Descrizione della politica dei dividendi Clausole campione

Descrizione della politica dei dividendi. Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall’Assemblea sono ripartiti come di seguito riportato. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l’ammontare pari al quinto del capitale sociale. Il residuo viene utilizzato per l’assegnazione del dividendo deliberato dall’Assemblea e/o per quegli altri scopi che l’Assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari. Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell’esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.
Descrizione della politica dei dividendi. L’Emittente non ha assunto alcun impegno e non ha adottato alcun programma in merito alla distribuzione di dividendi nei futuri esercizi, la quale, pertanto, sarà demandata di volta in volta alle decisioni degli azionisti. Non sussistono, alla Data del Prospetto, restrizioni di qualsivoglia natura alla futura distribuzione di dividendi. Con riferimento agli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2010 e 2013, l’Assemblea dell’Emittente ha deliberato la distribuzione di un di- videndo sostanzialmente pari al 100% degli utili maturati e distribuibili nei relativi esercizi. Con riferimento, invece, agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011 e 2012, l’Assemblea dell’Emittente ha deliberato di non distribuire alcun dividendo, al fine di beneficiare dei vantaggi economici riconducibili alla normativa c.d. ACE (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifica- zioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) in termini di riduzione dell’imponibile fiscale.
Descrizione della politica dei dividendi. L’art. 24 dello Statuto, nonché l’art. 25 del Nuovo Statuto prevedono che all’atto di approvazione del bilancio, l’Assemblea dei soci deliberi sulla destinazione degli utili, nel rispetto delle norme di legge e in funzione delle esigenze societarie. È inoltre previsto che il Consiglio di Amministrazione possa deli- berare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e secondo le modalità stabilite dall’art. 2433-bis del Codice Civile e che i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengano esigibili si prescrivono a favore della Società. Si segnala che l’Emittente non ha deliberato, né distribuito, alcun dividendo relativo agli esercizi 2013, 2012 e 2011, anche a causa delle rilevanti perdite maturate in tali esercizi. Si segnala altresì che il Senior Credit Agreement e l’Indenture delle Obbligazioni Senior Secured preve- dono limitazioni alla distribuzione di dividendi o riserve in favore dei soci della Società o, laddove pos- sibile, a soggetti terzi qualora non siano rispettate determinate condizioni.
Descrizione della politica dei dividendi. Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha assunto alcun impegno e non ha adottato alcuna politica in merito alla distribuzione di dividendi in esercizi futuri, la quale, pertanto, sarà demandata di volta in volta alle decisioni degli azionisti.
Descrizione della politica dei dividendi. In data 1° marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, ha approvato una politica dei dividendi nella quale si prevede che: i. per quanto riguarda l’esercizio chiuso al 28 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione - tenuto anche conto delle riserve disponibili - intende proporre la distribuzione di un dividendo pari a Euro 20 milioni, pagabile nel mese di settembre 2017, entro i limiti previsti dalla legge applicabile e soggetto all’approvazione della Società; e ii. per quanto riguarda gli esercizi successivi, la Società intende proporre agli azionisti la distribuzione di dividendi sulla base di una percentuale non inferiore al 50% dell’utile netto rettificato, definito come utile netto rettificato delle componenti non ricorrenti, del cambiamento del modello di business legato alle garanzie post vendita, nonché all’impatto fiscale delle componenti non ricorrenti. A decorrere dall’esercizio chiuso al 28 febbraio 2018 la politica dei dividendi approvata dal Consiglio di Amministrazione prevede: (i) un acconto sul dividendo pari a circa un terzo del dividendo complessivo del precedente esercizio, da versarsi indicativamente nel mese di marzo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, e (ii) nonché la proposta di pagamento di un dividendo alla chiusura dell’esercizio (al netto degli acconti già versati) determinato sulla base del risultato dell’esercizio di pertinenza da versarsi nel mese di settembre. La possibilità dell’Emittente di distribuire dividendi dipende dalla sua capacità di accumulare utili e riserve distribuibili, la quale a sua volta dipende da una serie di fattori non prevedibili alla Data della Nota di Sintesi ed in parte al di fuori del controllo dell’Emittente, quali l’andamento economico futuro dell’Emittente, il verificarsi di sopravvenienze negative allo stato non prevedibili e l’andamento generale dell’economia e dei settori di mercato in cui l’Emittente opera. La distribuzione di acconti sui dividendi dipende, altresì, dal risultato registrato dall’Emittente nell’esercizio antecedente a quello in cui si intende procedere alla distribuzione dell’acconto e dell’acquisizione del parere da parte della società di revisione sulla situazione contabile sulla base della quale l’acconto dei dividendi è deliberato, il tutto nel rispetto dell’art. 2433-bis cod. civ.. Inoltre, ulteriori limitazioni alla distribuzione di dividendi potrebbero derivare da modifiche all’attuale normativa, ovvero dalla necessità di des...
Descrizione della politica dei dividendi. Ai sensi dell’art. 28 dello Statuto gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) giugno di ogni anno. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall’Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, sono destinati ai soci a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta in vigore e del presente Statuto, ovvero accantonati a riserva. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi. Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell’esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo ai sensi di legge. Lo Statuto non prevede ulteriori restrizioni alla distribuzione dei dividendi. La Società ha esercitato l’opzione per accedere al regime speciale previsto per le SIIQ (a partire dal periodo di imposta successivo al valido esercizio dell’opzione medesima) che prevede, tra l’altro, che le SIIQ siano tenute, in ciascun esercizio (a pena di decadenza dal regime speciale), a distribuire ai soci (i) almeno il 70% dell’utile derivante dalla Gestione Esente, se questo è inferiore o, al limite, pari all’utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione; e (ii) almeno il 70% dell’utile complessivo disponibile per la distribuzione, se questo è inferiore all’utile netto derivante dalla Gestione Esente. Il D.L. 12 settembre 2014 n.133 ha introdotto l’ulteriore obbligo di distribuire, nei due esercizi successivi a quello di realizzo, il 50% delle plusvalenze realizzate sulla cessione degli assets relativi alla Gestione Esente. Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.M. 174/2007, qualora l’utile contabile derivante dalla Gestione Esente sia ridotto da una perdita contabile derivante dalla gestione imponibile, l’utile contabile della gestione imponibile realizzato nei successivi esercizi si considera formato, fino a concorrenza dell’importo della suddetta riduzione, da utili della Gestione Esente, con conseguente obbligo di distribuzione (c.d. carry forward).
Descrizione della politica dei dividendi. Alla Data del Prospetto l’Emittente non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi.

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  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.

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  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

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