PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Clausole campione

PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 11.1 Durata della carica dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale e periodo durante il quale la persona ha rivestito tale carica Il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale dell’Emittente, in carica alla Data del Documento di Ammissione, sono stati nominati dall’assemblea ordinaria del 10 aprile 2018 (e il consiglio integrato dall’assemblea del 4 luglio 2018) e rimarranno in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 11.1 Durata della carica dei componenti del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale
PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. La Società, entro il termine di legge, modificherà il proprio Statuto in base alle disposi- zioni previste dalla Legge sul Risparmio.
PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 11.1 Informazioni sul comitato per il controllo interno
PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 11.1. Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale
PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 13. DIPENDENTI
PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. XVI.I. Periodo di permanenza in carica
PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 16.1 Data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale
PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto dell'Emittente, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza di Credito Trevigiano nei confronti dei terzi e in giudizio nonché la firma sociale. Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere, su proposta del Direttore Generale, le opportune determinazioni, portandole poi a conoscenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, secondo le rispettive competenze, alla loro prima adunanza. Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Xxxxx, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: • l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci; • le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci; • la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società; • l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio; • la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione; • l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni; • l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate; • la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri; • l'assunzione e la cessione di partecipazioni; • l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili; • la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti; • le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza; • la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega. In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limita...
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