DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA Clausole campione

DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA. Qualora la Ditta dovesse disdire il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento danni.
DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA. Qualora la Ditta dovesse abbandonare il Servizio o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l’ASL tratterrà il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. L’ASL addebiterà inoltre alla Ditta inadempiente, la maggior spesa comunque derivante per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra sarà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture in scadenza. Nulla è dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del servizio.
DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA. Qualora l'Impresa dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo, o giusta causa, l' Amministrazione tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando, inoltre, le maggiori spese per l'affidamento dell'appalto ad altra concorrente, oltre al risarcimento di eventuali ed ulteriori danni. Inoltre sarà addebitata all'impresa appaltatrice, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre imprese concorrenti.
DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA. Qualora l'Impresa Aggiudicataria intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del/i servizio/i ad altra impresa a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'Impresa Aggiudicataria per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.
DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA. E’ facoltà dell’impresa appaltatrice domandare la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1672 del codice civile. Qualora l’Impresa appaltatrice dovesse abbandonare il servizio o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l’AUSL tratterrà il deposito cauzionale definitivo, di cui al punto 7.4.2 del Disciplinare di gara, a titolo di penale, ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. L’AUSL addebiterà inoltre all’Impresa appaltatrice inadempiente la maggior spesa comunque derivante per l’assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra sarà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture in scadenza. Nulla è dovuto all’Impresa appaltatrice per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del servizio.
DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA. Qualora il fornitore dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e causa giusta, l’ASL di Rieti sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale a titolo di penale. All’impresa verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre società concorrenti, a titolo di risarcimento, mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuati. Il fornitore stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l’affidamento ad altro soggetto.
DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA. Qualora l'Impresa intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione Comunale, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva depositata dall'Impresa aggiudicataria, si riserva comunque di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto. T I T O L O X V
DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA. Qualora l’impresa aggiudicataria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all’impresa aggiudicataria per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del servizio.
DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda Ospedaliera Regionale di Potenza sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Alla Ditta verrà, inoltre, addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei lavori oggetto del presente capitolato ad altre Ditte concorrenti a titolo di risarcimento danni.
DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA. FACOLTA’ DI SUBENTRO……………………………………………………………………. ........................................................... .27