Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 0 – S1, Cat. C/6, cl. 4, mq. 48, superficie catastale totale mq. 38. FG 46 mappale n. 371 Sub. 3 – Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 0 – XX, Cat. C/2, cl. 3, mq. 33, superficie catastale totale mq. 34.
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI. Il complesso ippico occupa un’area complessiva di circa 47 ettari, è destinato ad Ippodromo ed è ubicato tra la via Xxxxxxxx Xxxxxxxx e via Agnano agli Astroni. L’ Impianto ippico è censito al N.C.E.U. del Comune di Napoli, Sez. Urb. CHI, Foglio 3, Particelle da 70 a 120. L’impianto dispone di due differenti accessi: al civico n. 2 di via X. Xxxxxxxx è ubicato l’accesso di servizio per gli operatori e le maestranze, mentre su via Agnano agli Astroni trova ubicazione l’area di parcheggio dal quale si accede alla zona delle tribune e delle attività commerciali ubicate all’interno del perimetro dell’impianto stesso. L’intero impianto ippico è recintato da un muro di tufo dell’altezza di circa 4 metri, al suo interno trovano ubicazione edifici di diversa tipologia strutturale e funzionale. L’ippodromo di Agnano, nella sua configurazione attuale è composto da piste sia per il trotto che per il galoppo, da un’ampia superficie destinata a scuderie, da tre tribune per gli spettatori, oltre una serie di servizi sia per il personale impiegato che per il pubblico. La pista da corsa al trotto è di forma ovale con una lunghezza totale di 1000 metri ed una larghezza media di 20 metri. La pista di allenamento ha una lunghezza di circa 900 metri ed una larghezza media di circa 12 metri. Il fondo delle piste è realizzato da un misto di pietre di tufo e manto sabbioso. La pista da corsa a galoppo, di forma ovale, ha una lunghezza complessiva di circa 2450 metri per una larghezza media di circa 24 metri. Il fondo è formato da terreno vegetale ricoperto con manto erboso. Sono presenti in fine tre piste di allenamento al galoppo rispettivamente delle dimensioni di : 220 x 7 metri, 1500 x 8 metri, 600 x 8 metri composte da fondo in misto di pietre di tufo e manto sabbioso. Le piste occupano una superficie complessiva di circa 204.000 mq. Le scuderie occupano complessivamente una superficie di circa 39.000 mq, e sono sostituite per la maggior parte da edifici monopiano a pianta rettangolare allungata. I due gruppi principale di scuderie, suddivise in Trotto e Galoppo, sono posizionati in prossimità dell’ingresso nord su via X. Xxxxxxxx. Nell’area delle suddette scuderie trovano ubicazione anche un locale ristorante, un edificio destinato a clinica veterinaria, due edifici bi-piano, con piano inferiore ospitante le scuderie e piano superiore destinato a foresteria, attualmente in disuso. A disposizione del pubblico vi sono tre tribune, realizzate in calcestruzzo armato, che posso...
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI. Comune di Carpi - Protocollo n. 23659/2021 del 15/04/2021 Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi. Allestimento: -Palco di dimensioni 14x12 mt., altezza indicativa di 1,20 mt., ubicato nella parte sud, a ridosso dei giardini del Teatro Comunale; -Travatura frontale leggera di tipo “americana” per la sospensione, a max 7 mt., di luci bianche fisse (portata massima di 25 kg/mt); -Quinte e fondale neri; -Allacciamento corrente elettrica con 45 kw disponibili; -Impianto di amplificazione potenza 5.000 Watt fornito di limitatore audio.
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI. Art. 5 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI. La gestione integrata dei servizi di cui all’art. 1) riguarda i seguenti spazi del Castello Estense: - percorso museale e spazi di accoglienza - imbarcaderi e xxxx Xxxxxxx X - caffetteria al piano primo Durante il periodo di concessione, previa determinazione dell’Amministrazione, gli spazi sopra indicati potranno essere ampliati di ulteriori locali funzionali alla migliore organizzazione dei servizi o del patrimonio culturale del Castello.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: