DIRITTO D’INFORMAZIONE Clausole campione

DIRITTO D’INFORMAZIONE. I Membri possono disporre che l'autorità giudiziaria abbia la facoltà, a meno che ciò non sia sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare del diritto l'identità di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonché i loro circuiti commerciali.
DIRITTO D’INFORMAZIONE. L'U.S.R. per la Campania annualmente, acquisite le domande dei richiedenti, direttamente oppure tramite i C.S.A., comunica alle XX.XX. il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo professionale; comunica inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande. X.xx Delegazione di parte Pubblica Il Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx X.xx Delegazione di parte sindacale FLC CGIL - Buccino CISL Scuola - Xxxxxxx UIL Scuola - Xxxxxxxxxx
DIRITTO D’INFORMAZIONE. Le parti, riconoscendo l'importanza che un corretto sistema di relazioni sindacali riveste ai fini della realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività dell'Azienda, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte prerogative e responsabilità dell'Azienda stessa e delle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori, concordano di istituire un sistema di informazioni articolato su incontri tra Azienda, R.S.A. ed Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.L. Nel corso di tali incontri, che avranno luogo con frequenza almeno annuale, di norma nel primo quadrimestre, l'Azienda fornirà informazioni riguardanti: * l'andamento della gestione aziendale, come sintesi comparativa dei dati relativi agli incassi lordi dell'anno precedente, già forniti con cadenza mensile alle R.S.A., e le previsioni per l'anno in corso; * l'andamento dell'occupazione e la sua struttura, i dati quantitativi di assunzioni e cessazioni e le relative previsioni, anche in considerazione di possibili interventi in materia di formazione e qualificazione professionale. * i programmi di investimento per lo sviluppo di attività e strutture, ampliamenti e trasformazioni, con illustrazione dei relativi progetti e percorsi di attuazione, nonché delle prevedibili implicazioni sull'occupazione in termini quantitativi, qualitativi, di organizzazione del lavoro e di condizioni ambientali; * le iniziative promozionali e pubblicitarie volte ad ampliare e propagandare l'attività della Casa da Gioco, con particolare riferimento ai servizi alla clientela ed alle attività e iniziative collaterali.
DIRITTO D’INFORMAZIONE. Le parti, nel confermare quanto previsto a questo titolo nel CIA del 19.06.1981, riaffermano che una corretta gestione del diritto di informazione rappresenta lo strumento più adeguato a favorire lo sviluppo di valide relazioni sindacali. Per quanto attiene l'informazione a livello di ogni singolo magazzino, le parti convengono di consolidare la prassi esistente che consiste nel fornire alle strutture sindacali aziendali le sottoindicate notizie: con periodicità bimestrale - astensioni obbligatorie - maternità - diritto allo studio - malattie e infortuni - assemblee e permessi sindacali - straordinario - organico risultante a libro paga suddiviso per sesso, contratti a termine, contratti part— time, per reparti con periodicità semestrale - fatturato consuntivo totale e suddiviso food/non food al 30 Giugno e al 31 Dicembre - colli consuntivi 'totali e suddivisi food/non food al 30 Giugno e al 31 Dicembre - con periodicità annuale - fatturato annuale previsto totale è suddiviso food/non food - colli annuali previsti totali e suddivisi food/non food di norma a cadenza annuale - innovazioni tecnologiche e di informatica che possono comportare riflessi sulla forza lavoro. (CIA 1988) I Diritti di informazione Le parti nel confermare quanto già previsto a questo titolo nel CIA del 19.06.1981 e nel CIA del 12.06.1985, concordano sulla importanza dei diritti di informazione quale strumento adeguato a favorire e sviluppare relazioni sindacali più mature e consapevoli. Le parti convengono di consolidare la prassi già esistente e, in occasione delle periodiche riunioni previste, saranno fornite alle strutture sindacali aziendali, a livello di singolo magazzino i sottoelencati dati: Informazioni periodiche
DIRITTO D’INFORMAZIONE. 1. Le Parti dispongono che, nel corso di procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che l'autore della violazione e/o ogni altra persona che sia parte in una controversia o testimone forniscano informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.
DIRITTO D’INFORMAZIONE. L’informazione è un atto dovuto da parte del Dirigente Scolastico ed è da ritenersi, pertanto, automatica e non soggetta ad alcuna richiesta da parte della RSU; di conseguenza, ai rappresentanti sindacali dovrà essere consegnata copia di tutti gli atti della scuola (disposizioni, circolari ministeriali, etc.).
DIRITTO D’INFORMAZIONE. La Merloni Elettrodomestici S.p.A. darà informazione sull’attuazione e sull’andamento dell’accordo in occasione delle riunioni annuali del CAE ed in occasione dell’informativa nazionale prevista dal CCNL. Per i Paesi non facenti parte del CAE l’informativa verrà data ai rappresentanti dei lavoratori/XX.XX. nei singoli stabilimenti da parte delle direzioni locali. Per la Merloni Elettrodomestici S.p.A. Per FIM – FIOM – UILM Nazionali
DIRITTO D’INFORMAZIONE. Gli Uffici Scolastici Provinciali, annualmente, acquisite le domande dei richiedenti comunicano alle XX.XX. il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo professionale; comunicano inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.
DIRITTO D’INFORMAZIONE. Art.61 (Informazione preventiva)
DIRITTO D’INFORMAZIONE. 1.a proposito del diritto di informazione il dirigente scolastico, allo scopo di rispettare l’accesso alla documentazione previsto dalle norme vigenti, dispone in favore della r.s.u. e delle XX.XX. firmatarie del contratto l’accesso agli atti della scuola riguardanti tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all’art. 6 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 14 Luglio 2003 e del Contratto nazionale di Lavoro quadriennio 2006/09 0.xx rilascio di copia degli atti è prevista di norma entro 3 (tre) giorni dalla richiesta, che può avvenire per iscritto in cartaceo o per posta elettronica, oppure per fonogramma o fax