Registro delle presenze Clausole campione

Registro delle presenze. Il rappresentante dell’Appaltatore dovrà compilare, sotto la propria responsabilità, il Registro delle Presen- ze in cantiere degli operai dell’Appaltatore, degli operai delle imprese subappaltatrici, dei lavoratori auto- nomi che intervengono in qualità di subappaltatori o di fornitori, la cui commessa preveda anche la posa in opera. Il Registro dovrà essere tempestivamente aggiornato con frequenza giornaliera. Dei lavoratori di- pendenti dovrà essere riportato nome, cognome, ditta di appartenenza e numero di posizione nel Libro Ma- tricola. Per i lavoratori autonomi; dovrà essere riportato il solo nome e cognome, nel caso di subappaltatori e anche la ragione sociale e partita IVA, nel caso di fornitori. La Direzione Lavori e/o il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione potrà compiere a campio- ne accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontana- mento di coloro che non risultassero iscritti nel Registro delle Presenze. Non saranno ammessi ritardi che impediscano le operazioni di verifica da parte della Direzione Lavori e/o del coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, o degli ispettori degli Enti preposti alla vigilanza. Si precisa che il numero degli addetti in cantiere, risultante dal Registro delle Presenze, dovrà essere infe- riore o uguale al numero dei lavoratori risultanti dalle dichiarazioni rilasciate dalla Cassa Edile di Rovigo alle Imprese operanti nel cantiere medesimo e che applichino i contratti collettivi di lavoro del settore edile. La Direzione Lavori e/o il Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, oltre alla verifica del Re- gistro delle Presenze succitato, potrà richiamare l'impresa al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di mancato riscontro, la Direzione Lavori potrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza e/o procedere alla messa in mora con conseguente risoluzione del contratto. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Registro delle presenze. 1. Il Comune tiene un registro, preferibilmente informatico, delle presenze. Nel registro sono ripor- tati i seguenti dati:
Registro delle presenze. Ai sensi dell’art. 1 c. 2 della L.R. 8/2005 e ss.mm.ii. il coordinatore per l’esecuzione, qualora previsto, o il direttore dei lavori negli altri casi predispone all’apertura del cantiere un registro delle presenze, nel quale ogni impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice annota all’inizio della giornata lavorativa la presenza dei propri operai, verificando almeno una volta al mese l’eventuale presenza in cantiere di personale non autorizzato, attraverso l’esame del registro di cui al comma 2, nonché del libro unico del lavoro presente anche in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le eventuali irregolarità riscontrate sono comunicate per iscritto al committente o al responsabile dei lavori e allo sportello unico.
Registro delle presenze. Il registro delle presenze (vedi Fig. 3) è un documento obbligatorio per rilevare le presenze degli allievi ai corsi, che dovrà contenere i seguenti dati: logo dei soggetti promotori, codice del progetto, luogo, data, durata in giorni ed ore, titolo del progetto formativo, indicazione del giorno a cui si riferisce il corso, cognome e nome dell’allievo, orario svolto indicando l’inizio e la fine ed eventuali pause, firma di presenza dell’allievo. CODICE PROGETTO: ENTE FORMATIVO: PERIODO FORMATIVO: Eurointerim S.p.A. EUROINTERIM SERVIZI SPA‌ SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORS2O3: /03/09 / 10/04/09 NUMERO DI ORE PREVISTE PER LA FORMAZIONE: FINO MORNASCO Il presente registro è composto di n° pagine. LOGHI DCL0012009INAILCOMO
Registro delle presenze. La Stazione Appaltante predisporrà un registro delle presenze per il personale impiegato dall’Impresa Aggiudicataria presso le varie sedi nel quale, coloro che svolgono il servizio, indicheranno giornalmente l’orario di lavoro, la tipologia del servizio prestato, il totale delle ore effettive prestate ed apporranno la propria firma. Il registro sarà depositato presso i presidi delle varie sedi metropolitane e dovrà essere sempre reperibile presso ciascuna sede ai fini dell’eventuale consultazione. Completate le verifiche contabili del mese, che portano alla definizione dell’importo da fatturare, i registri presenze vengono smaltiti dalla Stazione Appaltante. La documentazione delle presenze effettive, validate dal responsabile operativo di servizio costituirà il documento attraverso il quale verranno conteggiate le ore effettivamente svolte. Potranno essere valutate e autorizzate soluzioni applicative che rispettando i requisiti descritti semplifichino l’operatività e i controlli.
Registro delle presenze. Ogni centro è tenuto a registrare la presenza giornaliera del beneficiario mese per mese. Il registro deve essere timbrato e firmato dal responsabile dall’Ufficio Immigrazione, nonché conservato come documento ufficiale anche ai fini della rendicontazione delle spese sostenute.
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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di Crédit Agricole Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto dell’informativa della SFCR e come approvato da parte di XXXXX. Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo” della SFCR che descrive i criteri di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa, che costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. In particolare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 45-sexies, comma 7, del DLgs 7 settembre 2005, n° 209, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, sinteticamente descritti nell’informativa della SFCR è stato approvato dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Come previsto dall’articolo n° 13 del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, le nostre conclusioni non si estendono alle determinazioni assunte dall’IVASS nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e quindi, in particolare, all’idoneità dei parametri specifici dell’impresa rispetto allo scopo definito dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e dalla normativa nazionale. Milano, 8 aprile 2022 PricewaterhouseCoopers SpA

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: