INUMAZIONI Clausole campione

INUMAZIONI. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo, la loro ampiezza, la divisione dei riquadri, l’ordine d’impiego delle fosse e le rispettive misure, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo portante un numero progressivo assegnato dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali e la indicazione del cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto. Il cippo, realizzato in marmo di colore bianco con scritte in nero, dovrà avere le seguenti dimensioni (come da allegato grafico): - altezza cm. 100 - larghezza cm. 20 - spessore cm. 03 La fornitura del cippo è a carico dei familiari della persona defunta, tranne che quest’ultima usufruisca delle agevolazioni prescritte al punto a) del precedente art. 13. È vietata la realizzazione e la collocazione di ogni altro elemento. I soggetti che nel tempo hanno collocato lapidi, copritomba e/o altri elementi non contemplati nel presente regolamento, devono adeguare, entro il termine massimo di anni uno dalla data di approvazione della presente norma regolamentare, le tombe dei loro familiari. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune interverrà in via sostitutiva senza rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. In carenza di fosse di inumazione e nelle more della loro realizzazione, è consentita l’inumazione solo delle salme dei defunti appartenenti a famiglie che si trovano in stato di totale indigenza, accertata dal Servizio Sociale, il cui reddito del nucleo familiare risulta inferiore al minimo vitale determinato con i criteri contemplati dall'art. 5 del regolamento comunale di assistenza economica approvato con delibera del C.C. n. 25 del 24/02/2003. La suddetta limitazione si applica alle istanze già presentate e non ancora evase alla data di pubblicazione delle presenti modifiche ed integrazioni.
INUMAZIONI il servizio comprende i seguenti oneri: ⮚ preliminare protezione e riparo delle sepolture limitrofe con materiali e attrezzature in dotazione all’impresa aggiudicataria; ⮚ escavazione della fossa con mezzi meccanici o, eccezionalmente a mano, delle dimensioni non inferiori a quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria o dal competente ufficio sanitario; ⮚ preparazione del luogo di sepoltura in condizioni di sicurezza del bordo dello scavo e di decoro per lo svolgimento del rito funebre; ⮚ trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero al posto di inumazione, compresa eventuale sosta per le esequie; ⮚ deposizione accurata del feretro nella fossa; ⮚ chiusura fossa, riempimento della stessa a mano con terra di risulta dello scavo, rifinitura della fossa e composizione del tumulo; ⮚ apposizione numero di cippo; ⮚ trasporto del terreno eccedente e deposito nell’ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dall’ufficio di polizia mortuaria; ⮚ pulizia dell’area circostante il posto di inumazione; ⮚ trasporto e smaltimento rifiuti inerti; ⮚ spandimento di stabilizzato o ghiaietto nell’area circostante il posto di inumazione; ⮚ apporto di terreno per eliminare l’abbassamento causato dall’assestamento; ⮚ disinfezione dell’attrezzatura utilizzata; ⮚ verifica del rispetto, da parte dell’impresa incaricata direttamente dai famigliari della salma nella apposizione della lapide o copertura marmorea, delle disposizioni che prevedono di praticare aperture su lastre tombali orizzontali non superiori ai 2/3 della superficie della fossa per garantire il maggior drenaggio possibile di acque pluviali. In caso di esecuzione difforme alle disposizioni suddette, l’impresa aggiudicataria dovrà chiedere immediatamente, per iscritto, all’impresa esecutrice di conformarsi alla disciplina esistente dandone comunicazione, per opportuna conoscenza, all’ufficio di Polizia Mortuaria; c) ESUMAZIONI il servizio comprende i seguenti oneri: ⮚ preliminare protezione e riparo delle sepolture limitrofe con materiali e attrezzature in dotazione all’impresa aggiudicataria; ⮚ rimozione pietra tombale; ⮚ escavazione della fossa con mezzi meccanici o, eccezionalmente a mano, fino alla cassa/feretro, evitando di riporre la terra di risulta dello scavo sulle tombe vicine; ⮚ pulizia del coperchio e apertura della bara; ⮚ raccolta dei resti mortali in apposita cassetta di zinco, munita di targhetta metallica di identificazione del defunto, sigillatura coperchio mediante saldatura a stagno e tra...
