Sistema di informazioni Clausole campione

Sistema di informazioni. Livello nazionale Annualmente, entro il primo semestre, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali la Federlegno-Arredo fornirà a FENEAL - UIL, FILCA - CISL, e FILLEA -CGIL informazioni globali, riferite alle aziende associate, in merito alle linee generali dell'andamento economico e produttivo, anche sotto il profilo previsionale, e alle prevedibili implicazioni occupazionali. Saranno anche fornite informazioni sulla struttura occupazionale scomposta per sesso, classi di età e qualifica. Tali informazioni saranno articolate altresì per i settori di attività rientranti nelle seguenti sfere produttive inquadrate dalle Associazioni nazionali di categoria operanti nell'ambito della Federlegno-Arredo: - prime lavorazioni; - mobili arredamento; - attività legate all'edilizia; - pannelli e compensati; - lavorazioni speciali; - mobili per ufficio. Saranno fornite informazioni anche sulle situazioni di crisi settoriali di comparto o zonali, con particolare riferimento al mezzogiorno. Inoltre saranno fornite informazioni sull'andamento dell'occupazione giovanile, anche in relazione all'Accordo Interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione lavoro e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione C.E.E. 13 dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le Leggi 903/1977 e 125/1991. Nel corso dello stesso incontro la Xxxxxxxxxx-Xxxxxx fornirà inoltre a FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL indicazioni complessive sulle iniziative promozionali intraprese, riguardanti: - la forestazione; - le principali finalizzazioni della ricerca nel settore; - la formazione professionale; - l'approvvigionamento di materie prime. Livello territoriale norma annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forniranno al Sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, ove richiesto anche con la presenza del sindacato regionale, informazioni globali, articolate per settore di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti: - le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all'occupazione; - i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o rilevanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localiz...
Sistema di informazioni. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Sistema di informazioni. Le parti, con l’obiettivo di favorire la migliore efficienza dello strumento, sia per l’azienda, sia per i lavoratori, concordano di effettuare periodici incontri, (a livello di stabilimento e/o di coordinamento), per monitorare il funzionamento dello strumento stesso e per analizzare l’andamento delle modulazioni di orario, la loro fruizione, eventuali discostamenti rispetto al programma. L’azienda fornirà ogni due mesi alle RSU la situazione media del debito di ore di flessibilità a livello di centro di costo e i dati giornalieri sulla produzione raggiunta per stabilimento e centri di costo.
Sistema di informazioni. Livello nazionale Livello aziendale e di gruppo Di norma annualmente, le aziende ed i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 150 dipendenti per i gruppi e più di 40 per le singole aziende, assistite dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, e con l'eventuale assistenza della Federlegno Arredo, forniranno alle R.S.U., assistiti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative: - alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale ivi compreso l'utilizzo dei relativi strumenti contrattuali e/o di legge; - ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche; - ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti; - alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione; - alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età, tipologia contrattuale nonché i livelli di salario a parità di mansione e le mansioni; - agli appalti che comportino significative variazioni sull'assetto produttivo aziendale; - responsabilità sociale di impresa. Nel corso di tale incontro il Sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Le aziende che hanno stipulato accordi che prevedono un premio di risultato sulla base di quanto stabilito dagli accordi interconfederali in vigore, forniranno alle R.S.U., le informazioni necessarie per la gestione del premio. Le parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e i permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.
Sistema di informazioni. Le parti, considerato anche quanto stabilito dall'accordo interconfederale 8 Maggio 1986, condividono la necessità di una maggiore armonizzazione delle relazioni industriali e del sistema di informazioni e a tal fine esprimono l'intenzione di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti. Pertanto ferma restando l'autonomia dell'attività imprendi- toriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprendito- ri e delle XX.XX. dei lavoratori, convengono quanto segue: L'Assologistica e le XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l., in caso di controversia e comunque su richiesta di una delle parti, si incontreranno a livello nazionale o interregionale o regionale per la verifica della corretta applicazione delle norme previste dall'art. 28 – contrattazione aziendale di secondo livello. Le parti convengono, altresì, di incontrarsi a livello nazio- nale per esaminare mutamenti nella consistenza, tipologia, mobilità e formazione del personale, nonché l'evoluzione del- l'attività al fine di formulare proposte comuni alle Istituzioni pubbliche competenti.
Sistema di informazioni. Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dai punto 1 del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d’orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione aziendale. Le aziende forniranno alla R.S.U. e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alla R.S.U. tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno. Sulla base degli elementi di cui sopra la R.S.U. può chiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione. Per l’effettuazione di tale esame la R.S.U. potrà farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle XX.XX. firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l’Azienda interessata. Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.
Sistema di informazioni. Le parti firmatarie, nel rispetto della reciproca autonomia, confermano il sistema di informazioni previsto dal CCNL 23 luglio 2008 e successive integrazioni. Le parti firmatarie, ai fini dell’effettiva informazione, concordano la distribuzione del presente Accordo quadro regionale e dei successivi CCPL alle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa del settore.
Sistema di informazioni. 1. Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive, distinte responsabilità degli imprenditori e delle XX.XX. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione: a) a livello nazionale, su richiesta di una delle parti ed entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno, FEDERIPPODROMI ed UNI si impegnano ad informare preventivamente, a livello globale, le XX.XX. su prospettive produttive, su tendenze generali di investimenti e di occupazione, su articolazioni di calendari di corse, su processi di riconversione e ristrutturazione, su nuovi insediamenti e loro localizzazione; b) FEDERIPPODROMI ed UNI confermano la propria disponibilità a fornire strumenti atti alla identificazione dei soggetti contrattuali, ad ogni livello; c) viene allegato sub "B" il Regolamento quadro, adottato da FEDERIPPODROMI ed UNI, per l’ assunzione di iniziative comuni con le XX.XX., nei confronti dei competenti Ministeri e dell’ UNIRE, tendenti alla risoluzione delle problematiche relative al lavoro nero nelle scuderie, mediante la adozione di efficaci strumenti di controllo degli accessi agli ippodromi, demandando la relativa regolamentazione agli Enti competenti; d) a livello territoriale ed aziendale, ogni volta che si renda necessario e su richiesta di una delle parti, i confronti avverranno su problemi attinenti alla formazione professionale, alla organizzazione del lavoro, alle dinamiche occupazionali ed ai livelli di occupazione; e) saranno previsti incontri fra le Parti sociali, a livello nazionale e, ove richiesto, anche a livello territoriale o aziendale, per la definizione di progetti formativi e di aggiornamento professionale, utilizzando anche i supporti legislativi, nonché tutte le possibili forme di finanziamento; f) le società effettueranno, con periodicità quadrimestrale, comunicazione non preventiva circa gli appalti che non comportino le conseguenze di cui al 1° cpv. del 4° comma del successivo art. 55.