INUMAZIONI. Inumazione dei feretri compreso ogni onere di scavo e tombamento della fossa con formazione del tumulo sagomato. L’operazione dovrà realizzarsi attraverso le seguenti fasi: - preparazione della fossa: lo scavo sarà eseguito, nel campo di inumazione, a mano (in relazione alle condizioni obiettive del campo) o con mezzi meccanici, secondo i criteri e le dimensioni stabilite dalle norme vigenti per il Comune; - sistemazione del bordo fossa: questa operazione deve consentire lo svolgimento in sicurezza dell’introduzione del feretro da parte degli operatori, avendo cura di evitare che arrivi sul fondo bruscamente - riempimento tramite deposizione del terreno di scavo nella fossa. L’operazione deve essere svolta con la pala a mano, fino a completa copertura delle bara con almeno 10 cm di terreno, oltre il piano di campagna. - formazione del tumulo e pulizia.
INUMAZIONI. Obbligo dei campi per inumazioni e caratteristiche
INUMAZIONI. 3.1 Inumazione di feretro o resto mortale inconsunto su cofano di cellulosa in area cimiteriale libera, compresi lo scavo fino a due metri di profondità circa, la collocazione del feretro nella fossa, il reinterro e la pulizia, la ricollocazione della terra in eccesso su idonea area cimiteriale e sistemazione del sito ed ogni altro onere per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza. 3.2 Inumazione di feretro previa esumazione ordinaria di altra salma presente nella stessa fossa, compresi lo scavo, la raccolta in cassetta o cofano di cellulosa dei resti mortali rinvenuti, la fornitura della cassetta o del cofano di cellulosa, la collocazione nella fossa del feretro da inumare, il reinterro e la pulizia, la ricollocazione della terra in eccesso su idonea area cimiteriale e sistemazione del sito ed ogni altro onere per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza e per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali. 3.3 Inumazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria in tomba a terra in campo inumazione, compresi lo scavo a “L” dal bordo senza rimozione dei manufatti marmorei, il deposito della cassetta o dell'urna, il reinterro, il pozzetto qualsiasi dimensione, la sistemazione del sito ed ogni altro onere per eventuali smaltimenti di materiali e per l'esecuzione dell'intervento in sicurezza; l’eventuale rimozione e la ricollocazione della lapide sarà conteggiato a parte.

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  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Azioni Rappresentano il capitale di rischio della società. Il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento. I principali fattori endogeni che influenzano la volatilità e la liquidità dell’investimento possono essere le dimensioni dello stesso emittente, che si traduce in scambi più o meno elevati sul titolo, e lo spessore del mercato regolamentato in cui vengono trattate.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Precisazioni Qualora l’esame della documentazione amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo; le offerte dovranno essere custodite, a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara, con forme idonee ad assicurare la loro integrità. L’Arnas “X. Xxxxxx”, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

  • Opzioni Opzioni: no

  • Assicurazioni 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.

  • Variazioni 1. Nei Contratti strumentali sono ammesse modifiche e varianti esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 del Codice. 2. È, altresì, fatta salva la facoltà della Committente di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%. 3. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al Contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo. 4. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle circostanze che hanno determinato l’emergere della loro necessità. 5. Qualora in corso di Contratto, la Committente avesse la necessità di approvvigionarsi di materiali/beni necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ma non contemplati nell’Offerta economica, le Parti procederanno a concordarne i relativi prezzi, mediante la sottoscrizione di appositi verbali. I nuovi prezzi così definiti diventeranno parte integrante dell’Offerta economica allegata al Contratto.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.